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Bollettino Ufficiale n. 42 del 16 / 10 / 2003

Codice 25.3
D.D. 19 agosto 2003, n. 1246

Autorizzazione idraulica n. 3793 per la realizzazione di un attraversamento in sub-alveo della bealera di Chivasso con tubazione fognaria, in Comune di Montanaro. Ente: Comune di Montanaro

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Montanaro, ad eseguire le opere in argomento, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti i calcoli di verifica della stabilità tubazione nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena. La generatrice superiore della condotta dovrà essere posta ad una quota inferiore di almeno m. 1,92 rispetto alla quota più depressa del fondo alveo nella sezione trasversale interessata;

3. a valle del rivestimento in calcestruzzo dovrà essere previsto, per un tratto di sufficiente lunghezza, un ulteriore platea costituita da massi non prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenienti da cava. Essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva nè lamellare: dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q.li, inoltre dovrà essere verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobiliati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza, prevedendo, se del caso, l’intasamento dei vani con cls. Sia eseguita la verifica a sifonamento del complesso rivestimento in calcestruzzo armato-platea in massi di cava;

4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

8. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

9. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

12. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/1999 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Contro il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera.

Con successivo atto verrà rilasciato l’eventuale provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale per l’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi