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Bollettino Ufficiale n. 42 del 16 / 10 / 2003
Codice 25.7
D.D. 28 agosto 2003, n. 1281
Nulla osta ai soli fini idraulici per il consolidamento muro spondale a lago in Comune di Orta San Giulio - Ditta: Broggi Marco
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Che al Sig. Broggi Marco, possa essere rilasciata lautorizzazione per il consolidamento muro spondale a lago in Comune di Orta San Giulio a sostegno dei mapp. n. 343, 673, 671 del Fg. n. 6.
Lintervento di consolidamento dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati allistanza in questione che, debitamente vistati da questUfficio, vengono restituiti al richiedente, subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
1) il consolidamento dovrà essere realizzato in rapporti principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico di codesta Ditta ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dallesecuzione delle opere stesse;
2) dovranno essere eseguiti accurati i calcoli di verifica della stabilità dellopera in argomento;
3) il Sig. Broggi Marco è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne lAmministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dallesercizio del presente nulla osta.
Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativa e fiscalmente la propria posizione per loccupazione di sedime del demanio pubblico conseguente allattuazione delle opere di che trattasi, previa delimitazione dellarea in oggetto, inoltrando richiesta di delimitazione dellalveo del lago dOrta allAgenzia Interregionale per il fiume Po - A.I.PO, avente sede in Parma, ai sensi del R.D. 01/12/1895 n. 726 Art. 3.
Il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431/1985 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi