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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 42

Codice 25.6
D.D. 18 giugno 2003, n. 905

Variante alla determinazione dirigenziale n. 733/25.6 del 20/5/2003 relativa all’autorizzazione idraulica n. 4064 - Ricostruzione tratti di muri spondali a difesa delle aree di pertinenza delle Palazzine Reali sul Torr. Gesso in comune di Valdieri Loc. S. Anna - Richiedente: Società Agricola Stella Alpina

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di modificare, la Determinazione Dirigenziale n. 733 del 20/05/2003 relativa all’autorizzazione idraulica n. 4064 rilasciata alla Società Agricola Stella Alpina con sede in Genova Via Salita Santa Caterina 4/8, autorizzando l’esecuzione delle opere subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- Le opere vengano arretrate di m. 7,50 in corrispondenza della sezione 2 e di m. 2,00 in corrispondenza della sezione 1 in modo tale che il loro parametro esterno risulti aderente alla sponda, così come indicato in sede di sopralluogo al rappresentante dell’Impresa esecutrice dei lavori;

- il coronamento superiore delle scogliere in progetto sia posto ad una quota non superiore a quella della sponda opposta;

- venga demolito lo sperone posto in alveo, al fine di consentire la continuità delle opere di difesa spondale evitando rischi di aggiramento delle costruende opere;

- le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui sopra sopra e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi;

- la sponda ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando, nel contempo, i soggetti autorizzati unici responsabili dei danni eventualmente cagionati;

- durante la realizzazione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine di mesi quattro, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/89 - vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo