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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 42

Codice 25.7
D.D. 21 luglio 2003, n. 1111

Ditta: Caterina Santoro, in qualità di Presidente dell’Associazione Promoflor. Nulla osta ai soli fini idraulici per l’occupazione temporanea (04.09.03-08.09.03) di area demaniale in loc. C.so Europa e Punta Vevera (fg. 29 mapp. 131/parte, fg. 24 mapp. 15 e 24/parte) per l’allestimento di strutture atte allo svolgimento della manifestazione denominata “Sinfonia Floreale 2003" in Comune di Arona (NO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che all’Associazione Promoflor possa essere rilasciata l’autorizzazione per l’occupazione temporanea (04/09/03-0809/03) di area demaniale in loc. C.so Europa e Punta Vevera, (fg. 29 mapp. 131/parte, fg. 24 mapp. 15 e 24/parte) per l’allestimento di strutture atte allo svolgimento della manifestazione denominata “Sinfonia Floreale 2003" in Comune di Arona.

Le strutture dovranno essere poste nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, formano parte integrante del presente nulla osta subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) resta a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’allestimento delle strutture;

2) l’Associazione Promoflor è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà nel corso dell’occupazione dell’area demaniale, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente alla occupazione dell’area demaniale per lo svolgimento della manifestazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell’installazione delle strutture sull’area demaniale, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi