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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 42

Codice 25.9
D.D. 22 luglio 2003, n. 1114

Ditta: Comune di Belgirate. Nulla osta ai soli fini idraulici per la realizzazione delle opere necessarie per il ripristino della rampa di alaggio e del muro di sostegno al Lido comunale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che al Comune di Belgirate possa essere rilasciata autorizzazione per il ripristino della rampa di alaggio e del muro di sostegno al Lido comunale, attualmente dissestati con fessurazioni dovute all’azione del moto ondoso del lago, l’intervento previsto consiste nella realizzazione di una barriera di palancole metalliche anteriormente al muro con formazione di un cordolo con sigillatura delle lesioni verticali dello stesso e delle cavità della rampa con la posa di un parabordo in legno.

I lavori dovranno essere eseguiti nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del lago interessato, restando a carico di codesto Comune ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

- dovrà essere ben definita la caratterizzazione geotecnica per poter effettuare una corretta infissione del palancolato;

- dovrà essere assicurata la stabilità del piano di fondazione del muro previa verifica delle fondazioni dei manufatti esistenti al fine di evitarne il danneggiamento e secondo le eventuali indicazioni che potranno essere fornite dal Commissariato Italiano per la Convenzione Italo - Svizzera sulla pesca;

- il soggetto autorizzato, essendo l’intervento limitrofo ad un corso d’acqua, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte delle opere in oggetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- il Comune di Belgirate è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretese di cui si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

- restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928 n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (Commissione Italo Svizzera, autorizzazione di cui alla D.Lgs. 490/1999 - vincolo paesaggistico, alla Legge Regionale n. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole