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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 42

Codice 25.9
D.D. 4 giugno 2003, n. 822

Società Casa & Vela S.r.l.. Amministratore delegato Sig.ra Silvia Cherubin. Nulla osta ai soli fini idraulici per la richiesta di concessione del prolungamento del pontile galleggiante esistente censito al N.C.T. sul mapp. n. 437 del Fg. n. 15. Lago Maggiore - Comune di Oggebbio

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che alla Sig.ra Silvia Cherubin amministratore delegato della Società “Casa & Vela” possa essere rilasciata l’autorizzazione per la realizzazione del prolungamento del pontile galleggiante nel Lago Maggiore in Comune di Oggebbio antistante il mapp. n. 437 del fg. 15 a valle della S.S. n. 34 del Lago Maggiore per una superficie di mq. 18,40, in aggiunta ai mq. 28,68 esistenti.

Il prolungamento del pontile galleggiante dovrà essere posto nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all’istanza in questione che, debitamente vistato da quest’Ufficio, viene restituito al richiedente, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) il pontile galleggiante dovrà essere posto in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) dovranno essere eseguiti accurati calcoli statici dell’opera in argomento;

3) la Sig.ra Silvia Cherubin è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero;

5) il pontile galleggiante esistente è stato realizzato per concessione edilizia n. 937/1999 e successiva variante in corso d’opera n. 1000/2000, pertanto il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio del prolungamento del pontile suddetto, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione dei sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (Commissione Italo Svizzera, autorizzazione di cui alla Legge n. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla Legge Regionale n. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole