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Bollettino Ufficiale n. 42 del 16 / 10 / 2003

Codice 25.7
D.D. 14 agosto 2003, n. 1241

Società “Cantieri Lago d’Orta” - Nulla osta ai soli fini idraulici per l’occupazione temporanea di area demaniale mediante posta di n. 3 pontili fissi nel periodo dal 01.10.2003 al 07.10.2003 per lo svolgimento della manifestazione “Regata regionale di canottaggio aperta” nel Lago d’Orta in Comune di Orta San Giulio (NO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che alla Società “Cantieri lago d’Orta” con sede in Pettenasco via Nichini, possa essere rilasciata l’autorizzazione per l’occupazione temporanea di area demaniale mediante posa di n. 3 pontili fissi nel periodo dal 01/10/2003 al 07/10/2003 per lo svolgimento della manifestazione “Regata regionale di canottaggio aperta” nel Lago d’Orta in Comune di Orta San Giulio, antistante il mapp. n. 55 del Fg. n. 6.

I pontili fissi dovranno essere posti nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) i pontili fissi dovranno essere posti in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico di codesta Ditta ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) dovranno essere eseguiti accurati i calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento;

3) la Società “Cantieri lago d’Orta” è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta.

La Società autorizzata dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

La Società autorizzata, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431/1985 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi