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Bollettino Ufficiale n. 43 del 23 / 10 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 3599 in data 11 settembre 2002

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 5 marzo 2002 dal Dr. Ing. Roberto Isola, in qualità di Direttore Generale dell’Associazione d’Irrigazione dell’Agro all’Ovest del Sesia, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire in via di sanatoria, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933 n° 1775, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al “Consorzio d’Irrigazione e Bonifica Ovest Sesia Baraggia” (omissis) la concessione di derivare dal Rio Crotta, in Comune di Massazza, moduli max. 1 e medi 0,70 d’acqua da utilizzare per irrigare a sommersione ha 100 di terreni ubicati in Comune di Massazza e Villanova Biellese, con obbligo di restituzione delle colature nel Rio Ottina, in Comune di Villanova Biellese, per mezzo di fitta rete di colatori;

Di accordare in via di sanatoria, ai sensi dell’art. 23, comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall’art. 7, comma 3 lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1° aprile 1985, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1° aprile 1985 dell’annuo canone di Euro 11,57, in ragione di Euro 16,53 per ogni modulo d’acqua derivato ai sensi della L. 1 dicembre 1981 n. 692; dal 1 gennaio 1990 dell’annuo canone di Euro 11,57 in ragione di Euro 16,53 per ogni modulo d’acqua derivato, ai sensi del D.M. 20 luglio 1990, dal 1° gennaio 1994 dell’annuo canone di Euro 12,73 in ragione di Euro 18,18 per ogni modulo d’acqua derivato, ai sensi dell’art. 18 della L. 5.1.1994 n. 36; dal 1 gennaio 1997 dell’annuo canone di Euro 13,04 in ragione di Euro 18,63 per ogni modulo d’acqua derivato, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 1998 dell’annuo canone di Euro 13,28 in ragione di Euro 18,97 per ogni modulo d’acqua derivato, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 1999 dell’annuo canone di Euro 13,48 in ragione di Euro 19,25, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 2000 dell’annuo canone di Euro 13,64 in ragione di Euro 19,48 per ogni modulo d’acqua derivato, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2001 dell’annuo canone di Euro 13,87 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2002 dell’annuo canone di Euro 14,03 in ragione di Euro 20,05 per ogni modulo d’acqua derivato, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1075 di Rep. in data 5 marzo 2002

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco