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Bollettino Ufficiale n. 42 del 16 / 10 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2003, n. 42-10624

Disposizioni per l’autorizzazione e il funzionamento delle RSA, finanziate ex art. 20 - legge 11 marzo 1988, n. 67

A relazione dell’Assessore Cotto:

Con l’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e stata “autorizzata l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.”

Con D.P.C.M. 22 dicembre 1989 è stato approvato “l’atto di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali.”

Dal canto suo, la Regione Piemonte ha provveduto alla definizione dei requisiti strutturali e funzionali delle residenze socio assistenziali e socio sanitarie destinate agli anziani, in attuazione, sia delle disposizioni statali su richiamate, sia della l.r. 23 aprile 1990, n. 37.

I provvedimenti cardine sono costituiti dalla DGR n. 38-16335 del 29.6.1992 “Deliberazione attuativa relativa ai presidi socio-assistenziali - l.r. 37/90" e dalla DGR n. 41-42433 ”L.r. 37/90 - progetto obiettivo “Tutela della salute degli anziani”, quest’ultima relativa ai requisiti strutturali e gestionali delle strutture a valenza sanitaria e cioè RSA e RAF.

A seguito della realizzazione delle strutture finanziate ai sensi dell’art. 20 - l. 11 marzo 1988, n. 67, la Regione ha al momento autorizzato al funzionamento circa il 60% delle RSA previste, le quali sono diffuse sul territorio regionale e sono gestite da soggetti di diritto pubblico (ASL, Comuni, IPAB);

Attualmente, anche in relazione al fatto che gli anziani in lista di attesa per un posto letto in RAF sono in numero superiore a quelli in attesa per un posto letto in RSA, sul territorio emerge l’esigenza di poter utilizzare uno o più nuclei residenziali presenti nelle RSA finanziate ex art. 20 l. 67/88 per ospitare persone anziane con un grado di non autosufficienza lievemente inferiore, compatibile con una struttura RAF.

Strutturalmente le RAF non presentano sostanziali differenze rispetto alle RSA e il personale operante nelle due tipologie è per professionalità il medesimo, mentre variano unicamente i minuti di assistenza da destinare a ciascun ospite.

E’ necessario tenere presente che la Regione Piemonte ha da sempre favorito, all’interno di una stessa struttura, la presenza di più tipologie assistenziali, prevedendo a tal fine le RISS di cui alla DGR n. 203-14027 del 18.11.1996.

In relazione a quanto argomentato, appare quindi opportuno consentire che, su motivata richiesta, uno o più nuclei residenziali presenti nelle RSA, finanziate con i fondi stanziati ex art. 20 della l. 11 marzo 1988, n. 67, possano essere utilizzati per ospitare persone anziane con un grado di non autosufficienza lievemente inferiore, compatibile con una struttura RAF.

Al riguardo, si ritiene necessario che tale diversa destinazione, in relazione al rilascio del titolo autorizzativo, venga richiesta, preventivamente, alla Regione Piemonte - Direzione Politiche Sociali, al fine di poter valutare, in sede di Commissione di vigilanza, la corrispondenza degli standard gestionali posseduti con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Infine occorre tenere conto che per la realizzazione delle RSA ex art. 20 l. 67/88 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha investito ed erogato risorse finanziarie proprie, la cui utilizzazione in relazione alle finalità ed alle caratteristiche degli interventi è oggetto di sistematico rendiconto da parte della Regione, per cui si ritiene necessario informare lo stesso Ministero in merito alle decisioni che con il presente provvedimento si assumono.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale;

visto l’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

vista la DGR n. 38-16335 del 29.06.1992;

vista la DGR n. 41-42433 del 9.01.1995;

visto il parere favorevole del CO.RE.SA. in data 24.9.2003, subordinato a:

“1) che si verifichi la legittimità di una destinazione di fondi previsti e finalizzati per strutture sanitarie ed utilizzati per una cura non sanitaria (a rischio di distorsione fondi);

“2) che si tenga presente che il modello assistenziale della RAF risulta inferiore di oltre un terzo come livello assistenziale alla persona e dimezzato come livello infermieristico rispetto al modello RSA;

“3) che si controlli che l’ospite di RAF sia persona non demente, non allettata e deambulante;

“4) che il modello RAF sia visto come intervento assistenziale e non come strumento economico per il contenimento dei costi;

“5) di definire per il futuro delle linee guida sulle fattispecie e sulle condizioni previste e/o prevedibili per il ricorso a tale diversa utilizzazione delle strutture sanitarie finanziate con fondi statali;

“6) predisposizione di tabelle che evidenzino numero di posti letto autorizzati e di convenzioni operanti nelle ASL”;

ritenuto che tali condizioni siano e possano essere tenute in adeguata considerazione, nella misura in cui:

- i fondi per la costruzione delle strutture sono stati utilizzati per la realizzazione di RSA, che si prevede quindi di autorizzare come tali in conformità alle previsioni originarie, consentendosi nei fatti la parziale differenziazione della destinazione funzionale come RAF, le quali sono pure strutture a valenza sanitaria;

- le caratteristiche dei modelli assistenziali e degli ospiti da inserire nelle strutture, nonché l’entità dei costi dovranno necessariamente risultare coerenti con le destinazioni d’uso effettive, cioè RSA o RAF, secondo le prassi consolidate;

- le linee guida riguardanti le condizioni per consentire le diverse utilizzazioni potranno essere oggetto di future definizioni correlate con le esigenze di flessibilità e con i bisogni del territorio, anche alla luce del divenire della disponibilità di posti residenziali e di risorse finanziarie;

- i dati relativi al numero e alle tipologie dei posti letto autorizzati, nonché il numero delle convenzioni sono oggetto di elaborazione e monitoraggio sistematici da parte dei competenti uffici e, perciò, disponibili per eventuali consultazioni

unanime,

delibera

* di consentire che, su motivata richiesta, uno o più nuclei residenziali presenti nelle RSA, finanziate con i fondi stanziati ex art. 20 della l. 11 marzo 1988, n. 67, possano essere utilizzati per ospitare persone anziane con un grado di non autosufficienza lievemente inferiore e compatibile con una struttura RAF;

* di stabilire che tale diversa destinazione, in relazione al rilascio del titolo autorizzativo, venga richiesta, preventivamente, alla Regione Piemonte - Direzione Politiche Sociali, al fine di poter valutare, in sede di Commissione di vigilanza, la corrispondenza degli standard gestionali posseduti con quanto previsto dalla normativa vigente;

* di inviare, per le motivazioni espresse in premessa, il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Nucleo Ispettivo per la Verifica degli Investimenti Pubblici.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)