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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 42

Codice 25.7
D.D. 19 giugno 2003, n. 909

Autorizzazione idraulica per la ricostruzione di difesa spondale in sinistra e risagomatura di una tratta della sezione d’alveo del torrente Vevera in territorio del Comune di Arona (NO). Ditte: Arona S.p.A. - Autoarona S.r.l. - Immobiliare Vevera S.a.s.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, le ditte Arona S.p.A. - Autoarona S.r.l. - Immobiliare Vevera s.a.s. ad eseguire gli interventi in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono, vistati da questo Settore, al richiedente e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera e la risagomatura della tratta della sezione d’alveo del torr. Vevera devono essere realizzate in conformità ai disegni allegati al progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- dovrà, in particolare, essere curata l’imposta di fondazione in modo che eventuali abbassamenti di fondo alveo non producano effetti negativi sull’intera struttura;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi con trasporto in discarica dell’eccedenza;

- la sponda ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando, nel contempo, i soggetti autorizzati unici responsabili dei danni eventualmente cagionati;

- dovrà essere curata l’esecuzione della ricalibratura della sezione d’alveo al fine di evitare fenomeni corrosivi delle sponde e si dovrà provvedere al convogliamento delle acque di magra centrale all’alveo;

- si dovrà provvedere, nel tratto interessato dall’intervento, ad una periodica pulizia dell’alveo dalla vegetazione infestante e dai detriti eventualmente presenti, da effettuarsi almeno una volta all’anno, preferibilmente fra la seconda metà di maggio e la seconda metà di giugno, come prescritto nella relazione geologico-tecnica allegata al progetto;

- durante la realizzazione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità di anni uno e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro tale termine, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- i committenti dell’opera dovranno comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- i soggetti autorizzati, previa autorizzazione di questo Settore, dovranno mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- i soggetti autorizzati, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi