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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 42

Codice 25.4
D.D. 18 luglio 2003, n. 1096

Revoca dell’autorizzazione idraulica (PI n. 87 R.P. - T. Dorzegna). Realizzazione di un canale scolmatore sul T. Dorzegna in Comune di Grondona e nuova autorizzazione idraulica (PI n. 87/a T. Dorzegna) per l’esecuzione dei lavori di “costruzione nuovo canale scolmatore - Via Sasso Lemmi” in Comune di Grondona. Ditta: Garrone Riccardo - Genova

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

a) Di revocare l’autorizzazione ai soli fini idraulici, relativa alla realizzazione di un canale scolmatore sul T. Dorzegna, alla Ditta Garrone Riccardo, Via Martin Piaggio 17/4 Genova, rilasciata con nota 3790 del 23/12/1996;

b) di autorizzare altresì e conseguentemente, ai soli fini idraulici, la Ditta Garrone Riccardo, residente in Genova Via Martin Piaggio 17/4, ad eseguire un canale scolmatore su proprietà privata, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi; nel caso di allontanamento del materiale dall’alveo venga seguita l’ordinaria pratica per il pagamento dell’eventuale canone demaniale; analogamente per il taglio e la rimozione della vegetazione venga corrisposto il relativo valore di macchiatici se dovuto;

3. le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine di mesi dodici (12), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell’alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendano necessario, o le opere stese siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. la revoca e l’autorizzazione sono espressamente ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

c) di riconfermare l’autorizzazione ai soli fini idraulici, rilasciata dal Servizi Opere Pubbliche - Difesa del Suolo di Alessandria prot. 2221 in data 03/01/97 alla Ditta Garrone Riccardo di Genova, relativa al mantenimento delle opere di cui all’atto n. 14770 in data 15/03/1996 dell’allora Ministero dei Lavori Pubblici - Ufficio del Genio Civile di Alessandria, agli stessi patti e termini, condizionandola però all’esecuzione del nuovo canale scolmatore oggetto della presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera.

Con successivo atto da adottarsi a quello della definizione della regolamentazione regionale della materia, verrà definito l’eventuale provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione, ai sensi del D.Lgs. 31/3/1998, n. 112 e della L.R. 26/4/2000, n. 44.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno