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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 42
Codice 25.9
D.D. 12 giugno 2003, n. 881
Impianto turistico-sportivo denominato Società canottieri Intra. Nulla osta ai soli fini idraulici per la richiesta di recupero funzionale dellimpianto in questione. Lago Maggiore - Comune di Verbania
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Che al Comune di Verbania proprietario della Società Canottieri Intra posa essere rilasciata lautorizzazione per il recupero funzionale delle strutture in questione, la rilocalizzazione e sostituzione delle cabine, costruzione di un locale spogliatoio e tutto quanto descritto nella relazione illustrativa localizzati tra la S.S. 34 e la riva del Lago Maggiore in Comune di Verbania frazione Intra rispettivamente sulla C.T. F. 53 mapp. 242, 241, 244 (demanio pubblico dello Stato) e mapp. 146, 150, 88, 198 (Comune di Verbania).
Il recupero funzionale dellarea dovrà essere effettuata nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato allistanza in questione che, debitamente vistato da questUfficio, viene restituito al richiedente, e subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
1) tutte le opere dovranno essere poste in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dallesecuzione delle opere stesse;
2) dovranno essere eseguiti accurati calcoli statici dellopera in argomento;
3) il Comune di Verbania è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne lAmministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dallesercizio del presente nulla osta;
4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e lesercizio dellOpera regolatrice dellinvaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dellacqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche dintesa con il Governo Svizzero;
5) il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio per le variazioni effettuate, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per loccupazione dei sedimi del demanio pubblico conseguente allattuazione dellopera di che trattasi.
Il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (Commissione Italo Svizzera, autorizzazione di cui alla Legge n. 431/1985 - vincolo paesaggistico -, alla Legge Regionale n. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole