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Bollettino Ufficiale n. 42 del 16 / 10 / 2003

Codice 25.9
D.D. 28 agosto 2003, n. 1275

Ditta - Società “Zaro Anstalt” il cui legale rappresentante è il Sig. Dieter Hasenmueller. Nulla osta ai soli fini idraulici per la realizzazione di pontili galleggianti e modifica ingresso alla darsena (foglio 11 mapp. 380) antistanti i mapp. n. 379, 380 e 381 del NCT del Fg. n. 11, in comune di Cannobio (VB). Lago Maggiore - Comune di Cannobio

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che al Sig. Dieter Hasenmueller possa essere rilasciata l’autorizzazione per la realizzazione di pontili galleggianti e modifica ingresso alla darsena (foglio 11 mapp. 380) antistanti i mapp. n. 379, 380 e 381 del NCT del Fg. n. 11, sul Lago Maggiore in Comune di Cannobio, per una superficie di circa mq. 151,06.

I lavori in oggetto dovranno essere realizzati secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) i pontili galleggianti dovranno essere posti in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico di codesta Ditta ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) dovranno essere eseguiti accurati i calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento;

3) il Sig. Dieter Hasenmueller è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla D.Lgs. n. 490/1999 - vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.) e dal Comitato Italo-Svizzero.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole