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Bollettino Ufficiale n. 42 del 16 / 10 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Roccavione (Cuneo)

Statuto comunale. (Deliberazione C.C. n. 51 del 1/9/2003)

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Capo I - Elementi costitutivi del Comune

Art. 1 - Denominazione e natura giuridica

Art. 2 - Autonomia statutaria

Art. 3 - Territorio

Art. 4 - Sede

Art. 5 - Segni distintivi

Art. 6 - Albo pretorio

Capo II - Finalità e compiti

Art. 7 - Finalità

Art. 8 - Collaborazioni con Enti

Art. 9 - Tutela della salute

Art. 10 - Tutela del patrimonio naturale ed ambientale

Art. 11 - Sviluppo sociale e programmazione

Art. 12 - Tutela patrimonio storico ed etnico-culturale

Art. 13 - Realizzazione delle pari opportunità uomo-donna

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 14 - Organi

Capo I - Il Consiglio Comunale

Art. 15 - Il Consigliere Comunale

Art. 16 - Poteri del Consigliere

Art. 17 - Dimissioni del Consigliere

Art. 18 - Cessazione dalla carica del Consigliere

Art. 19 - Gruppi consiliari

Art. 20 - Il Consiglio Comunale. Elezione e durata

Art. 21 - Il Consiglio Comunale. Poteri

Art. 22 - Prima adunanza

Art. 23 - Convocazione del Consiglio Comunale

Art. 24 - Ordine del giorno

Art. 25 - Numero legale per la validità delle sedute

Art. 26 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

Art. 27 - Pubblicità delle sedute

Art. 28 - Delle votazioni

Art. 29 - Commissioni consiliari

Art. 30 - Regolamento interno

Capo II - La Giunta Comunale

Art. 31 - La Giunta Comunale - Composizione

Art. 32 - Nomina della Giunta

Art. 33 - Mozione di sfiducia

Art. 34 - Dimissioni, decadenza e revoca degli Assessori

Art. 35 - Organizzazione della Giunta

Art. 36 - Attribuzioni della Giunta

Art. 37 - Adunanze e deliberazioni della Giunta

Capo III - Il Sindaco

Art. 38 - Elezione e funzioni del Sindaco

Art. 39 - Attribuzioni di amministrazione

Art. 40 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 41 - Attribuzioni di organizzazione

Capo IV - Organi burocratici ed uffici

Art. 42 - Principi e criteri direttivi

Art. 43 - Personale

Art. 44 - Il Segretario Comunale ed il Direttore generale

Art. 45 - Responsabilità del Segretario Comunale

Art. 46 - Incarichi di collaborazione esterna - Sponsorizzazioni

Art. 47 - Attività amministrativa del Comune

Capo V - Servizi pubblici locali

Art. 48 - Forme di gestione dei servizi pubblici locali

Art. 49 - Servizi gestiti in economia

Art. 50 - Aziende speciali e Istituzione

Art. 51 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Art. 52 - Vigilanza e controlli sugli Enti di gestione dei servizi pubblici

Capo VI - Responsabilità degli amministratori dei dipendenti comunali

Art. 53 - Responsabilità verso il Comune

Art. 54 - Responsabilità verso i terzi

Art. 55 - Responsabilità degli agenti contabili

Art. 56 - Pareri sulle proposte e attuazioni

Art. 57 - Assistenza legale per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune

TITOLO III - ATTIVITA’ FUNZIONALI

Capo I - Le forme associative

Art. 58 - Principio di cooperazione

Art. 59 - Convenzioni

Art. 60 - Consorzi

Art. 61 - Unione di Comuni

Art. 62 - Accordi di programma

Art. 63 - Rapporti con la Comunità Montana

Art. 64 - Partecipazione a Società

Capo II - Gli istituti di partecipazione

La partecipazione popolare

Art. 65 - Partecipazione

Iniziativa politica ed amministrativa

Art. 66 - Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 67 - Istanze

Art. 68 - Petizioni

Art. 69 - Proposte

Art. 70 - Diritto di accesso

Art. 71 - Diritto di informazione

Art. 72 - Referendum consultivi

L’azione popolare

Art. 73 - Azioni e ricorsi dei cittadini per conto del Comune

Art. 74 - Difensore civico

TITOLO IV - ATTIVITA’ NORMATIVA

Capo I - Revisione dello Statuto

Art. 75 - Modalità di revisione dello Statuto

Art. 76 - Interpretazione statutaria

Art. 77 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Regolamenti

Art. 78 - Emanazione

Art. 79 - Procedimento di formazione dei regolamenti

Art. 80 - Ambito di applicazione dei regolamenti

Art. 81 - Entrata in vigore

Ordinanze

Art. 82 - Ordinanze - Decreti

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 83 - Entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

Art. 1
Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Roccavione è ente autonomo, nel contesto delle strutture politiche ed amministrative nelle quali è collocato e nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Il Comune, ente locale di base, esercita funzioni proprie e attribuite o delegate per legge dallo Stato e dalla Regione.

3. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo armonico.

Art. 2
Autonomia statutaria

1. L’autonomia statutaria è il presupposto primario per la realizzazione dell’autonomia comunale e si realizza nell’espletamento dell’autogoverno locale secondo le norme di legge.

2. Il Comune, nell’esercizio della propria autonomia statutaria, si propone di emanare le norme fondamentali per il funzionamento della sua struttura organizzativa.

3. Lo Statuto determina le attribuzioni degli organi amministrativi, la strutturazione dei servizi, i principi di cooperazione e associazione con altri Enti locali e le forme di collaborazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, assicurando pubblicità e trasparenza all’attività comunale.

Art. 3
Territorio

1. Il Comune di Roccavione si estende per kmq 19,64, comprende i territori che gli sono attribuiti dalla legge; confina con i Comuni di Borgo San Dalmazzo, Boves, Robilante, Roaschia e Valdieri e appartiene alla Comunità Montana Valle Gesso e Vermenagna.

2. L’intero territorio comunale è da considerarsi montano per la sua collocazione geografica, per le sue caratteristiche ambientali e climatiche.

Art. 4
Sede

1. Il Comune e gli organi comunali hanno sede legale nel capoluogo di Roccavione in Via Santa Croce n. 2.

2. Le adunanze del Consiglio comunale si svolgono nella Sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze possono tenersi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5
Segni distintivi

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso ed ufficialmente approvati.

Art. 6
Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi di un impiegato delegato e, su attestazione di questo, certifica l’avvenuta pubblicazione degli atti medesimi.

CAPO II

FINALITA’ E COMPITI

Art. 7
Finalità

1. Il Comune si avvale della sua autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l’organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

2. Il Comune rappresenta e cura organicamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, culturale, sociale ed economico ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione; svolge le funzioni e i compiti programmatici e funzionali che gli sono demandati dalla legge, tenendo presenti le differenti realtà, curando l’eliminazione di eventuali squilibri e garantendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla determinazione delle scelte politiche di indirizzo.

Art. 8
Collaborazione con Enti

1. Il Comune si rende interprete presso la Regione Piemonte, nell’esercizio dei suoi compiti di pianificazione territoriale, delle specifiche esigenze e vocazioni della realtà geografica e sociale del proprio territorio.

2. Nell’ambito dei rispettivi problemi ed interessi, il Comune si impegna ad operare in forma coordinata con la Provincia, relativamente alle funzioni ed ai compiti attribuiti a quest’ultima dall’ordinamento delle autonomie locali.

3. Il Comune partecipa alle iniziative degli Enti territoriali nei quali per legge è collocato, tenendo conto delle altre analoghe realtà confinanti e delle funzioni di coordinamento esercitate dalla Comunità Montana.

4. Il Comune si adopera per promuovere con altri Comuni e con la Comunità Montana forme di collaborazione finalizzate alla realizzazione di quanto previsto nel Capo II del presente Statuto.

5. Il Comune può adoperarsi al fine di costituire con i Comuni contermini una eventuale unione di Comuni prevista dall’art. 32 del D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267.

Art. 9
Tutela della salute

1. Il Comune, nell’ambito dei compiti ad esso assegnati dalla legge, si pone l’obiettivo prioritario della tutela della salute dei propri cittadini in relazione all’ambiente ed al territorio.

2. Il Comune concorre a garantire, all’interno delle proprie competenze, il diritto alla salute attivando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro ed alla tutela della maternità e della prima infanzia.

3. Il Comune tutela la famiglia, riconosciuta come fondamento morale e sociale della comunità

Art. 10
Tutela del patrimonio naturale ed ambientale e promozione dei beni culturali dello sport e del tempo libero

1. Il Comune provvede, per quanto di sua competenza, alla difesa del suolo, dell’ambiente e del paesaggio, tutela e valorizza il territorio, assicurando l’assetto fisico dello stesso e il razionale uso delle risorse primarie e adottando le misure necessarie per eliminare le cause e prevenire ogni forma di inquinamento atmosferico, delle acque, del suolo, acustico anche provenienti da aree extracomunali.

2. In tal senso il Comune promuove gli interventi necessari per sviluppare una migliore conoscenza e valorizzazione delle risorse locali naturali e ambientali.

3. Nell’ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Provincia, la Comunità Montana e con gli altri Enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dei suoi riflessi economici, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano, favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana.

4. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizione locali, sia a livello sociale che di formazione scolastica.

5. Incoraggia e favorisce lo sport ed il turismo sociale e giovanile; considera l’attività sportiva essenziale per la formazione ed il miglioramento della qualità della vita.

6. Per il raggiungimento di tali finalità’ il Comune favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli enti.

7. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà’ altresi’ prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione o la gratuita’ nei casi specificati dal regolamento stesso.

Art. 11
Sviluppo sociale e programmazione

1. Il Comune, al fine di promuovere un ordinato sviluppo sociale, si impegna:

- ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative dell’Ente locale o di privati operatori;

- ad adottare normative urbanistiche e programmatiche che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell’ambiente, valgano a favorire la crescita dell’imprenditorialità locale e l’aumento dei livelli della occupazione;

- a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche e a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative, consortili interessanti i vari comparti economici;

- a rivendicare un sistema di finanza locale che, attraverso adeguate risorse, consenta di disporre di strutture e di servizi sociali efficienti;

- ad eliminare gli squilibri eventualmente esistenti a danno delle realtà frazionali.

2. Per realizzare le sue finalità il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

3. Il Comune può aderire, in collaborazione o compartecipazione con Comuni, Provincia, Regione ed altri soggetti pubblici, ad iniziative dirette ad attuare specifici programmi di promozione economica.

4. Il Comune può promuovere o partecipare ad iniziative di tutela e valorizzazione delle risorse economiche e dei prodotti locali.

Art. 12
Tutela patrimonio storico ed etnico-culturale

1. Il Comune rappresenta l’intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e del loro particolare valore storico.

2. In considerazione della particolare appartenenza etnica e storico-geografica alla regione alpina sud-occidentale di cultura e di lingua d’Oc ed in armonia con quanto disposto dalla Costituzione, dalla legge 15/12/1999 n. 482 e dallo Statuto regionale e con lo spirito federalistico che distingue il processo di unificazione europea in atto, il Comune con i propri mezzi favorisce la promozione, la valorizzazione e la tutela delle caratteristiche etnico-linguistiche della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali, sociali ed economici con i paesi dei versanti dell’arco alpino europeo di uguale cultura ed esperienza storica e partecipando attivamente a processi di revisione delle circoscrizioni provinciale, di suddivisione delle provincie in circondari e di costituzione di organismi interprovinciali di coordinamento e proposta che prevedano una precisa identificazione amministrativa dell’ambito territoriale occitano.

3. L’utilizzo e la valorizzazione della lingua locale e dei dialetti possono essere favoriti e promossi nella toponomastica e con iniziative di sperimentazione scolastica intraprese dalle autorità competenti e con manifestazioni e cerimonie di particolare importanza storica e culturale alle quali partecipino direttamente organi istituzionali del Comune.

4. Al fine di favorire la partecipazione popolare e la promozione dell’originaria linguistica locale, durante le sedute pubbliche del Consiglio Comunale gli interventi dei cittadini e degli amministratori comunali possono svolgersi in lingua materna, purchè contemporaneamente verbalizzati nella lingua ufficiale italiana; in tal caso ogni oratore dovrà produrre apposita traduzione scritta del proprio intervento.

5. Il Comune, per quanto di propria competenza si attiva affinchè nel proprio territorio sia agevolato l’utilizzo della lingua occitana nelle scuole, negli uffici delle amministrazioni pubbliche e da parte degli organi pubblici a struttura collegiale come previsto dalla legge 15/12/1999 n. 482.

6. Per consentire e favorire l’uso della lingua occitanica, negli uffici e negli atti ufficiali del comune, la conoscenza della lingua occitanica può essere richiesta ai candidati tra le prove facoltative d’esame nelle procedure di assunzione del personale.

7. L’appartenenza del Comune alla minoranza etnico-linguistica occitanica è resa pubblica con la redazione in doppia lingua, italiana e occitanica, dell’intestazione della corrispondenza e documentazione ufficiale dell’Ente e con l’esposizione nella sede della Casa Comunale della bandiera storica della minoranza linguistica occitanica di colore rosso con croce catara di colore giallo.

Art. 13
Realizzazione delle pari opportunità uomo-donna

1. Il Comune, in armonia con l’indirizzo legislativo vigente, adotta e promuove idonee azioni positive atte a garantire pari opportunità nella società e nel lavoro tra uomini e donne, attivando opportune iniziative indirizzate alla rimozione degli ostacoli e delle diseguaglianze di fatto esistenti ad ogni livello nella comunità locale, in sintonia con le proposte formulate dalle associazioni e organizzazioni femminili.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 14
Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco; le competenze di ogni organo sono quelle stabilite dalla legge.

Art. 15
Il Consigliere Comunale

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali fanno parte.

3. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.

4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d’ufficio, o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all’interessato della proposta di decadenza.

1. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 16
Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere ha diritto di iniziativa deliberativa e di informazione per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Le proposte di deliberazione e gli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, sono subordinati all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

2. Ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l’esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. E’ tenuto al segreto d’ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. Esso può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestano particolare rilevanza per l’attività dell’Ente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.

Art. 17
Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’articolo 141, comma 1° lettera b, n. 3 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.

2. La surroga dei Consiglieri è regolata dalla Legge.

Art. 18
Cessazione dalla carica del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali cessano dalla carica oltre che nei casi di morte, di scadenza naturale o eccezionale del mandato, e nei casi previsti dagli artt. 15 e 17 del presente Statuto, per decadenza a seguito del verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità e delle incapacità contemplate dalla legge.

Art. 19
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale contestualmente all’indicazione del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. I gruppi consiliari possono avvalersi degli uffici e delle strutture dell’Ente per lo svolgimento della propria attività a norma di regolamento

3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 20
Il Consiglio Comunale. Elezione e durata

1. Il Consiglio Comunale è eletto e dura in carica secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.

2. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio Comunale dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 21
Il Consiglio Comunale. Poteri

1. Il Consiglio, costituito in conformita’ alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento Comunale nell’ambito dei principi stabiliti dal presente Statuto.

3. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l’indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l’attuazione.

4. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 22
Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende la seduta riservata alla convalida degli eletti.

2. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 23
Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete altresì la fissazione del giorno dell’adunanza, salvo il caso alla lettera b) del successivo 3° comma del presente articolo.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria quando vengono iscritte all’ordine del giorno le seguenti proposte di deliberazione:

a) per l’approvazione del bilancio di previsione;

b) per l’approvazione del conto consuntivo;

c) per l’approvazione delle linee programmatiche di mandato.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del Sindaco;

b) per deliberazione della Giunta Comunale, che fissa, altresì, il giorno della seduta;

c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

4. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l’adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione provvede, previa diffida, in via sostitutiva il Prefetto.

5. In caso d’urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 24
Ordine del giorno

1. L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

2. L’avviso di convocazione, con allegato l’ordine del giorno, deve essere pubblicato all’Albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno 24 ore prima dell’adunanza, per i casi d’urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno.

3. Si osservano le disposizioni dell’articolo 155 del codice di procedura civile.

Art. 25
Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente, per la validità dell’adunanza, l’intervento di almeno quattro Consiglieri.

3. Qualora nell’avviso della prima convocazione sia già stato fissato il giorno e l’ora della seconda convocazione non occorre sia dato ulteriore avviso a nessuno dei Consiglieri Comunali. Analogamente dicasi per l’eventuale prosecuzione prestabilita degli argomenti non esauriti all’ordine del giorno.

4. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi stabiliti dall’articolo precedente e nei termini di cui allo stesso articolo, 1° comma, lettera c), e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

5. Non concorre a determinare la validità dell’adunanza l’Assessore scelto tra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Egli interviene alle adunanze del Consiglio, partecipa alla discussione, ma non ha diritto di voto.

Art. 26
Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata:

Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

2. Nel caso di votazione infruttuosa su di un argomento all’ordine del giorno, lo stesso non può essere ripresentato nella stessa seduta.

3. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

4. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa di diritto il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

5. I verbali di deliberazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 27
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 28
Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

3. Le nomine previste dall’articolo 42, lettera m), del D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267, hanno luogo a scrutinio palese, risultando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. Parimenti si procede per la rappresentanza delle minoranze, nell’ambito dei designati dalle minoranze stesse.

Art. 29
Commissioni

1. Il Consiglio istituisce solo con apposita deliberazione commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Esse sono composte solo da consiglieri comunali e con criterio proporzionale.

2. Riguardo alle commissioni con funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri dei gruppi di minoranza e sono composte solo da consiglieri comunali e con criterio proporzionale.

3. Le commissioni, distinte in permanenti e temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nella organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

5. Il Consiglio Comunale può inoltre avvalersi di commissioni speciali costituite oltre che da Consiglieri Comunali anche da cittadini nominati dal Consiglio Comunale, con criterio proporzionale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché di particolari doti di professionalità e di competenza.

6. Le commissioni speciali saranno disciplinate nella loro composizione, nei poteri, nell’organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.

7. Commissioni speciali possono essere costituite su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, per svolgere indagini sull’attività dell’Amministrazione.

Art. 30
Regolamento interno

1. Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, sono contenute in un apposito regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 31
La Giunta Comunale - Composizione

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori che non può essere superiore a 4, di cui uno può essere scelto anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio ed aventi i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale e di Assessore.

2. Al Sindaco è demandata la concreta individuazione del numero di Assessori secondo le esigenze del momento, sempre nel rispetto del numero massimo.

3. L’Assessore esterno non può essere nominato dal Sindaco a ricoprire la carica di Vice-Sindaco.

Art. 32
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione, unitamente alle proposte degli indirizzi generali di governo.

2. Contestualmente all’accettazione della carica gli Assessori producono al Sindaco le attestazioni individuali dell’insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

Il Sindaco dà atto di tale condizione nel documento di nomina che sarà presentato il Consiglio.

3. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento le linee programmatiche di mandato.

4. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Assessore sono stabilite dalla legge.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

6. La Giunta Comunale rimane in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art. 33
Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 34
Dimissioni, decadenza e revoca degli Assessori

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore non comportano lo scioglimento del Consiglio e, presentate al Sindaco per iscritto, sono immediatamente efficaci e quindi irrevocabili.

2. La decadenza dalla carica di Assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all’assunzione della carica di Assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

3. La decadenza è disposta dal Sindaco con apposito provvedimento.

4. Il Sindaco può revocare gli Assessori quando non osservino le linee di indirizzo politico-amministrativo di governo, dandone comunicazione motivata all’interessato ed al Consiglio.

5. Alla sostituzione dei singoli Assessori decaduti provvede il Sindaco entro 10 giorni dal verificarsi della vacanza. Del provvedimento di sostituzione deve essere data comunicazione al Consiglio.

Art. 35
Organizzazione della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Fatta salva la collegialità delle decisioni della Giunta, le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco con apposito provvedimento da comunicare al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

3. Le attribuzioni di cui al comma precedente possono essere modificate dal Sindaco e comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

4. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore il Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni o le attribuisce, sempre in via provvisoria, all’Assessore in carica.

5. Il Sindaco designa, nel provvedimento di nomina della Giunta, un Vice-Sindaco, al fine di garantire la propria sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art. 15, comma 4° bis, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16.

6. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice-Sindaco, le funzioni vengono esercitate in via sostitutiva dall’Assessore, ad eccezione del caso in cui lo stesso sia nominato tra cittadini non facenti parte del Consiglio.

7. La Giunta può disciplinare l’esercizio della propria attività con apposito provvedimento.

Art. 36
Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale o dei funzionari dirigenti qualora esistano.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

4. La Giunta, in particolare, nell’ambito dell’esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti ed adotta quelli sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

b) adotta annualmente il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da proporre all’approvazione definitiva del Consiglio; approva i documenti preliminari ed i progetti di ogni singola opera, i programmi esecutivi ed i disegni attuativi dei programmi che non rientrino tra le competenze del Consiglio e che non siano attribuiti per Legge o Statuto ai dirigenti;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso, di proposizione e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) elabora e propone al Consiglio criteri per l’istituzione dei tributi e approva annualmente la determinazione e variazione delle relative aliquote e tariffe;

f) assume provvedimenti in materia di viabilità e di disciplina del traffico espressamente attribuitigli dal Codice della Strada (D.L.vo 30.4.1992 n. 285);

g) definisce ed approva la programmazione annuale e triennale del personale dipendente;

h) approva, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per valutare la produttività dell’apparato e i conseguenti piani occupazionali, sentito il Segretario Comunale;

i) individua gli strumenti e le metodologie adeguati a garantire la concreta effettuazione delle tipologie di controlli interni di cui all’art. 147 del DL.vo 267/2000; istituisce anche mediante convenzione gli uffici e nuclei ai quali affidare l’effettuazione di tali controlli;

j) autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi dei CCNL del personale, individuando e costituendo preventivamente le risorse necessarie per le relative politiche di sviluppo e produttività;

k) definisce con provvedimento motivato l’eventuale emolumento omnicomprensivo da erogare al personale assunto presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell’art. 90 commi 2 e 3 del D.L.vo 267/200, nonché gli eventuali contratti di diritto privato e indennità ad personam integrative dei contratti di diritto pubblico da stipulare per gli incarichi dirigenziali o di alta specializzazione di cui all’art. 110 del D.L.vo 267/2000;

l) si pronuncia con proprio atto deliberativo in merito all’eventuale nomina da parte del Sindaco, del Direttore Generale di cui all’art.108 del D.L.vo 18.8.2000 N. 267 tramite convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate consentono il raggiungimento del limite di legge di 15.000 abitanti, od al conferimento delle suddette relative funzioni al Segretario Comunale; si pronuncia altresì in merito alla revoca del Direttore generale come sopra nominato e del Segretario Comunale per violazione dei doveri d’ufficio;

m) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.

n) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni; assume decisioni circa le azioni giudiziali dell’Ente ed il relativo conferimento di incarico a legali di fiducia dell’Amministrazione;

o) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi;

p) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull’attuazione dei programmi e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;

q) formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;

r) incrementa o diminuisce le indennità di funzione spettanti al Sindaco ed agli Assessori ai sensi dell’art. 82 - comma 11 - del D.L.vo 267/2000 e dei relativi Decreti Ministeriali di attuazione;

s) assume i provvedimenti attribuitigli dalla legge in materia di espropriazione ed occupazioni appropriative.

5. La Giunta, altresì, nell’esercizio di attribuzioni organizzatorie, può assumere provvedimenti aventi contenuto di mero indirizzo, tra l’altro in materia di:

a) controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell’ente;

b) individuazione dei responsabili delle posizioni organizzative dei servizi ed uffici da nominare e revocare da parte del Sindaco nell’ambito dei dipendenti dell’ente ricorrendo nel caso di assenza di professionalità adeguate al proprio interno a forme di accordi convenzionali con altri enti ai sensi dell’art.30 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, a contratti a tempo determinato nelle forme stabilite dall’art.110 dello stesso D.L.vo od all’affidamento parziale di tale responsabilità al Segretario comunale; nel caso riscontri in concreto la mancanza assolutamente non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei dipendenti può motivatamente affidare in via eccezionale e temporanea a propri componenti la responsabilità di alcuni servizi limitatamente al tempo comunque non superiore a 30 giorni della suddetta accertata carenza transitoria di personale;

c) definizione della graduazione dell’indennità di posizione da corrispondere ai responsabili delle posizioni organizzative degli uffici e dei servizi nell’ambito delle disponibilità di bilancio e tenendo conto delle disposizioni regolamentari vigenti;

d) individuazione dei tecnici esterni da nominare da parte del Sindaco nelle Commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

e) proposizione di criteri generali e specifici per la concessione da parte dei responsabili dei servizi competenti di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

f) criteri di affidamento tramite “incarichi fiduciari” di incarichi e consulenze professionali ad esterni.

6. La Giunta Comunale ai sensi dell’art. 53 comma 23 della Legge 23.12.2000 n. 388 ed in deroga all’art.107 del D.L.vo 267 /2000, qualora riscontri e dimostri la mancanza non rimediabile in organico di figure professionali idonee ed anche al fine di ottenere un contenimento delle spese dell’Ente evitando il ricorso ad incarichi esterni a contratto di alto costo può adottare disposizioni regolamentari organizzative che prevedano l’attribuzione a propri componenti di responsabilità di uffici e servizi e del relativo potere di adozione di atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno con apposita deliberazione della Giunta in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 37
Adunanze e deliberazioni della Giunta

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei membri assegnati e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Alle sedute della Giunta può partecipare, su invito del Sindaco e senza diritto di voto, il revisore del conto.

4. Le sedute della Giunta di norma non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

5. Le votazioni hanno luogo con voto palese. La Giunta può disciplinare con apposito provvedimento i casi in cui vota a scrutinio segreto.

6. I verbali di deliberazione sono firmati dal Sindaco o da chi presiede in sua vece la seduta e dal Segretario comunale.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 38
Elezione e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune e rappresenta l’Ente.

2. E’ eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni di legge.

3. E’ membro del Consiglio Comunale e dura in carica per il periodo stabilito dalla legge.

4. Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento.

5. Il distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra.

6. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco si applicano le disposizioni di legge.

7. Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge e precisati nell’art. 54 del D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267, adottando, se necessari, provvedimenti contingibili ed urgenti..

8. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

9. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti 7° e 8° comma il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

10. Il Vice Sindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.

11. Gli Assessori, in caso di assenza o di impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di elencazione di cui al provvedimento di nomina.

12. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organo previsti dalla legge.

Art. 39
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell’Ente, compresa la rappresentanza in giudizio;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune; nomina il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all’albo di cui al comma 75 dell’art. 17 della Legge 15.05.1997, n. 127, e, previa deliberazione della Giunta Comunale, nomina il Direttore generale convenzionato con altri comuni o ne conferisce le relative funzioni al Segretario Comunale; revoca, previa deliberazione della Giunta, il Direttore generale e, per violazione dei doveri d’ufficio, il Segretario Comunale;

c) coordina e stimola l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

d) impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

e) ha facoltà di delega;

f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge sentito il Consiglio Comunale;

g) concorda con la Giunta o gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l’Ente;

h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

i) convoca i comizi per i referendum consultivi;

j) adotta ordinanze ordinarie e quelle contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

k) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sentita la Giunta;

l) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;

m) coordina, nell’ambito della disciplina legislativa vigente e degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

n) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, quando la legge o il presente Statuto non riservino tali competenze al Consiglio Comunale;

o) stipula in rappresentanza dell’Ente le convenzioni e gli accordi con altri enti pubblici approvati dal Consiglio comunale;

p) autorizza il Segretario Comunale e/o i dipendenti del Comune a prestare opera retribuita, al di fuori dell’orario di lavoro, presso Istituzioni pubbliche o private di assistenza e beneficenza o altri Enti Pubblici Locali;

q) nomina i Messi notificatori tra il personale del Comune, anche tra quello appartenente alla V^ qualifica funzionale qualora la struttura organica dell’Ente e la necessità di garantire la funzionalità dei servizi lo richiedano;

r) attribuisce gli incarichi esterni dirigenziali o di alta professionalità di cui all’art. 110 del D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267, previa motivata deliberazione della Giunta comunale.

Art. 40
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 41
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri provvede alla convocazione;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone con avviso informale la convocazione della Giunta e la presiede;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori al Segretario Comunale;

g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

h) riceve le dimissioni degli Assessori.

CAPO IV

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 42
Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale, al Direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Assume quali caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell’autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. La suddivisione organica delle funzioni in aree di attività, singole o accorpate, ferma l’esigenza di salvaguardare l’omogeneità delle attività stesse, costituisce l’obiettivo da perseguire per condurre ad unità l’indirizzo politico e l’attività burocratica, in funzione di una maggiore capacità sia di carattere programmatorio che di gestione, garantendo, comunque, le finalità e gli obiettivi delineati dai contratti collettivi di lavoro in materia di organizzazione. L’organizzazione delle funzioni deve perseguire il principio del superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro in modo da assicurare la flessibilità delle strutture e del personale.

4. L’organizzazione comunale si ripartisce in aree e settori alla cui direzione sono preposte le massime qualifiche apicali consentite dall’Ente secondo la tipologia vigente.

5. L’area funzionale è strutturata in settori, uffici e servizi secondo l’apposito regolamento.

Art. 43
Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in ruolo organico deliberato dalla Giunta comunale nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e degli indirizzi del Consiglio.

2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del personale, nel rispetto dei principi delineati all’articolo 48, disciplina in ogni caso precipuamente:

a) il ruolo organico del personale;

b) le procedure per l’assunzione del personale;

c) l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

d) lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, in conformità agli accordi collettivi nazionali di lavoro;

e) l’attribuzione al Segretario Comunale e ai responsabili di aree funzionali di responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;

f) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;

g) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne di cui all’articolo 110 del D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267 e per la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica di cui all’art. 90 del D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267;

h) le unità organizzative responsabili delle istruttorie procedimentali ed i responsabili del procedimento.

3. Per il personale degli Enti Locali e per gli Amministratori si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato richiamate all’articolo 93 del D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267. I dipendenti ai quali è attribuita la responsabilità delle posizioni organizzative di area o di servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi ai sensi dell’articolo 48 del D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267. Gli stessi sono inoltre responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni e determinazioni inerenti il servizio cui sono preposti.

4. Il Comune promuove la formazione e l’aggiornamento professionale del proprio personale.

5. Il Comune garantisce l’effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 44
Il Segretario Comunale ed il Direttore generale

1. Il Segretario Comunale è dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all’albo di cui all’art. 98 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267.

2. La legge dello Stato regola l’intera materia relativa al Segretario Comunale.

3. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1° dell’art. 108 del D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale disciplina, secondo l’ordinamento dell’Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1° del citato articolo 108, il Sindaco abbia nominato il Direttore generale.

4. Il Direttore generale provvede ad attuare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza; ad esso rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi dell’Ente ad eccezione del Segretario Comunale.

5. Il Segretario comunale, nell’ambito delle proprie competenze provvede autonomamente. Spetta in particolare allo stesso, nel rispetto del ruolo e delle funzioni eventualmente attribuite al Direttore generale:

a) provvedere all’istruttoria e alle procedure attuative delle deliberazioni;

b) curare l’attuazione dei provvedimenti;

c) nel caso in cui il Comune non abbia nel proprio organico il funzionario o i funzionari responsabili dei servizi, esprimere il parere sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze e previa acquisizione del parere, avente mera rilevanza interna, del dipendente preposto al servizio interessato;

d) partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta e curarne la verbalizzazione;

e) presiedere le Commissioni concorso per l’assunzione del personale in qualità di responsabile del personale quando manchi nell’organico del Comune una figura direttiva di livello idoneo, comunque non inferiore alla categoria D1;

f) rogare, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione comunale, tutti gli atti in cui è parte il Comune, ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

g) proporre provvedimenti per il miglioramento dell’efficienza e della funzionalità degli uffici e dei servizi;

h) emanare istruzioni, direttive e ordini di servizio ai responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici, ferma restando la competenza e la responsabilità di questi nella scelta delle azioni per l’attuazione delle disposizioni;

i) autorizzare le prestazioni straordinarie del personale nei limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta Comunale e sentiti i responsabili dei servizi interessati, le missioni del personale, i permessi e il congedo ordinario, sentiti gli assessori competenti e i responsabili dei servizi interessati;

j) coordinare l’attività tra gli organi politici e la struttura burocratica;

k) presiedere, in caso di assenza, vacanza o impedimento di dipendenti con la categoria idonea non inferiore alla D1, le Commissioni di gara di appalto di opere pubbliche delle cui procedure è responsabile.

6. Spettano al Segretario ed al Direttore generale le altre competenze attribuite dalla legge, stabilite nel presente Statuto e nei regolamenti, compresa l’adozione di atti di carattere gestionale aventi rilevanza esterna.

Art. 45
Responsabilità del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale ed i responsabili degli uffici e dei servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267, sulle deliberazioni degli organi collegiali dell’Ente e del visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 151 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267, sui provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa.

2. Il Segretario Comunale è responsabile, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa della gestione.

Art. 46
Incarichi di collaborazione esterna - Sponsorizzazioni

1. Per obiettivi e programmi determinati il regolamento può prevedere collaboratori esterni ad alto contenuto di professionalità mediante convenzione a termine.

2. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, di incrementare lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio ed alla sua salvaguardia e di promuovere le vocazioni produttive e la tutela delle produzioni agroalimentari locali, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici o privati ed imprenditori agricoli singoli o associati, in confomità a quanto disposto dall’art. 119 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e dagli artt. 14 e 15 del D.L.vo 18.05.2001 n. 228.

Art. 47
Attività amministrativa del Comune

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa di gestione dei servizi pubblici ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere in merito alle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge in materia di azione amministrativa.

3. Il Comune, per il migliore funzionamento dei servizi, promuove la cooperazione con i Comuni limitrofi, con la Comunità Montana, con l’Amministrazione provinciale e con gli altri Enti pubblici esistenti a livello locale.

4. Nell’ambito delle sue competenze e possibilità, il Comune organizza e gestisce servizi pubblici.

CAPO V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 48
Forme di gestione dei servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attivita’ per la realizzazione di fini sociali e promozione dello sviluppo economico e civile della Comunita’ locale, possono essere riservati in via esclusiva all’Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici o privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi puo’ avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunita’ sociale;

c) a mezzo azienda speciale, per la gestione di piu’ servizi di rilevanza economica imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di Società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’art. 116 del D.L.vo 267/2000.

3. L’esercizio delle funzioni e dei servizi del Comune può essere svolto in forma associata o mediante delega alla Comunita’ Montana quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente con particolare riguardo alle disposizioni dettate in materia dalla Legge 31.1.1994 n. 97 e dal capo V del DL.vo 267/2000.

4. Nello svolgimento dei servizi pubblici il Comune puo’ avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato e dell’associazionismo.

5. I provvedimenti deliberativi che organizzano ed assumono i servizi pubblici, nelle forme previste alle lettere c), d), e),f) del comma 3, devono essere corredati da una relazione del revisore del conto che illustra gli aspetti economico-finanziari della proposta.

Art. 49
Servizi gestiti in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da apposito regolamento.

2. Il Comune, tramite i propri organi di indirizzo e di gestione, provvede a verificare periodicamente l’opportunità e la convenienza delle forme di servizi gestiti in economia, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla loro dimensione e alla loro utilità sociale.

Art. 50
Aziende speciali e Istituzione

Nel caso in cui l’Amministrazione comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici, delle forme relative all’azienda speciale o all’istituzione, previste dall’art. 114 del D.L.vo 18.8.2000 N. 267, procedera’ nel modo seguente:

a)L’ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dall’apposito Statuto approvato dal Consiglio Comunale e dai regolamenti aziendali adottati dal Consiglio di amministrazione; l’ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.

b) Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale o dell’Istituzione viene nominato nei modi e nei termini previsti dall’articolo 39 comma 1 lettera n) del presente Statuto, tra persone non componenti il Consiglio e la Giunta comunale in carica che oltre al possesso dei requisiti per la candidabilità, l’ eleggibilità’ o la compatibilita’ alla carica di Consigliere, presentino doti di professionalita’ e provate capacità ammini-strative, sulla base di un documento che indichi il programma e gli obiettivi da raggiungere dai rispettivi Enti.

c) Il Presidente degli Enti e’ nominato al proprio interno dai rispettivi consigli di amministrazione.

d) Nelle stesse forme di cui alla precedente lettera b) si provvede, su proposta del Consiglio di Amministrazione alla nomina del Direttore d’Azienda speciale o dell’Istituzione tra i cittadini che possiedono idonei e specifici requisiti di professionalita’ e di capacita’ amministrative e gestionali; tali requisiti dovranno essere attestati mediante la produzione di idonea documentazione, come disciplinato dai regolamenti.

e) Il Direttore dell’Istituzione puo’ essere un funzionario dipendente dalla stessa.

f) Gli amministratori dell’Azienda speciale e dell’Istituzione nominati nei modi previsti dall’art. 39 comma 1 lettera n) del presente Statuto, possono essere revocati, per comportamento contrario alla legge e per cause accertate e motivate pregiudizievoli agli interessi del Comune e degli Enti stessi, su proposta del Sindaco, su iniziativa della Giunta o su richiesta di un terzo dei Consiglieri assegnati.

g) L’intero Consiglio di amministrazione ed il Direttore dell’Azienda speciale o dell’Istituzione cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa nelle forme di cui all’articolo 52 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267; la mozione puo’ essere proposta solo nei confronti di tutti gli Amministratori dell’Azienda speciale o dell’Istituzione e deve contenere la proposta di nuove linee di conduzione imprenditoriale o gestionale.

h) Qualora il Direttore dell’Istituzione sia un funzionario dipendente della stessa, la mozione di sfiducia di cui al precedente comma non puo’ comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, che e’ esclusivamente disciplinato dalla Legge.

Art. 51
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere nei modi e nei termini di cui agli artt. 30 e 35 del D. Leg.vo 267/2000 e all’art, 11 della L. 97/1994.

Art. 52
Vigilanza e controlli sugli Enti di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l’esame e l’approvazione dei loro atti fondamentali con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l’attività.

2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all’attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli Enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell’esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell’Ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

CAPO VI

RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI COMUNALI

Art. 53
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Art. 54
Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E’ danno ingiusto, agli effetti del comma 1°, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

Art. 55
Responsabilità degli agenti contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro incaricato della gestione dei beni comunali e del maneggio del denaro del Comune devono rendere conto della gestione medesima e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle vigenti leggi.

Art. 56
Pareri sulle proposte e attuazioni

1. Il Segretario Comunale e, se esistenti in pianta organica, il responsabile del servizio di ragioneria e degli altri servizi interessati rispondono, in via amministrativa e contabile, dei pareri espressi sulle proposte di deliberazione “ex art.” 53 della Legge n. 142/90.

2. Il parere negativo, espresso dal personale di cui al precedente comma, deve essere adeguatamente motivato.

3. Le deliberazioni sulle quali sia stato espresso parere negativo non possono essere dichiarate immediatamente eseguibili “ex art.” 47 della Legge n. 142/90.

Art. 57
Assistenza legale per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale agli amministratori, al Segretario Comunale ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l’Ente.

TITOLO III

ATTIVITA’ FUNZIONALI

CAPO I

LE FORME ASSOCIATIVE

Art. 58
Principio di cooperazione

1. L’attività dell’Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dalla legge, attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 59
Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l’amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con Comuni e Provincia ai sensi dell’art. 30 del D. Leg.vo 267/2000.

.

2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione. Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 60
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali, per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste dall’ art. 31 del D.Leg.vo 267/2000.

2. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio Statuto.

Art. 61
Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cooperazione, previsto dalla legge di riforma delle autonomie locali, il Comune può aderire alla costituzione di un’unione per l’esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi, con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche.

2. L’atto costitutivo ed il regolamento dell’unione sono approvati, con una deliberazione e a maggioranza assoluta, dai Consigli Comunali degli Enti interessati.

3. Sono organi dell’unione: il Consiglio, la Giunta ed il Presidente. L’elezione dei predetti organi è disciplinata dalla legge e dai regolamenti.

4. Il regolamento disciplina il funzionamento degli organi e dei servizi che si intende unificare, nonché i rapporti finanziari derivanti dalla costituzione dell’unione. A quest’ultima competono le tasse, le tariffe ed i contributi per la gestione dei servizi.

5. Qualora l’unione comprenda tutti i Comuni membri della Comunità Montana, a quest’ultima possono essere affidate le funzioni e le attribuzioni dell’unione.

6. Il Comune può proporre la trasformazione delle Comunità Montane in unioni di Comuni in previsione della fusione dei Comuni costituenti tali Enti, ai sensi dell’art. 15 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267.

Art. 62
Accordi di programma

1. Il Comune ai sensi dell’art. 34 del D.L.vo 267/2000 per la definizione e attivazione di opere, interventi o programmi di intervento che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione di attività di più soggetti interessati, può promuovere la conclusione di accordi di programma. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana il Comune prenderà in esame, prioritariamente, gli accordi e i programmi con la Comunità Montana, concertando e armonizzando i rispettivi obiettivi socio- economici.

2. L’accordo, può prevedere anche eventuali procedimenti di arbitrato e interventi surrogatori di inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Il Sindaco promuove e conclude l’accordo, salvo ratifica da parte del Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza quando l’accordo comporti variazione dello strumento urbanistico.

Art. 63
Rapporti con la Comunità Montana

1. Se la natura e l’oggetto di un servizio pubblico, in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo, ne consigliano l’esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima.

2. L’affidamento, deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta, determinerà, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

Art. 64
Partecipazione a Società

1. Il Comune può partecipare a società di capitali, o a consorzi di imprenditori, quando le finalità di tali organismi assumano particolare rilievo per l’Ente.

2. Il provvedimento del consiglio Comunale, in tal caso, è corredato da una relazione del revisore del conto che illustra gli aspetti economico-finanziari della proposta.

CAPO II

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione popolare

Art. 65
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini dell’Unione Europea e stranieri regolarmente soggiornanti all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’amministrazione attiva forme di consultazione per acquisire pareri su specifici problemi e informa la popolazione attraverso Consigli Comunali aperti e convocati almeno una volta all’anno.

Iniziativa politica ed amministrativa

Art. 66
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che dei soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’Albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell’istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6°, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’organo comunque competente all’emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno, altresì, diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 67
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco o dal Segretario o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 68
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell’art. 67 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 69
Proposte

1. I cittadini, in forma collettiva, possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette, entro 30 giorni successivi, all’organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti.

3. Tra l’amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

Art. 70
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell’amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

Art. 71
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L’Ente può avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’Albo pretorio anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati, e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 72
Referendum consultivi

1. Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa è prevista l’indizione e l’attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale, in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’Ente e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

3. L’iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole di 2/3 dei Consiglieri assegnati, o dal 30% del corpo elettorale.

4. Presso il Consiglio Comunale agirà un’apposita commissione, disciplinata dal regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo: alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all’ammissibilità per materie, considerate le limitazioni del precedente 2° comma, ed al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

5. Ultimata la verifica entro 45 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione al Consiglio Comunale, entro i successivi 30 giorni. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta Comunale per la fissazione della data, che non potrà essere stabilita oltre i 90 giorni dalla data di esecutività delle deliberazioni di indizione.

6. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

7. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal Consiglio Comunale, verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

8. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

9. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell’apposita commissione e con motivata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l’oggetto del loro quesito non abbia più ragion d’essere o sussistano degli impedimenti temporanei. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

L’azione popolare

Art. 73
Azioni e ricorsi dei cittadini per conto del Comune

1. Ciascun elettore può fare valere, davanti alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso.

Art. 74
Difensore civico

1. Il Comune non prevede allo stato attuale l’istituzione del difensore civico di cui all’art. 11 e 127 del D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267.

TITOLO IV

ATTIVITA’ NORMATIVA

CAPO I

REVISIONE DELLO STATUTO

Art.75
Modalità di revisione dello Statuto

1. Le eventuali deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all’art. 6 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267, purchè sia trascorso un anno dall’entrata in vigore dello Statuto e dall’ultima modifica od integrazione (fatte salve le modifiche legislative che comportano la modifica dello stesso).

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisce il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 76
Interpretazione statutaria

1. Per la interpretazione ed applicazione dei contenuti del presente Statuto si osservano i principi stabiliti dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale nonché, in quanto compatibili, gli artt. del capo IV, titolo II del libro IV del codice civile.

Art. 77
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali, in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. Le nuove disposizioni modificative si intendono automaticamente operanti senza necessità di provvedimento formale. In tal caso è sufficiente una integrazione di tecnica normativa e la successiva presa d’atto del Consiglio Comunale.

Regolamenti

Art. 78
Emanazione

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie previste dalla legge o dallo Statuto;

b) nelle materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale agli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette prescrizioni e delle disposizioni statutarie.

3. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo pretorio: dopo l’adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 79
Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale e a ciascun Consigliere.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita alla Giunta dalla legge.

Art. 80
Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all’ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare. Le norme transitorie eccezionalmente possono prevedere norme di carattere particolare per la definizione di situazioni giuridiche e per esigenze di pubblico interesse;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) possono essere soltanto abrogati da regolamenti posteriori, per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni legislative (o per modifica legislativa) e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l’intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 81
Entrata in vigore

1. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno dalla data della loro seconda pubblicazione.

2. Le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi e si aggiorna automaticamente ogni due anni sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrato al 31 dicembre per il biennio precedente.

Ordinanze

Art. 82
Ordinanze - Decreti

1. Il Sindaco emana le ordinanze contingibili ed urgenti di cui al precedente art. 39 comma 1 lettera j) e all’art. 50 comma 5 del D.L.vo 267/2000 ed adotta decreti e direttive nell’ambito dell’attività di definizione e controllo della struttura organizzativa dell’ente e di orientamento dei compiti dei responsabili della gestione.

2. I responsabili dei servizi emanano ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari. Le suddette ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresi’ essere sottoposte a forme di pubblicita’ che le rendano conoscibili.

3. Il Sindaco emana altresi’, quale Ufficiale del Governo, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini nelle materie e con le modalità di cui ai comma 1 e 2 dell’articolo 54 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non puo’ superare il periodo in cui perdura la necessita’.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste dal precedente comma secondo.

6. Le violazioni alle ordinanze possono essere punite con sanzioni amministrative pecuniarie stabilite nei Regolamenti Comunali a cui fanno riferimento o la cui entità è definita nell’ordinanza stessa sulla base di quanto previsto per analoghe situazioni dai Regolamenti Comunali.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 83
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all’Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.