Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 42

Codice 25.9
D.D. 12 giugno 2003, n. 881

Impianto turistico-sportivo denominato “Società canottieri Intra”. Nulla osta ai soli fini idraulici per la richiesta di recupero funzionale dell’impianto in questione. Lago Maggiore - Comune di Verbania

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che al Comune di Verbania proprietario della “Società Canottieri Intra” posa essere rilasciata l’autorizzazione per il recupero funzionale delle strutture in questione, la rilocalizzazione e sostituzione delle cabine, costruzione di un locale spogliatoio e tutto quanto descritto nella relazione illustrativa localizzati tra la S.S. 34 e la riva del Lago Maggiore in Comune di Verbania frazione Intra rispettivamente sulla C.T. F. 53 mapp. 242, 241, 244 (demanio pubblico dello Stato) e mapp. 146, 150, 88, 198 (Comune di Verbania).

Il recupero funzionale dell’area dovrà essere effettuata nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all’istanza in questione che, debitamente vistato da quest’Ufficio, viene restituito al richiedente, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) tutte le opere dovranno essere poste in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) dovranno essere eseguiti accurati calcoli statici dell’opera in argomento;

3) il Comune di Verbania è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero;

5) il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio per le variazioni effettuate, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione dei sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (Commissione Italo Svizzera, autorizzazione di cui alla Legge n. 431/1985 - vincolo paesaggistico -, alla Legge Regionale n. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole