Bollettino Ufficiale n. 42 del 16 / 10 / 2003
ANNUNCI LEGALI
Comune di Alessandria
Statuto comunale (Approvato: deliberazione C.C. n. 50 del 26 giugno 2000. Modifiche/Integrazioni: deliberazione C.C. n. 36 del 12 febbraio 2001 - deliberazione C.C. n. 39 del 19 febbraio 2001 - deliberazioni C.C. n. 118 - 119 - 120 - 121 del 28 luglio 2003)
INDICE
TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 - Autonomia Comunale
Art. 2 - Della persona umana
Art. 3 - Finalità del Comune
Art. 4 - Principi e metodi dellazione comunale
Art. 5 - Stemma e Gonfalone
TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I LA COMUNITÀ LOCALE E IL COMUNE
Art. 6 - Valorizzazione delle libere forme associative
Art. 7 - Consulte Comunali
Art. 8 - Consigli di Quartiere, frazione, sobborgo e rione
Art. 9 - Consultazioni
Art. 10 - Istanze e petizioni
Art. 11 - Proposte
Art. 12 - Referendum
Art. 13 - Pubblicità degli atti e diritto daccesso e di informazione dei cittadini
Art. 14 - Ufficio informazioni e relazioni con il pubblico
Art. 15 - Albo Pretorio
CAPO II IL DIFENSORE CIVICO
Art. 16 - Istituzione ed elezione del Difensore Civico
Art. 17 - Prerogative e funzioni del Difensore Civico
Art. 18 - Sede, Strumenti e indennità del Difensore Civico
TITOLO III CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO
CAPO I NORME GENERALI
Art. 19 - Istituzione
Art. 20 - Organi delle Circoscrizioni
Art. 21 - Presidente del Consiglio Circoscrizionale
Art. 22 - Consiglio Circoscrizionale
CAPO II FUNZIONI
Art. 23 - Funzioni consultive
Art. 24 - Funzioni gestionali
Art. 25 - Consiglio Circoscrizionale
Art. 26 - Controllo eventuale sulle deliberazioni
TITOLO IV ORGANI DEL COMUNE
CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 27 - Ruolo, funzioni e presidenza
Art. 28 - Sedute aperte
Art. 29 - Consiglieri Comunali
Art. 30 - Decadenza dalla carica di Consigliere
Art. 31 - Gruppi consiliari
Art. 32 - Commissioni Consiliari permanenti
Art. 33 - Commissioni Consiliari di controllo o garanzia
Art. 34 - Commissioni e incarichi speciali
CAPO II GIUNTA COMUNALE
Art. 35 - Composizione
Art. 36 - Competenza
CAPO III IL SINDACO
Art. 37 - Competenze del Sindaco
Art. 38 - Documento Programmatico
Art. 39 - Sostituzione del Sindaco - Vice
TITOLO V ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Art. 40 - Principi generali
Art. 41 - Direttore Generale
Art. 42 - Segretario generale
Art. 43 - Vicesegretario
Art. 44 - Dirigenti
TITOLO VI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
CAPO I PRINCIPI GENERALI
Art. 45 - Servizi pubblici locali
CAPO II AZIENDE SPECIALI
Art. 46 - Aziende speciali
CAPO III ISTITUZIONI
Art. 47 - Istituzioni
Art. 48 - Regolamento
TITOLO VII FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
Art. 49 - Principi di collaborazione
Art. 50 - Convenzioni
Art. 51 - Consorzi tra Enti Locali
Art. 52 - Accordi di programma
TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 53 - Regolamenti
Art. 54 - Efficacia dei Regolamenti
Art. 55 - Revisione dello Statuto
Art. 56 - Verifica dellattuazione dello Statuto
Art. 57 - Attuazione delle norme statutarie
Art. 58 - Nomina secondo Vice Presidente del Consiglio Circoscrizionale
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Autonomia Comunale
1. La Comunità alessandrina esplica la propria autonomia nei modi e nelle forme previsti nello Statuto. Esso rappresenta lo strumento effettivo per far valere il proprio diritto di regolamentazione ed amministrazione, nellambito della legge.
Art. 2
Della persona umana
1. La Comunità alessandrina pone a fondamento delle sue diverse forme di organizzazione la centralità della persona umana. Favorisce il libero e fecondo sviluppo personale, familiare, civile dei suoi membri. Ogni cittadino è tenuto a garantire il proprio responsabile contributo allo sviluppo della Comunità.
Art. 3
Finalità del Comune
1. Il Comune di Alessandria rappresenta la Comunità alessandrina di cui promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico. A tal fine il Comune di Alessandria:
- tutela e valorizza il patrimonio ambientale e paesaggistico della città, attraverso una attenta politica del territorio;
- valorizza le produzioni agroalimentari tradizionali locali con specifici strumenti di denominazione dorigine;
- sostiene le attività produttive con la istituzione di efficienti servizi pubblici e con adeguati interventi di promozione;
- opera per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico, archeologico della città, anche sotto il profilo turistico, nonché della storia, delle tradizioni locali;
- riconosce nellattività sportiva una importante componente della vita sociale e culturale dei suoi cittadini;
- promuove, nello spirito della Carta Europea delle Lingue regionali o minoritarie e delle leggi regionali vigenti in materia, azioni di tutela e promozione della lingua piemontese e delle sue varianti locali nelle scuole, sui mezzi dinformazione, recuperando la toponomastica tradizionale, stimolando i cittadini alluso corrente;
- organizza e coordina servizi sociali efficienti per rispondere ai bisogni delle fasce deboli della popolazione, mantenendo ferma la scelta della gestione associata e integrata dei servizi sociali e sanitari;
- opera per garantire la sicurezza di tutti i cittadini in armonia con la Comunità, individuando idonei strumenti.
Art. 4
Principi e metodi dellazione comunale
1. Lazione comunale si ispira al motto Deprimit elatos, levat Alexandria stratos (Alessandria umilia i superbi ed esalta gli umili) e si informa ai principi di solidarietà e di sussidiarietà, senza distinzioni di religione, sesso, razza, provenienza geografica, lingua.
2. Il Comune persegue lautonomia e il federalismo, principi ispiratori del rapporto tra tutte le Comunità istituzionali, attraverso propria capacità impositiva e autonomia decisionale nellutilizzo delle risorse.
3. Il Comune promuove la cultura della pace, dei diritti umani e i valori di giustizia e libertà, mediante iniziative di educazione, di cooperazione, di solidarietà e di informazione, miranti a costruire una società locale e internazionale nella quale tutti i diritti e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomo, dalle Convenzioni internazionali sui diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, possano essere pienamente realizzati. A tal fine, con apposito Regolamento, assume iniziative dirette e favorisce quelle promosse da Associazioni, Gruppi di volontariato e di cooperazione e solidarietà internazionale, Scuole, Istituzioni culturali e Università operanti nel territorio comunale.
4. Il Comune concorre a garantire il diritto alla salute, individuando idonei strumenti per renderlo effettivo.
5. Il Comune informa la propria condotta al principio di partecipazione dei cittadini, in quanto singoli e associati e riconosce il ruolo delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori sui temi di carattere economico, sociale e di gestione dei Servizi Pubblici.
6. Il Comune promuove la parità e luguaglianza di opportunità tra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale, favorendo la rimozione degli elementi di discriminazione diretta od indiretta, nonché leffettiva attuazione dei principi di uguaglianza e parità sanciti a livello istituzionale. Per il raggiungimento di tale finalità istituisce la CONSULTA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÁ come organo permanente di consultazione, che si insedia allinizio di ogni legislatura, restando in carica quanto il Consiglio Comunale e che opera in ottemperanza al proprio regolamento.
7. Il Comune ispira la propria attività al principio di cooperazione con altri Enti Pubblici, in particolare con altri Comuni, la Provincia e la Regione.
Art. 5
Stemma e Gonfalone
1. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma così descritto nel Decreto del Capo del Governo Nr. 3059-6 del 6 marzo 1941: dargento alla croce di rosso, circondato da due rami di quercia e dalloro, annodati da un nastro dai colori nazionali; sostegni: due grifoni al naturale controrampanti, con le teste rivolte e le ali spiegate; motto: DEPRIMIT ELATOS LEVAT ALEXANDRIA STRATOS; corona da Città.
2. Il Comune fa uso nelle manifestazioni ufficiali di un gonfalone così descritto: della forma regolamentare consistente in un drappo di bianco, alla croce di rosso, con la bordura del campo, delimitata da un filetto di rosso, caricata della scritta in caratteri romani dello stesso, DEPRIMIT ELATOS LEVAT ALEXANDRIA STRATOS.
3. Luso dello stemma comunale è consentito esclusivamente al Comune, alle Istituzioni ed agli Enti da esso dipendenti.
TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
LA COMUNITÀ LOCALE E IL COMUNE
Art. 6
Valorizzazione delle libere forme associative
1. Le Associazioni, le Cooperative e le altre Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale, che operino nei settori sociali, dellassistenza, dello sport, del tempo libero, della protezione dellambiente, della difesa dei consumatori, dei diritti civili, della pace, della solidarietà, della cooperazione internazionale allo sviluppo, possono chiedere di essere iscritte in un apposito Albo comunale, nei modi stabiliti da un regolamento.
2. Le Organizzazioni già iscritte nei Registri istituiti dalle leggi dello Stato e della Regione sono iscritte, a richiesta, anche nellAlbo comunale.
3. Il Comune favorisce lattività delle Organizzazioni di Volontariato e Promozione Sociale, iscritte nellAlbo comunale con interventi o contributi, nei modi stabiliti dal Regolamento in attuazione dellArt. 12 della Legge 7 agosto 1990, Nr. 241, seguendo principi di parità di trattamento, di previsione annuale delle priorità, di preferenza per le attività di prestazione gratuita di servizi, di destinazione a sostegno di progetti dettagliati, di adeguata motivazione.
4. Comitati e Gruppi non rientranti nelle previsioni dei precedenti commi hanno diritto di essere ascoltati in delegazione dal Sindaco o suo delegato; in mancanza, la competente Commissione Consiliare deve riceverli e riferirne al Consiglio Comunale. Il Regolamento per la Partecipazione stabilisce le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
Art. 7
Consulte Comunali
1. Il Comune riconosce le Consulte di autocoordinamento.
2. Il Comune può istituire inoltre apposite Consulte comunali, al fine di favorire il coordinamento dellattività delle Organizzazioni iscritte allAlbo comunale, secondo modalità stabilite nel Regolamento per la partecipazione.
3. Delle Consulte fanno parte, secondo i settori di attività, anche le Organizzazioni sindacali, imprenditoriali, economiche e sociali, nonché gli Ordini e i Collegi professionali.
4. Le Consulte esprimono, a richiesta degli Organi del Comune o di propria iniziativa, pareri preventivi su provvedimenti o programmi dellAmministrazione Comunale, e proposte per ladozione di atti e la gestione di servizi comunali, nei temi di loro competenza.
5. Il Regolamento disciplina le modalità di composizione e funzionamento delle Consulte, le procedure di accesso alle strutture e ai servizi comunali, le forme di partecipazione.
6. I pareri, le proposte e le raccomandazioni delle Consulte non sono vincolanti per gli Organi comunali. Lesito di tali iniziative è comunicato alla Consulta con le eventuali osservazioni dellOrgano comunale competente.
Art. 8
Consigli di Quartiere, frazione, sobborgo e rione
1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini, il Consiglio Comunale può istituire, sentiti i Consigli Circoscrizionali, Consigli di Quartiere, Frazione, Sobborgo o Rione, quale espressione autonoma dei cittadini, sulla base dei presupposti e delle condizioni stabiliti nel Regolamento per la partecipazione.
2. I compiti dei Consigli di cui al precedente Comma sono stabiliti dal Regolamento per la partecipazione. In ogni caso essi hanno facoltà di ricevere istanze, petizioni e proposte per trasmetterle alla Presidenza del Consiglio Comunale.
3. Le attività svolte sono comunicate al Presidente del Consiglio Circoscrizionale, affinché ne tenga conto per le scelte politiche amministrative, secondo le modalità previste dal Regolamento.
Art. 9
Consultazioni
1. Il Consiglio Comunale e la Giunta possono indire consultazioni dei Consigli Circoscrizionali, degli Enti, delle Organizzazioni, delle Associazioni e dei cittadini su specifici atti o provvedimenti di competenza dellAmministrazione, nelle forme e secondo le modalità previste dal Regolamento.
2. Almeno una volta allanno la Giunta Comunale, affiancata dalla competente Commissione consiliare, convoca in Conferenza le Consulte di cui allArt. 7, le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali, gli Ordini e i Collegi professionali, per illustrare lo stato di avanzamento del programma comunale e per recepire eventuali osservazioni e suggerimenti. Il Presidente del Consiglio Comunale iscrive allordine del giorno della prima seduta successiva allo svolgimento della Conferenza lesame dei risultati della medesima.
Art. 10
Istanze e petizioni
1. I cittadini, in forma singola o associata, hanno diritto a rivolgere agli Organi del Comune e ai Consigli Circoscrizionali istanze e petizioni, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi generali, secondo le modalità previste dal Regolamento.
Art. 11
Proposte
1. I cittadini possono esercitare liniziativa per ladozione di atti amministrativi, nei casi e secondo le modalità fissati nel Regolamento. La proposta deve contenere il testo dellatto di cui si chiede ladozione e lillustrazione del suo contenuto e finalità.
2. La proposta deve essere presentata da almeno 300 (trecento) elettori del Comune.
Art. 12
Referendum
1. Il referendum può essere abrogativo o consultivo.
2. Il Sindaco indice referendum entro trenta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità e su richiesta:
a) di due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati;
b) di almeno 4000 (quattromila) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
c) dalla maggioranza delle Circoscrizioni costituite, con deliberazioni assunte a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati ad ogni Consiglio Circoscrizionale.
3. Lammissibilità del referendum è accertata, entro cinque giorni dalla richiesta, da un collegio composto dal Giudice di Pace, dal Difensore Civico e dal Segretario Comunale.
4. Non possono essere oggetto di referendum abrogativo le seguenti materie:
a) lo Statuto del Comune e quelli delle aziende speciali;
b) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
c) i piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e relative variazioni;
d) i tributi locali, le tariffe dei servizi e altre imposizioni;
e) la designazione e le nomine di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
f) i documenti programmatici;
g) lassunzione di mutui;
h) il bilancio preventivo e quello consuntivo.
5. Per la validità dellesito del referendum è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto. Il quesito referendario ha esito favorevole se ottiene il consenso della maggioranza dei votanti.
6. Il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, delibera gli atti di indirizzo per lattuazione dellesito della consultazione.
7. È inammissibile la riproposizione del quesito referendario, respinto o che non abbia raggiunto il quorum previsto, anche se formulato diversamente, se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla precedente indizione.
8. Le modalità di ammissione e svolgimento del referendum sono disciplinate da Regolamento.
9. Il referendum può essere indetto tra gli elettori di una o più Circoscrizioni quando sia richiesto dal 10% degli elettori residenti nella Circoscrizione su materia attinente a problemi specifici della Circoscrizione.
Art. 13
Pubblicità degli atti e diritto daccesso
e di informazione dei cittadini
1. Tutti i documenti dellAmministrazione Comunale, delle Aziende Speciali, delle Istituzioni e degli Enti dipendenti, sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative dello Stato o del Comune ne vietano la divulgazione o consentono il differimento di questa con dichiarazione motivata del Sindaco o del Presidente dellAzienda, dellIstituzione o degli Enti.
2. Il Regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, lesercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e ne disciplina il rilascio di copie, previo il pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le disposizioni necessarie per assicurare ai cittadini linformazione sullo stato degli atti e delle procedure, nonché sullordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura ai cittadini laccesso, in generale, alle informazioni di cui è in possesso lAmministrazione.
3. Nei procedimenti relativi alladozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, le forme di partecipazione degli interessati sono disciplinate dal Regolamento di attuazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto daccesso, nel rispetto delle seguenti modalità:
a) accesso agli atti;
b) presentazione di documentazione;
c) formulazione di osservazioni;
d) audizioni personali;
e) partecipazione a conferenze di servizi, sopralluoghi ed ispezioni.
4. Il Regolamento che disciplina i diritti di accesso e di informazione dei cittadini, prevede anche le forme di comunicazione continuativa agli Organi di informazione sullattività del Comune, in particolare sulle riunioni della Giunta, del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. Il diritto di accesso e di informazione si esercita anche attraverso il libero collegamento telematico al sistema informatico comunale.
5. Il Bollettino Ufficiale del Comune, realizzato secondo i criteri indicati nel Regolamento, assicura linformazione periodica e dettagliata sullo stato di attuazione dei programmi annuali e pluriennali dellAmministrazione.
6. Il bilancio annuale con la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale sono preventivamente depositati presso le Circoscrizioni per favorire le osservazioni degli Organismi di partecipazione, al fine dellespressione del parere di cui allArt. 23, Comma 2. I suddetti atti, a seguito della loro approvazione, vengono depositati presso le Circoscrizioni per la consultazione da parte dei cittadini e degli Organismi di partecipazione. Il Regolamento può indicare ulteriori modalità di diffusione del contenuto essenziale del bilancio.
Art. 14
Ufficio informazioni e relazioni con il pubblico
1. È istituito, secondo modalità previste dal Regolamento, un Ufficio per linformazione ai cittadini e le relazioni con il pubblico, che ha il compito di:
a) favorire laccesso alle strutture, ai servizi, ai documenti dellamministrazione;
b) informare il pubblico sulle attività istituzionali dellEnte;
c) ricevere relazioni, proposte, osservazioni, reclami da parte dei cittadini;
d) predisporre interventi organizzativi e logistici intesi a migliorare il rapporto con i cittadini e la comunicazione pubblica, mediante progetti organici ed articolati;
e) programmare ed attuare iniziative di comunicazione pubblica, anche in via telematica, in modo da assicurare la conoscenza sia di normative locali, regionali e nazionali, sia di servizi e strutture.
2. I cittadini possono esprimersi sia in lingua italiana, sia in lingua piemontese e sue varianti locali nei rapporti verbali con il Comune.
Art. 15
Albo Pretorio
1. Il Comune ha un Albo Pretorio in cui vengono pubblicate le ordinanze, le deliberazioni del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, i decreti del Sindaco, le determinazioni dei Dirigenti comportanti spese e gli altri atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Del servizio risponde un Dirigente, secondo le disposizioni del Regolamento dei servizi e degli uffici.
CAPO II
IL DIFENSORE CIVICO
Art. 16
Istituzione ed elezione del Difensore Civico
1. È istituito lufficio del Difensore Civico, con il ruolo di garante dellimparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, delle Istituzioni, delle Aziende, dei Consorzi da essa direttamente o funzionalmente dipendenti e delle Società partecipate.
2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 3/4 dei Consiglieri assegnati. Qualora detta maggioranza non venga raggiunta dopo tre votazioni, da tenersi in sedute diverse entro il termine di sessanta giorni, la votazione è ripetuta nella prima seduta successiva e lelezione avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Lelezione del Difensore Civico deve, comunque, aver luogo entro centoventi giorni dalla scadenza del Difensore in carica.
3. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, che non versino in cause di incompatibilità per la stessa carica, che non siano stati candidati alle ultime elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, che non ricoprano cariche elettive in Enti Pubblici o incarichi di partito o sindacali, che siano in possesso di laurea e che abbiano unesperienza professionale documentata di almeno cinque anni nel settore giuridico-economico o scolastico.
4. Lufficio di Difensore Civico è incompatibile con lesercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi attività commerciale o professionale.
Art. 17
Prerogative e funzioni del Difensore Civico
1. Il Difensore Civico:
a) verifica e trasmette al Sindaco le segnalazioni dei cittadini singoli o associati in ordine ad abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dellAmministrazione Comunale, delle Istituzioni, delle Aziende, dei Consorzi da essa direttamente o funzionalmente dipendenti e delle Società partecipate;
b) propone al Consiglio Comunale interventi diretti a rimuovere fattori strutturali, organizzativi e tecnici, che impediscano, di fatto, ai cittadini lesercizio dei diritti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto;
c) presenta al Consiglio Comunale, illustrandola personalmente, una relazione annuale sullattività svolta; il Consiglio esamina detta relazione entro trenta giorni ed adotta le eventuali determinazioni di sua competenza;
d) esercita, per quanto concerne i tributi comunali, le funzioni di garante del Contribuente, così contemplate dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212 e s.m.i., con particolare riferimento allart. 13, commi 6 e 11;
e) può inviare al Consiglio Comunale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche;
f) esercita il controllo sulle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta, secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.
Art. 18
Sede, strumenti e indennità del Difensore Civico
1. Al Difensore Civico è assegnato un ufficio nel palazzo comunale. Gli orari e la collocazione di tale ufficio devono facilitare laccesso del pubblico.
2. La dotazione di personale, lorganizzazione e il funzionamento dellufficio sono definiti dal Regolamento.
3. Al Difensore Civico spetta unindennità pari a quella riconosciuta agli Assessori comunali, oltre al rimborso delle spese.
4. Il Difensore Civico dura in carica per cinque anni ed è rieleggibile una sola volta. Le sue funzioni sono prorogate sino allelezione del successore.
5. Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza dal Consiglio Comunale con la stessa maggioranza richiesta per la nomina, per gravi violazioni di legge, dello Statuto o dei Regolamenti Comunali, o per altri gravi motivi connessi con lesercizio delle sue funzioni.
TITOLO III
CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO
CAPO I
NORME GENERALI
Art. 19
Istituzione
1. Il Comune articola il suo territorio in Circoscrizioni di decentramento, quali Organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
2. Il numero e la delimitazione delle Circoscrizioni vengono definiti con deliberazione consiliare, adottata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati e con losservanza dei seguenti criteri:
a) garantire lomogeneità dellassetto urbanistico del territorio;
b) tutelare la compatibilità dei servizi con le esigenze dei residenti;
c) rispettare la comunanza di radici storiche e di tradizione della popolazione.
Art. 20
Organi delle Circoscrizioni
1. Sono Organi delle Circoscrizioni il Consiglio Circoscrizionale e il Presidente del Consiglio Circoscrizionale.
Art. 21
Presidente del Consiglio Circoscrizionale
1. Il Presidente rappresenta la Circoscrizione e svolge tutte le funzioni conferitegli dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento, nonché quelle a lui delegate dal Sindaco.
2. Il Presidente è eletto a suffragio diretto dagli elettori della Circoscrizione, contestualmente allelezione del Consiglio Circoscrizionale.
3. Il Presidente è eletto con il metodo dellelezione diretta, a turno unico, con le modalità fissate dal Regolamento.
4. Il Presidente affida le funzioni vicarie ad uno dei due Vice Presidenti che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.
5. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio rimane in carica sino allelezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente, limitandosi a adottare i soli provvedimenti improrogabili e urgenti. Le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente Vicario.
6. In caso di dimissioni o approvazione di mozione di sfiducia del Presidente, il Consiglio Comunale nomina un Commissario, che rimane in carica sino allelezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Circoscrizionale. Tale elezione deve tenersi nella prima tornata elettorale utile.
Art. 22
Consiglio Circoscrizionale
1. Il Consiglio Circoscrizionale è composto dal Presidente e da venti Consiglieri. I Consiglieri sono eletti a suffragio diretto con il metodo proporzionale. Sono ammesse al riparto dei seggi le liste che abbiano riportato almeno il 5% dei voti validamente espressi.
2. Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.
3 Il Consiglio e il Presidente durano in carica cinque anni e sono eletti contestualmente al Consiglio Comunale, ad eccezione dei casi di rinnovo previsti dai Commi 5 e 6 dellarticolo precedente.
4 Il Consiglio Circoscrizionale elegge al suo interno due Vice Presidenti di cui uno indicato dalla minoranza.
CAPO II
FUNZIONI
Art. 23
Funzioni consultive
1. Spettano alle Circoscrizioni le funzioni consultive previste dallo Statuto e dal Regolamento per le Circoscrizioni.
2. In particolare il Consiglio Circoscrizionale esprime parere obbligatorio relativamente a:
a) le relazioni previsionali e programmatiche;
b) i programmi di opere pubbliche;
c) i bilanci annuali e pluriennali;
d) i piani e i programmi territoriali ed urbanistici;
e) altri programmi e piani previsti dalla legge.
Esprime altresì parere sugli altri atti sottopostigli dagli Organi del Comune. Le modalità di espressione di tali pareri sono stabilite dal Regolamento.
3. Il Consiglio Circoscrizionale può indirizzare istanze e petizioni agli Organi comunali e a quelli delle Aziende, Società ed Istituzioni preposte alla gestione dei Servizi Pubblici locali.
Art. 24
Funzioni gestionali
1. Spettano alle Circoscrizioni la gestione delle sedi circoscrizionali, dei centri civici e delle altre strutture socio-culturali, sportive, ricreative, di verde pubblico di interesse circoscrizionale, nonché la promozione di attività sociali, culturali, sportive e ricreative di rilievo circoscrizionale. Altri servizi di base potranno essere individuati annualmente dal Consiglio Comunale.
2. Il Regolamento individuerà i servizi e le strutture di interesse ultracircoscrizionale, che per ragioni tecniche e di efficienza fosse opportuno gestire a livello comunale.
3. Il Consiglio Comunale può delegare altre funzioni gestionali alle Circoscrizioni, determinando i criteri per il loro esercizio.
4. Il bilancio comunale stanzia annualmente i fondi necessari allesercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
Art. 25
Consiglio Circoscrizionale
1. Il Consiglio viene eletto, contestualmente al Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Il Regolamento per le Circoscrizioni disciplina lentrata in carica dei Consiglieri, gli effetti delle loro dimissioni, la prorogatio dei Consigli scaduti e la loro organizzazione interna attenendosi, in quanto compatibili, alle disposizioni concernenti il Consiglio Comunale e in particolare allArt. 43 del Testo Unico sullOrdinamento degli Enti Locali, 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).
3. Il Consiglio Circoscrizionale delibera sui fondi di bilancio assegnati alla Circoscrizione e sulle scelte politiche e amministrative concernenti lesercizio delle funzioni gestionali di cui allArt. 24 secondo le modalità previste nel Regolamento per le Circoscrizioni.
Art. 26
Controllo eventuale sulle deliberazioni
1. Le deliberazioni dei Consigli Circoscrizionali sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei Consiglieri Circoscrizionali ne facciano richiesta scritta e motivata con lindicazione delle norme violate, entro dieci (10) giorni dallaffissione allAlbo Pretorio.
2. Il controllo è esercitato dal Difensore Civico, il quale, ove ritenga che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Presidente entro quindici (15) giorni dalla richiesta e lo invita a eliminare i vizi riscontrati.
3. In tal caso, se lEnte non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Circoscrizionale.
TITOLO IV
ORGANI DEL COMUNE
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 27
Ruolo, funzioni e presidenza
1. Il Consiglio Comunale è lOrgano di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; esercita le potestà conferitegli dalla legge e adotta i relativi provvedimenti.
2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento. Per rendere effettiva detta autonomia, nel bilancio annuale del Comune devono essere stanziate adeguate risorse finanziarie, tenuto conto delle proposte della Presidenza del Consiglio, sentita la Commissione Consiliare dei Capigruppo. Inoltre deve essere assegnata adeguata dotazione organica di personale.
3. Nella seduta successiva a quella dinsediamento il Consiglio Comunale approva gli indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
4. Lelezione, la durata in carica, lo scioglimento e la sospensione del Consiglio sono regolati dalla legge.
5. Il funzionamento del Consiglio, per quanto non previsto dalla legge, è disciplinato da Regolamento, per la cui approvazione e modificazione è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale nel suo seno, a scrutinio palese, con la maggioranza dei tre quarti nelle prime due votazioni, dei due terzi nella terza e nella quarta votazione e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati allEnte nella quinta votazione. La stessa procedura sarà adottata in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altre cause.
7. Il Presidente può essere sfiduciato, dovendo assumere una marcata neutralità rispetto alle forze politiche, solo per ragioni di carattere istituzionale connesse allesclusivo espletamento delle sue funzioni. Il Presidente può essere sfiduciato su mozione sottoscritta da 3/4 dei Consiglieri assegnati, che si intende approvata se votata favorevolmente dalla stessa quota. Per la rielezione valgono le modalità di cui al comma 6.
8. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio Comunale, formula lordine del giorno dei lavori consiliari. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Consigliere Anziano .
9. La Giunta mette a disposizione del Presidente, per consentire lesercizio delle sue funzioni, idonee risorse.
Art. 28
Sedute aperte
1. In caso di particolari condizioni o se rilevanti motivi di interesse della Comunità lo facessero ritenere necessario, il Presidente, su proposta del Sindaco o su richiesta della Conferenza dei Capigruppo, dispone la convocazione aperta del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche in luoghi diversi dalla sede municipale.
Art. 29
Consiglieri Comunali
1. Il Consigliere Comunale rappresenta la Comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. La posizione giuridica del Consigliere è regolata dalla legge.
3. LAmministrazione Comunale assicura lassistenza in sede processuale a tutti gli amministratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti o atti connessi nellespletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con lEnte e salvo rivalsa in caso di soccombenza giudiziale.
4. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste per lelezione del Sindaco, del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali.
5. Il Consiglio può incaricare uno o più dei suoi componenti dellapprofondimento di singoli oggetti perché ne riferisca al Consiglio stesso.
6 Al Consigliere comunale compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale.
Art. 30
Decadenza dalla carica di Consigliere
1. Oltre che per le cause previste dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica a seguito di mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.
2. La proposta di decadenza, formulata dufficio dal Presidente del Consiglio, deve essere notificata al Consigliere interessato, assegnandogli un termine di venti giorni per la presentazione di cause giustificative.
3. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla scadenza del termine assegnato, in mancanza di giustificazioni, o nel caso che le stesse non siano riconosciute valide, pronuncia la decadenza del Consigliere dalla carica, con votazione palese, a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
Art. 31
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri si organizzano in Gruppi e procedono alla designazione del Capogruppo.
2. I Capigruppo formano la Conferenza dei Capigruppo.
3. Le modalità di costituzione e di funzionamento dei Gruppi e della Conferenza dei Capigruppo sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
4. La Giunta Comunale mette a disposizione dei Gruppi consiliari, per consentire lattività di iniziativa e di controllo, idonei locali e risorse.
Art. 32
Commissioni Consiliari permanenti
1. Il Consiglio Comunale istituisce, con apposita deliberazione, Commissioni Consiliari permanenti, elette nel suo seno mantenendo costante il rapporto tra maggioranza e minoranza. Ne fanno parte anche i Capigruppo senza diritto di voto. Ai lavori delle Commissioni possono altresì assistere con solo diritto di parola anche i Consiglieri che non ne fanno parte.
2. Alle Commissioni Consiliari permanenti sono sottoposte, per lesame preliminare, tutte le proposte di competenza del Consiglio.
3. Le Commissioni possono consultare le Rappresentanze della società civile, di Enti, Associazioni ed esperti per acquisirne apporti. Possono altresì consultare i Rappresentanti delle Aziende, delle Istituzioni e degli Enti dipendenti per verificare la congruenza dellattività degli stessi con gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.
4. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale determina funzioni e poteri delle Commissioni e ne disciplina lorganizzazione.
Art. 33
Commissioni Consiliari di Controllo o Garanzia
1. La Presidenza delle Commissioni Consiliari di Controllo o di Garanzia è attribuita alle minoranze. Spetta parimenti alle minoranze la Presidenza delle Commissioni di indagine.
2. Sono comunque considerate, ove costituite, Commissioni di Controllo o Garanzia:
- Affari Istituzionali;
- Programmazione e Bilancio;
- Controllo di gestione
Art. 34
Commissioni e incarichi speciali
1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei suoi membri, può istituire, al suo interno, Commissioni temporanee e speciali di indagine, di controllo, di inchiesta o di studio, la cui durata e poteri sono fissati nella delibera di costituzione.
2. Su materie determinate il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire, al suo interno, Commissioni Speciali, la cui durata e composizione sono fissate nella delibera di costituzione.
CAPO II
GIUNTA COMUNALE
Art. 35
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di quattordici (14) Assessori da lui nominati, nel rispetto del principio della pari opportunità.
2. Gli Assessori devono possedere il requisito di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale. Laccertamento delle predette condizioni è effettuato dal Consiglio Comunale in occasione della comunicazione della nomina.
3. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola per le materie a loro delegate.
4. In caso di revoca il Sindaco ne dà motivata comunicazione alla prima seduta successiva del Consiglio Comunale unitamente alla nomina del surrogante.
Art. 36
Competenza
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali; attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio, svolge attività propositiva e riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività.
CAPO III
IL SINDACO
Art. 37
Competenze del Sindaco
1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è responsabile dellamministrazione dellEnte, sovrintende ai Servizi ed agli Uffici e svolge le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dallo Statuto.
2. Il Sindaco assicura lunità di indirizzo politico amministrativo della Giunta, promuovendo e coordinando lattività degli Assessori.
Art. 38
Documento Programmatico
1. Il Documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato deve essere approvato entro centoventi (120) giorni dallelezione del Sindaco.
2. Il Documento Programmatico deve essere depositato dal Sindaco, presso la Presidenza del Consiglio, almeno trenta (30) giorni prima della sua approvazione, a disposizione dei Consiglieri Comunali, che potranno presentare proposte ed emendamenti entro venti giorni dal deposito.
3. Nei dieci giorni successivi la Giunta Comunale esprime il proprio parere, formalizzandolo con apposita delibera.
4. Il Consiglio Comunale, entro il 30 giugno di ogni anno, verifica lattuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. In tale sede può procedere alladeguamento del Documento Programmatico, secondo le modalità indicate dal Regolamento.
Art. 39
Sostituzione del Sindaco
1. Il Vice Sindaco, nominato dal Sindaco in seno alla Giunta, lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
TITOLO V
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Art. 40
Principi generali
1. Gli Uffici del Comune sono organizzati secondo le disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e limparzialità dellAmministrazione. Lattività amministrativa è retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza e pubblicità.
2. Lordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune si articola in strutture operative le cui attribuzioni e articolazioni interne sono definite con il Regolamento e dalla dotazione organica del personale.
Art. 41
Direttore Generale
1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, la cui durata non può eccedere quella del mandato del Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo dellEnte, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla sua gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità.
3. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale.
Art. 42
Segretario Generale
1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi del Comune in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
2. Nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, il Segretario, ove non sia stato nominato il Direttore Generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina lattività, garantendo la sfera di autonomia gestionale. Il Segretario esercita inoltre ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
3. Per lespletamento dei suoi compiti, il Segretario Generale si avvale di un Ufficio da lui diretto, che è organizzato nelle forme previste dal Regolamento.
Art. 43
Vice Segretario
1. Il Sindaco, sentito il Segretario Generale, nomina Vice Segretario un Dirigente in possesso dei requisiti per la nomina a Segretario Comunale. Non potrà essere nominato Vice Segretario il Dirigente assunto a tempo determinato.
Art. 44
Dirigenti
1. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli Organi di Governo dellEnte e al Segretario Generale.
2. Sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dallOrgano politico e loro assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione.
3. I Dirigenti sono nominati dal Sindaco, a seguito di parere del Segretario Generale e del Comitato dei Dirigenti, costituito con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento.
4. Nei casi di insoddisfacente conduzione del Dirigente, lincarico può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa contestazione degli addebiti al responsabile e valutazione delle deduzioni.
5. Il Nucleo di Valutazione interviene nella verifica delle prestazioni dei dirigenti ed è composto:
- da 3 membri nominati dal Sindaco tra esperti esterni allEnte;
- da 1 membro proposto dai Dirigenti, scelto tra Dirigenti esterni;
- dal Direttore Generale ove nominato, o, in mancanza, dal Segretario Generale.
TITOLO VI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 45
Servizi Pubblici locali
1. Il Comune, nellambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei Servizi Pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni o servizi rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della Comunità locale, nelle forme previste dalla legge.
2. Listituzione e le modalità di gestione dei Servizi Pubblici sono deliberati dal Consiglio Comunale.
3. Nella gestione dei Servizi Pubblici locali deve essere comunque assicurata la partecipazione delle Associazioni dei Consumatori e di quelle di Volontariato, nonché delle Circoscrizioni, al fine di garantire la trasparenza nello svolgimento del servizio ed un adeguato controllo di qualità.
CAPO II
AZIENDE SPECIALI
Art. 46
Aziende speciali
1. LAzienda Speciale è Ente strumentale dellEnte Locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Sono Organi dellAzienda Speciale il Consiglio dAmministrazione, il Presidente ed il Direttore.
3. Il Presidente e il Consiglio dAmministrazione, la cui composizione numerica e durata in carica sono stabilite dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, assicurando la rappresentanza delle minoranze nella misura di 1/3 del numero complessivo.
4. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti con le modalità stabilite dallArt. 234 e segg. del Testo Unico sullOrdinamento degli Enti Locali, 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).
5. Il Sindaco dispone la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o sulla base dellaccoglimento di una mozione di sfiducia approvata dal Consiglio Comunale secondo le forme indicate dallArt. 52 del Testo Unico sullOrdinamento degli Enti Locali, 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e soltanto per gravi violazioni di legge o ripetute inadempienze nella realizzazione del programma.
6. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione determinano la decadenza di tutto il Consiglio di Amministrazione.
CAPO III
ISTITUZIONI
Art. 47
Istituzioni
1. LIstituzione è lorganismo strumentale del Comune per lesercizio di Servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale.
2. Sono Organi dellIstituzione:
- il Consiglio dAmministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore.
3. Il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio dAmministrazione sono stabiliti da specifico Regolamento.
4. Per la nomina, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio dAmministrazione si applicano le norme di cui ai Commi 4 e 5 dellArt. 46.
5. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione determinano la decadenza di tutto il Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture da assegnare alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.
Art. 48
Regolamento
1. Il Regolamento disciplina lorganizzazione interna dellIstituzione, che si ispira ai principi della più larga partecipazione dellutenza e della massima flessibilità nellimpiego del personale.
TITOLO VII
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
Art. 49
Principi di collaborazione
1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa alla massima collaborazione con altri Enti Pubblici; a tal fine attua ogni più opportuna iniziativa per promuovere e realizzare rapporti di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
Art. 50
Convenzioni
1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato e continuativo di funzioni e servizi il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni o Amministrazioni provinciali.
2. La stipula di convenzioni e la costituzione di Consorzi sono approvati dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Art. 51
Consorzi tra Enti Locali
1. Per la gestione associata di uno o più Servizi, il Comune può costituire Consorzi con altri Enti pubblici territoriali.
2. La costituzione dei Consorzi è deliberata dal Consiglio Comunale, che, a tal fine, approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati la convenzione tra gli Enti aderenti, unitamente allo Statuto del Consorzio.
Art. 52
Accordi di programma
1. Il Comune favorisce il ricorso ad accordi di programma ed altri interventi che coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati.
2. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi ai quali il Sindaco deve attenersi.
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 53
Regolamenti
1. Entro sei mesi dallentrata in vigore dello Statuto, il Consiglio Comunale delibera il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Entro diciotto mesi dallentrata in vigore dello Statuto, il Consiglio Comunale delibera gli altri Regolamenti previsti dallo Statuto ed entro due anni adegua allo Statuto i Regolamenti vigenti, che, per quanto compatibili, permangono in vigore fino alla loro modificazione o sostituzione.
Art. 54
Efficacia dei Regolamenti
1. I Regolamenti entrano in vigore, di norma, il quindicesimo giorno decorrente dalla data di loro pubblicazione allAlbo Pretorio del Comune, dopo il favorevole riscontro di legittimità del Comitato Regionale di Controllo, se previsto.
2. I Regolamenti possono prevedere che le contravvenzioni siano punite con sanzioni amministrative, fissandone i criteri, i casi, i modi e lentità.
Art. 55
Revisione dello Statuto
1. Uniniziativa di revisione del presente Statuto, respinta dal Consiglio Comunale, dopo aver completato il procedimento allArt. 6 comma 4 del Testo Unico sullOrdinamento degli Enti Locali, 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), non può essere rinnovata prima che siano trascorsi ventiquattro mesi.
Art. 56
Verifica dellattuazione dello Statuto
Entro due anni dalla entrata in vigore dello Statuto il Consiglio Comunale, assicurando linformazione e la consultazione dei cittadini, ne verifica lattuazione.
Art. 57
Attuazione delle norme statutarie
Qualora disposizioni dello Statuto rinviino al Regolamento per il completamento della fattispecie da regolare, sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie integrate con i principi generali dellordinamento giuridico.
Art. 58
Nomina secondo Vice Presidente del Consiglio Circoscrizionale
In fase di prima applicazione del comma 4 dellart. 22, il secondo Vice Presidente è nominato dal Presidente nel rispetto della rappresentanza di maggioranza e minoranza.