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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 42
Codice 25.9
D.D. 4 giugno 2003, n. 822
Società Casa & Vela S.r.l.. Amministratore delegato Sig.ra Silvia Cherubin. Nulla osta ai soli fini idraulici per la richiesta di concessione del prolungamento del pontile galleggiante esistente censito al N.C.T. sul mapp. n. 437 del Fg. n. 15. Lago Maggiore - Comune di Oggebbio
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Che alla Sig.ra Silvia Cherubin amministratore delegato della Società Casa & Vela possa essere rilasciata lautorizzazione per la realizzazione del prolungamento del pontile galleggiante nel Lago Maggiore in Comune di Oggebbio antistante il mapp. n. 437 del fg. 15 a valle della S.S. n. 34 del Lago Maggiore per una superficie di mq. 18,40, in aggiunta ai mq. 28,68 esistenti.
Il prolungamento del pontile galleggiante dovrà essere posto nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato allistanza in questione che, debitamente vistato da questUfficio, viene restituito al richiedente, e subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
1) il pontile galleggiante dovrà essere posto in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dallesecuzione delle opere stesse;
2) dovranno essere eseguiti accurati calcoli statici dellopera in argomento;
3) la Sig.ra Silvia Cherubin è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne lAmministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dallesercizio del presente nulla osta;
4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e lesercizio dellOpera regolatrice dellinvaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dellacqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche dintesa con il Governo Svizzero;
5) il pontile galleggiante esistente è stato realizzato per concessione edilizia n. 937/1999 e successiva variante in corso dopera n. 1000/2000, pertanto il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio del prolungamento del pontile suddetto, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per loccupazione dei sedimi del demanio pubblico conseguente allattuazione dellopera di che trattasi.
Il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (Commissione Italo Svizzera, autorizzazione di cui alla Legge n. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla Legge Regionale n. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole