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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 42

Codice 25.7
D.D. 19 giugno 2003, n. 908

Nulla osta ai soli fini idraulici per l’occupazione temporanea di area demaniale in Comune di Arona (NO), per la realizzazione di una rampa a lago. Ditta: Co.par.edile con sede in Borgomanero

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che nulla osta ai fini idraulici e per quanto di competenza, affinchè la Ditta CO.PAR.EDILE con sede in Borgomanero, via Sempione 38, possa occupare in maniera temporanea, sino alla conclusione dei lavori necessari per la realizzazione di un sistema di attracchi sul lungolago e il completamento della darsena di Corso Europa, l’area demaniale del Lago Maggiore in Comune di Arona, foglio 29 mapp. 29, per la realizzazione di una rampa a lago mediante posa l’infissione di palandole e riempimento con materiale inerte.

L’area da occuparsi sarà di circa mq. 77 come illustrato nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti, subordinatamente e sotto l’osservanza delle seguenti condizioni:

1) al termine dei lavori la rampa dovrà essere rimossa e l’area rimessa in pristino stato;

2) la Ditta Co.par.edile con sede in Borgomanero, via Sempione 38 è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

3) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso dei Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’occupazione, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431/1985 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi