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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 42

Codice 25.3
D.D. 8 luglio 2003, n. 1021

Autorizzazione idraulica n. 3789 per la costruzione di due ponti provvisori, sul torrente Malonetto in Comune di Brandizzo, per il transito dei mezzi di cantiere per la realizzazione della linea ferroviaria da Alta Capacità Torino - Milano. Ditta: Consorzio CAV. TO - MI

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio Cav. TO-MI con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) viale Italia n. 1, ad eseguire gli interventi provvisionali citati in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere provvisorie, con particolare riguardo alle fondazioni delle spalle il cui piano d’imposta dovrà essere sito ad una profondità di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa del fondo alveo, nella sezione trasversale interessata dall’attraversamento;

3. i manufatti in questione, impalcati, spalle e rilevati di accesso compresi, dovranno essere rimossi immediatamente dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione del ponte ferroviario e del ponte stradale previsti immediatamente a monte;

4. la suddetta rimozione dovrà essere accompagnata dal pieno ripristino dallo stato dei luoghi, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi che, non essendo previste modificazioni del fondo alveo, interessa esclusivamente le sponde, dovrà essere stoccato in prossimità degli attraversamenti di che trattasi, al fine del suo riutilizzo per il ripristino dello stato dei luoghi, al momento della completa rimozione delle opere provvisionali stesse;

6. la presente autorizzazione ha validità per anni 2 (due) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori e/o lo svolgimento degli stessi, non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità delle spalle e delle rampe di accesso all’impalcato, (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, ed in presenza di eventuali esondazioni interessanti l’area di cantiere, in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata la funzionalità degli attraversamenti mediante la realizzazione di quelle opere e l’esecuzione di quei ripristini che si renderanno necessari, e per la cui realizzazione occorrerà sempre richiedere l’autorizzazione a questo Settore;

8. il soggetto autorizzato dovrà inoltre mettere in atto tutto il corso dei lavori le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato dovrà garantire, in particolare, al verificarsi di eventi meteorici significativi, che potrebbero determinare situazioni di criticità in corrispondenza e nell’intorno dei nuovi attraversamenti, sia durante l’esecuzione dei lavori che successivamente e fino al completo adeguamento della sezione d’alveo del rio, secondo il progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, la presenza di idonea sorveglianza, così da segnalare e prevenire, eventuali situazioni di rischio che potessero avere ripercussioni anche per le aree circostanti, effettuando tempestivamente i necessari interventi di manutenzione e ripristino;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

12. con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione dei sedimi demaniali per la realizzazione delle opere provvisionali, con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione, amministrativa e fiscale, dell’occupazione delle aree demaniali in questione con i manufatti di attraversamento stradale previsti;

13. dovrà essere comunicata a questo Settore, anche per gli adempimenti di cui al precedente punto, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, la fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad ultimazione delle opere il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

14. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al Decr. Leg.vo n. 490/1999 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera