Bollettino Ufficiale n. 43 del 23 / 10 / 2003
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Determinazione dirigenziale n. 3599 in data 11 settembre 2002
Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina
Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 5 marzo 2002 dal Dr. Ing. Roberto Isola, in qualità di Direttore Generale dellAssociazione dIrrigazione dellAgro allOvest del Sesia, relativo alla derivazione dacqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dellAmministrazione Provinciale di Biella.
Di assentire in via di sanatoria, ai sensi dellart. 2, comma 1, lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933 n° 1775, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dellacqua, al Consorzio dIrrigazione e Bonifica Ovest Sesia Baraggia (omissis) la concessione di derivare dal Rio Crotta, in Comune di Massazza, moduli max. 1 e medi 0,70 dacqua da utilizzare per irrigare a sommersione ha 100 di terreni ubicati in Comune di Massazza e Villanova Biellese, con obbligo di restituzione delle colature nel Rio Ottina, in Comune di Villanova Biellese, per mezzo di fitta rete di colatori;
Di accordare in via di sanatoria, ai sensi dellart. 23, comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dallart. 7, comma 3 lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1° aprile 1985, subordinatamente allosservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1° aprile 1985 dellannuo canone di Euro 11,57, in ragione di Euro 16,53 per ogni modulo dacqua derivato ai sensi della L. 1 dicembre 1981 n. 692; dal 1 gennaio 1990 dellannuo canone di Euro 11,57 in ragione di Euro 16,53 per ogni modulo dacqua derivato, ai sensi del D.M. 20 luglio 1990, dal 1° gennaio 1994 dellannuo canone di Euro 12,73 in ragione di Euro 18,18 per ogni modulo dacqua derivato, ai sensi dellart. 18 della L. 5.1.1994 n. 36; dal 1 gennaio 1997 dellannuo canone di Euro 13,04 in ragione di Euro 18,63 per ogni modulo dacqua derivato, ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 1998 dellannuo canone di Euro 13,28 in ragione di Euro 18,97 per ogni modulo dacqua derivato, ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 1999 dellannuo canone di Euro 13,48 in ragione di Euro 19,25, ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 2000 dellannuo canone di Euro 13,64 in ragione di Euro 19,48 per ogni modulo dacqua derivato, ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2001 dellannuo canone di Euro 13,87 pari al minimo ammesso ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2002 dellannuo canone di Euro 14,03 in ragione di Euro 20,05 per ogni modulo dacqua derivato, ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.
(omissis)
Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco
Estratto del Disciplinare n. 1075 di Rep. in data 5 marzo 2002
Art. 7 - Garanzie da osservarsi
Saranno a carico del concessionario lesecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne lAmministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.
Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco