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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 42

Codice 25.1
D.D. 10 luglio 2003, n. 1047

Autorizzazione all’ENEL Distribuzione S.p.A. alla variazione di tensione della L.E. n. 1247 “Savigliano Isorella” da 120 a 132 kV nel tratto Savigliano - Cervere, nei comuni di Savigliano, Marene, Cherasco, Cervere e costruzione di una nuova cabina primaria a 132/15 kV denominata “Cappellazzo” in comune di Cervere (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - L’ENEL Distribuzione S.p.A., considerate le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata con carattere di inamovibilità alla variazione di tensione alla linea elettrica aerea n. 1427/CN “Savigliano - Isorella” da 120000 a 132000 Volt, nel tratto “Savigliano - Cervere”, nei comuni di Savigliano, Marene, Cherasco, Cervere e costruzione della nuova primaria a 132/15 kV, denominata “Cappellazzo” con relativo collegamento, in comune di Cervere (CN).

Art. 2 - Ai sensi dell’Art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la ricostruzione dell’impianto elettrico autorizzato.

In accoglimento della richiesta avanzata dall’Enel Distribuzione S.p.A. l’mpianto è inoltre dichiarato inamovibile.

Art. 3 - Entro due anni dalla data della presente determinazione, l’ENEL Distribuzione S.p.A., deve presentare al Settore Regionale competente ai sensi degli Artt. 13 e 14 della L.R. 26.04.1984 n. 23, i piani particellari con l’elenco dei proprietari, di quei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge 25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni, ed entro tre anni deve iniziare i lavori.

Le espropriazioni/asservimenti ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente autorizzazione.

Art. 4 - Le opere dovranno essere costituisce secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, e alle condizioni sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

Il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall’Art. 3.01.03 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i., pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 79 del 05.04.1988.

Art. 5 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza della ricostruzione/costruzione e dell’esercizio dell’impianto autorizzato venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici o privati, restando l’Amministrazione Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.

Art. 6 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la ricostruzione e l’esercizio dell’impianto, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabilite con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente determinazione sono a carico dell’ENEL Distribuzione S.p.A..

Art. 8 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. è altresì autorizzata, per le necessità di ricostruzione/costruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa, ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di:

- metri 15 per parte asse linea aerea.

Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.

Il Dirigente responsabile
Claudio Tomasini