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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 42

Codice 25.3
D.D. 15 luglio 2003, n. 1084

Autorizzazione idraulica n. 3790, per la realizzazione di una tubazione di scarico di acque nere depurate, nel rio del Molino, in Comune di Brusasco

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, i Sig.ri Bettelani Marcello e Bucchioni Rosana, Morello Claudia, Tirante Francesca, D’Apolito Carmine e Di Donato Pasqualina, Secondo Francesco, Simone Vito e Di Vietri Nicoletta, Cattani Francesco e Verduri Vilma, ad eseguire l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nell’elaborato progettuale allegato all’istanza, che si restituisce al richiedente vistato da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere asportato dall’alveo;

3. le sponde e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando i soggetti autorizzati unici responsabili dei danni eventualmente cagionati;

4. il pozzetto di ispezione, da cui si diparte la tubazione di scarico, dovrà essere posizionato ad una distanza di almeno 10.00 metri dal ciglio superiore di sponda del corso d’acqua in argomento;

5. i massi costituenti la difesa spondale dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cava di prestito; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva nè lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 quintali;

6. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena; il piano di appoggio della struttura di fondazione dovrà essere posto ad una profondità di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo, nelle sezioni trasversali interessate;

7. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

9. i committenti dell’opera dovranno comunicare a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

10. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto di sostegno della tubazione di scarico, (caso di danneggiamento o crollo) in quanto resta l’obbligo dei soggetti autorizzati di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta della suddetta struttura mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese dei soggetti autorizzati modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

12. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

13. i soggetti autorizzati, prima dell’inizio dei lavori, dovranno ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera.

Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera