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Bollettino Ufficiale n. 42 del 16 / 10 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2003, n. 39-10621

Approvazione del secondo programma regionale di difesa attiva delle produzioni frutticole e viticole di pregio mediante reti antigrandine - anno 2003

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare il “Programma regionale di difesa attiva delle produzioni frutticole e viticole di pregio mediante reti antigrandine - anno 2003 -” allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante;

- di prendere atto che il programma non si configura come incentivo all’aumento della produzione frutticola regionale, ma è finalizzato a contenimento dei costi e al miglioramento della qualità dei prodotti per favorire la permanenza e il consolidamento della frutticoltura e viticoltura come risorsa fondamentale del territorio rurale regionale;

- di prevedere il finanziamento di interventi di difesa attiva compresi in piani consortili dando priorità a zone e colture dove l’installazione di reti antigrandine sia conveniente rispetto al costo assicurativo del prodotto;

- di stabilire che i beneficiari di tale Programma di difesa attiva siano i Consorzi di Difesa ovvero i soggetti di cui all’art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, mentre i destinatari finali del citato Programma sono aziende agricole condotte da imprenditori agricoli a titolo principale e non a titolo principale, persone fisiche e diverse da quelle fisiche purché comprese nei piani consortili;

- di prevedere una durata del Programma annuale, rinnovabile con successive D.G.R. fino al 2005, secondo le disponibilità del bilancio regionale, qualora le risorse previste non siano sufficienti a finanziare tutti gli interventi previsti nei piani consortili;

- di stabilire altresì che le percentuali di contribuzione applicate e i requisiti minimi di accessibilità sono conformi a quanto previsto per interventi simili previsti dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 approvato e cofinanziato dalla Commissione Europea;

- di prevedere che al finanziamento del programma si faccia fronte mediante le risorse di cui al capitolo 20990 del bilancio 2003 e 2004, secondo l’accantonamento disposto con la deliberazione indicata in premessa in relazione alla valutazione delle richieste che perverranno alla Regione in base al citato programma regionale di difesa attiva;

- di prenotare la somma di 2.000.000 euro sullo stanziamento del capitolo 20990/04 del bilancio pluriennale 2003-2005; (100196/p)

- di stabilire che le somme impegnate nel l’anno 2003 verranno spese entro il corrente esercizio finanziario a titolo di anticipo fino al 40% del contributo ammissibile previa richiesta e sottoscrizione di fideiussione da parte dei beneficiari indicati nel programma allegato alla presente deliberazione ;

- di incaricare la Direzione 13 “Territorio Rurale” di provvedere all’istruttoria delle domande di contribuzione nelle modalità e nei termini previsti dal programma regionale di difesa attiva.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Programma regionale di difesa attiva delle produzioni frutticole e viticole di pregio mediante reti antigrandine - anno 2003 -

1. Riferimenti di legge

artt. 20 e 53 legge regionale n. 63/78 e s.m.i.

2. Finalità

Favorire la difesa preventiva da avversità atmosferiche (grandine) di colture frutticole e viticole di pregio attraverso l’installazione di reti antigrandine dando priorità a zone e colture dove tali interventi siano convenienti rispetto alla stipula di polizze assicurative.

3. Ambito di applicazione.

L’aiuto riguarda tutto il Piemonte, in zone idonee all’esercizio della frutticoltura e della viticoltura , per interventi su : melo, pero, drupacee, actinidia, piccoli frutti e vite.

L’aiuto è riservato ai frutteti e vigneti con sesto di impianto razionale già esistenti alla data del 10/10/2003.

Sono esclusi dall’aiuto i frutteti e vigneti non professionali, irrazionali, quelli misti, i prati arborati e le alberature sparse.

4. Durata del Programma

Annuale, rinnovabile fino al 2005.

5. Interventi ammissibili.

la realizzazione di difese antigrandine mediante reti comprese in piani consortili.

6. Beneficiari

Consorzi di produttori agricoli costituiti per l’attuazione della difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e altri soggetti di cui all’art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e s.m.i.

7. Destinatari finali

Aziende agricole condotte da imprenditori agricoli a titolo principale e non a titolo principale, persone fisiche e diverse da quelle fisiche purchè comprese nei piani consortili

8. Requisiti di ammissibilità

Gli interventi previsti nei piani consortili possono essere realizzati nei comuni della Regione Piemonte e per le colture compresi negli elenchi dei parametri contributivi per il calcolo della spesa assicurativa ritenuta congrua pubblicati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) per l’anno 2003 sul supplemento ordinario n. 112 alla G.U. n. 165 del 18/07/2003.

Gli interventi di sostegno di cui al punto 5 vengono concessi ad aziende agricole che dimostrano redditività, che rispettano requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e il cui imprenditore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate.

Valgono le seguenti specificazioni :

a) si considera redditiva l’azienda che garantisce un reddito netto sufficiente a remunerare adeguatamente almeno una unità di lavoro occupata a tempo pieno (di seguito “reddito-soglia”), indipendentemente dal numero di unità lavorativa uomo (ULU) dell’azienda. Il reddito-soglia è pari alla retribuzione contrattuale dell’operaio agricolo comune. Poichè i contratti di lavoro degli operai agricoli sono stipulati su base provinciale, tale valore è variabile da provincia a provincia oltre che suscettibile di variazioni nel tempo in conseguenza dell’andamento della contrattazione; per le presenti istruzioni vale il dato dell’ultimo contratto collettivo provinciale in vigore. Nel caso di aziende condotte da giovani insediati da meno di cinque anni, si considera redditiva l’azienda che garantisce un reddito netto pari almeno al 70% del reddito-soglia. Nel caso di aziende (condotte da giovani o non giovani) ricadenti in zona svantaggiata ed in zona soggetta a vincoli ambientali (area protetta o similmente vincolata), in considerazione della funzione svolta di presidio e tutela del territorio, si considera redditiva l’azienda che garantisce un reddito netto pari almeno al 50% del reddito-soglia. Il reddito netto dell’azienda richiedente deve essere dichiarato nella domanda di aiuto, compilando l’apposito prospetto economico semplificato. In caso di domanda presentata da giovani insediati da meno di tre anni, deve essere indicato il reddito aziendale presunto riferito a tre anni dopo l’insediamento.

b) Per quanto riguarda i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali nonché per la definizione delle “conoscenze e competenze professionali adeguate” vale quanto indicato nel allegato 1.

c) Requisiti minimi per poter considerare imprenditoriale e professionistica una azienda agricola, consistono nella iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, nel possesso di Partita IVA per il settore agricolo e nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi delle norme vigenti. Per le cooperative agricole il requisito si ritiene soddisfatto con l’iscrizione al registro prefettizio - sezione agricola. L’azienda viene identificata dal C.U.A.A. - codice fiscale aziendale ai sensi del già citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1.12.1999, ed in subordine dalla iscrizione alla C.C.I.A.A.

9. Caratteristiche dei piani consortili di difesa attiva mediante reti antigrandine

Ogni piano è riferito all’ambito di competenza di ogni consorzio di difesa è composto da interventi riferibili a singoli destinatari e a una coltura specifica, nonché dall’applicazione dei parametri assicurativi per l’assicurazione agricola agevolata stabiliti dal MiPAF per il 2003.

I piani consortili devono contenere almeno i seguenti elementi:

a) Elenco degli interventi;

b) Numero e identificazione dei destinatari finali;

c) Colture di intervento e relativa superficie (per la classificazione delle colture vale quella adottata da MiPAF per dall’applicazione dei parametri assicurativi per l’assicurazione agricola agevolata);

d) Comuni di intervento;

e) Valutazione per comune e per coltura degli elementi di classificazione in base al punto 10 degli interventi per la definizione delle graduatorie;

f) Indicazione dell’investimento per ogni singolo intervento e complessivo;

g) Richiesta di contribuzione per ogni intervento e di piano suddivisi per fasce altimetriche secondo i criteri del punto 10.

Gli elementi dei punti a), b), c), d), e), f), g) devono essere anche compresi in una tabella facente parte del piano consortile.

10. Definizione delle graduatorie di merito per il finanziamento

Gli interventi, compresi in ciascun piano consortile saranno oggetto di una graduatoria di merito per il finanziamento che tiene conto dei seguenti elementi:

* incidenza del costo dell’assicurazione calcolato in base ai parametri contributivi per comune e coltura in base agli elenchi dei parametri contributivi per il calcolo della spesa assicurativa ritenuta congrua pubblicati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) per l’anno 2003. Il punteggio verrà calcolato come segue:

o 1 punto per ogni punto percentuale dei valori delle tabelle degli elenchi MiPAF riferibili alla sola grandine. Nel calcolo del punteggio verrà presa in considerazione una cifra dopo la virgola.

* Giovani impianti già presenti al momento della domanda di contribuzione fino a 3 anni punti 2.

A parità di punteggio verrà data la priorità agli interventi presentati da destinatari che non sono stati finanziati ai sensi della ai sensi della D.G.R. n. 53 -7291 del 7 ottobre 2002 di approvazione del programma regionale di difesa attiva delle produzioni frutticole di pregio mediante reti antigrandine per l’anno 2002.

11. Forma e ammontare dei finanziamenti

Gli aiuti vengono corrisposti sotto forma di contributi in capitale calcolati in percentuale sulla spesa ammessa conformemente ai programmi e alla normativa dell’Unione europea applicata in Regione Piemonte.

L’importo massimo di spesa ammissibile che può essere approvato è pari a 250.000 Euro per destinatario finale.

Il calcolo della spesa massima ammissibile tiene conto degli interventi già finanziati con i piani consortili presentati ai sensi della D.G.R. n. 53 -7291 del 7 ottobre 2002 di approvazione del programma regionale di difesa attiva delle produzioni frutticole di pregio mediante reti antigrandine.

Le percentuali di contributo sulla spesa ammessa sono quelle indicate nella tabella seguente:

Fascia altimetrica    Percentuale di contributo
    sulla spesa ammessa
Montagna    50
Collina e pianura    40

Verranno finanziati interventi e acquisti realizzati in data posteriore alla presentazione del piano consortile, indipendentemente dalla data dell’eventuale sopralluogo istruttorio in azienda effettuato da parte degli Uffici istruttori per i controlli a campione previsti al punto 18.3.

Per quanto riguarda gli interventi e/o acquisti, la data di inizio lavori dovrà essere dimostrata mediante le date delle fatture.

Non sono finanziati interventi e/o acquisti, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con la modalità sopra indicata.

Tutti gli interventi e acquisti effettuati, come pure le spese generali e tecniche, dovranno essere giustificati con fattura.

12. Definizione della spesa ammissibile

Spese di progettazione, acquisti materiali e manodopera, spese generali per l’istallazione delle reti antigrandine fino ad un massimo di 12.300 euro /ha.

13. Liquidazione del contributo

Il contributo spettante al consorzio di difesa in favore dei destinatari finali verrà liquidato in base alla spesa ammissibile, a saldo, dopo la dichiarazione di realizzazione degli investimenti e degli acquisti da parte del destinatario finale corredato dalla presentazione di idonea documentazione giustificativa da parte del beneficiario.

E’ possibile concedere un anticipo fino al 40% del contributo ammissibile previa richiesta e sottoscrizione di fideiussione da parte dei beneficiari indicati al punto 6.

La documentazione giustificativa per la liquidazione del contributo verrà prodotta per ogni piano consortile in base a modalità e con una modulistica predisposta dagli uffici istruttori per la rendicontazione degli interventi effettuati. La documentazione prodotta tiene conto del rispetto dei requisiti previsti al punto 8, dei dati relativi il destinatario finale, della superficie e coltura interessata, delle particelle catastali e della sottoscrizione del vincolo di destinazione d’uso delle attrezzature per 10 anni dalla verifica e dichiarazione di regolare esecuzione lavori sottoscritta da un professionista abilitato dal rispettivo ordine professionale, nonché di altre informazioni ritenute utili dagli uffici istruttori che saranno stabilite con atti dirigenziali successivi.

L’ammontare della spesa liquidabile rispetto alla percentuale di contribuzione della spesa ammissibile è determinato sulla base dell’importo fatturato.

14. Destinazione d’uso delle difese attive

La destinazione e l’uso degli investimenti finanziati non può essere cambiata per almeno 10 anni salvo la possibilità di richiedere varianti e salvo eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio, avversità atmosferiche eccezionali, morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell’attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dall’Ufficio Istruttore.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione e uso è vietata l’alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta agli Uffici e autorizzata dagli stessi, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

15. Tempi di esecuzione delle opere

Gli interventi dovranno essere realizzati nel termine assegnato dall’Ufficio istruttore.

16. Frodi e sofisticazioni

Sono esclusi dai benefici recati dalla presente normativa destinatari che hanno subìto condanne definitive per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari.

Analogamente in caso di condanna del destinatario per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari successiva alla concessione di una agevolazione e antecedente all’accertamento finale degli interventi, compete all’autorita’ che aveva concesso l’agevolazione l’emanazione di un motivato provvedimento di revoca.

17. Diversa destinazione, diverso uso e alienazione di opere, attrezzature - restituzione e recupero delle agevolazioni

Nei casi di:

- diversa destinazione e/o uso o alienazione delle opere, attrezzature nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come indicato al punto 14);

- mancata realizzazione, anche parziale (o di variazione non richiesta o non accordata) degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;

- scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;

- decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione;

- comunque di perdita dei requisiti necessari al godimento del sostegno agli investimenti;

all’Ufficio che aveva concesso il contributo compete l’emanazione di un motivato provvedimento di revoca.

I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti maggiorati degli interessi di legge.

18. Norme generali per l’attuazione

Il presente programma ha validità per l’anno 2003 e può essere rinnovato con DGR per gli anni successivi a completamento del finanziamento dei piani consortili, secondo le disponibilità stabilite dal bilancio regionale, qualora le risorse assegnate non fossero sufficienti a finanziare tutti gli interventi.

18.1 L’attività e le procedure di gestione

Le modalità di attuazione del programma prevedono la presentazione dei piani consortili di difesa attiva da parte dei beneficiari di cui al punto 6 entro e non oltre il 31/10/2003 agli uffici istruttori della Regione individuati per competenza nella Direzione Regionale Territorio Rurale.

Ogni Piano Consortile viene presentato in un unico dossier completo di tutte le informazioni inerenti richieste ai punti 9 e 10, mentre ogni altra notizia utile all’istruttoria regionale può essere richiesta ad integrazione.

L’istruttoria dei piani consortili dovrà concludersi entro il 10 novembre 2003 e comprende:

- l’esame di ammissibilità formale (completezza della documentazione e rispetto dei termini di presentazione);

- la verifica di coerenza con il programma (eligibilità dei proponenti e delle azioni proposte, localizzazione, conformità con le politiche regionali);

- la valutazione tecnico-economica;

- la definizione delle graduatorie di merito.

18.2 Il sistema di monitoraggio

Gli uffici regionali competenti sono responsabili dell’istituzione di un dispositivo di raccolta di dati finanziari e statistici sull’attuazione dei piani consortili.

La sorveglianza del programma è realizzata, per mezzo di indicatori idonei a misurare lo stato di avanzamento, in termini di progetti finanziati, di risultato e di impatto al livello appropriato;

In particolare, il sistema di monitoraggio previsto in attuazione del Programma sarà articolato in modo da permettere di:

- disporre di dati finanziari, procedurali e fisici affidabili e aggregabili;

- fornire informazioni specifiche che eventualmente si rendessero necessarie, ad esempio in occasione di controlli.

La definizione del sistema di monitoraggio ha come base un efficace coordinamento delle attività di rilevazione dei dati sugli interventi finanziati, al fine di costituire un unico database di progetti necessario per seguire l’evoluzione della vita del Programma, consentire di esercitare la Sorveglianza e la Valutazione, agevolare le azioni di comunicazione e trasparenza.

18.3 Controlli a campione

Gli uffici istruttori sono tenuti ad effettuare un controllo a campione su almeno il 5% delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà relative alla realizzazione degli interventi previsti dai piani consortili prodotte per la richiesta di liquidazione del contributo ai sensi punto 13.

I beneficiari sono tenuti a presentare alla Direzione regionale Territorio Rurale, anche su supporto informatizzato, gli elenchi relativi ai destinatari finali compresi nei piani consortili. Tali elenchi sono comprensivi dei dati ritenuti idonei al monitoraggio da un punto di vista tecnico, procedurale e finanziario e per l’attivazione di controlli incrociati.

La Direzione Territorio Rurale si riserva la possibilità di effettuare in qualsiasi momento controlli amministrativi e tecnici relativamente all’attuazione dei piani consortili o la realizzazione dei singoli interventi.

18.4 Divieto di cumulabilità

E’ fatto divieto di cumulare i contributi di tale piano con altre provvidenze provenienti da altri finanziamenti pubblici per analoghi interventi di difesa attiva. Sono esclusi dal presente provvedimento gli interventi finanziati o in corso di finanziamento ai sensi della ai sensi della D.G.R. n. 53 -7291 del 7 ottobre 2002 di approvazione del programma regionale di difesa attiva delle produzioni frutticole di pregio mediante reti antigrandine per l’anno 2002.

19. Norme finali e transitorie

Per il primo anno di attuazione del programma il finanziamento è stabilito con risorse iscritte e disponibili al capitolo 20990 (UPB 13022) del bilancio previsione per l’anno 2002.

Allegato 1 al Programma regionale di difesa attiva delle produzioni frutticole di pregio mediante reti antigrandine - anno 2003 -

I “Requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali” sono quelli previsti dalle seguenti normative:

* Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria Dir. 86/113/CEE e successive modifiche ed integrazioni;

* DPR 24 maggio 1988 n. 233 Norme minime per la protezione dei vitelli

* Dir. 91/629/CEE e successive modifiche ed integrazioni

* D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 mod. Con D.L.vo 331/98 Norme minime per la protezione dei suini

* Dir. 91/630/CEE D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 534 Norme sulla protezione degli animali negli allevamenti

* Dir. 98/58/CE Norme sulla protezione degli animali durante il trasporto Dir. 95/29/CE D.L.vo 20 ottobre 1998 n. 388

* Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali Dir. 96/22/CE

* Residui negli alimenti Dir. 96/23 CE Conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica (natura 2000)

* Direttiva 92/43 DPR n. 357 del 8/9/97 Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

* Dir. 91/676/CEE Leggi n. 146/1994 e 152/1999 Qualità dell’aria ed emissioni in Atmosfera

* Dir 96/71/CEE D.leg 372/99 Uso dei fanghi di depurazione Dir 86/278 CEE D.leg 99/92 Gestione dei rifiuti Dir 91/156 CEE Dir 91/689 CEE Dir 94/62 CEE D.leg 22/97 D.leg 389/97 D.leg 173/98

* Legge 426/98 Produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte Dir.ve 92/46/CEE e 92/47/CEE DPR 54/97

* Pollame e avicoli Dir 92/116/CE DPR 495/97 Conigli e selvaggina allevata Dir 91/495/CE DPR 559/92

* Acquisto ed impiego prodotti fitosanitari Dir 91/414 e succ. mod. DPR 1255/68 e succ. mod. DM Sanità 22/01/1998

Tali requisiti devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda, tranne nel caso di domande di sostegno presentate da giovani insediati da meno di tre anni, nel quale caso il possesso dei requisiti minimi dovrà essere conseguito al massimo entro tre anni dalla data di insediamento. Il rispetto delle normative sopra indicate sarà autocertificato dal richiedente con la domanda di sostegno agli investimenti.

Sarà sottoposto a controllo, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato, un campione

pari almeno al 5 % delle domande di sostegno agli investimenti presentate.

Tale controllo potrà consistere nella acquisizione di esiti di accertamenti effettuati da altre

amministrazioni pubbliche, competenti per legge all’effettuazione di controlli ed accertamenti nelle

specifiche materie.

Le “conoscenze e competenze professionali adeguate” dovranno essere possedute dall’imprenditore oppure dalla persona designata alla direzione della attività agricola, dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate.

Per l’accertamento della capacità professionale vale quanto segue :

a) Il requisito di capacita’ professionale e’ presunto nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- almeno 3 anni di attività agricola già svolta, documentati con possesso di Partita IVA (in qualità di titolare di azienda agricola) o iscrizione all’INPS per la previdenza agricola (in qualità di titolare o coadiuvante di azienda agricola oppure di salariato agricolo, di cui alla Legge 8.8.1972, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni);

- possesso del titolo di studio di laurea in scienze agrarie, veterinaria, di diploma di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario o di altre scuole ad indirizzo agrario;

b) In mancanza delle condizioni sopra indicate la capacita’ professionale viene accertata dalla Commissione provinciale capacita’ professionale (composta da funzionari degli Uffici dell’agricoltura delle Province e da rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole) appositamente istituita dall’art. 12 della Legge 153/75 per l’accertamento del possesso della capacità professionale da parte degli imprenditori agricoli.

5) Le domande di sostegno possono essere presentate da aziende agricole già attive nonché da giovani contestualmente ad una domanda di aiuto all’insediamento.

Nel caso di domande di sostegno presentate da giovani contestualmente ad una domanda di aiuto all’insediamento:

- il finanziamento della domanda di sostegno è subordinato all’effettiva realizzazione dell’insediamento ;

- l’azienda dovrà raggiungere al massimo entro tre anni dall’insediamento i requisiti minimi per l’ammissibilità al sostegno agli investimenti.

- il finanziamento della domanda di sostegno, sussistendone le condizioni, potrà avvenire anche qualora l’insediamento non venisse finanziato con l’aiuto previsto dall’art. 8 del Regolamento 1257/99.