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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 41

Deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2003, n. 9-10517

Modifica alla D.G.R. n. 82-10248 del 1° agosto 2003, relativa al Bando di gara per la realizzazione nella Regione Piemonte dei programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di quartiere II”

A relazione dell’Assessore Ferrero:

Con deliberazione 1 agosto 2003 n. 82 - 10248, la Giunta regionale ha approvato il bando di gara dei programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di quartiere II”, previsti dalla legge 8 febbraio 2001, n. 21, “Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta d’alloggi in locazione”, e dal decreto 27 dicembre 2001 (G.U. 12 luglio 2002, n. 162, S.O.) del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, modificato dal decreto 30 dicembre 2002 (G.U. 23 aprile 2003, n. 94) del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I bandi di gara devono essere approvati dalle Regioni entro il 30 settembre, con obbligo di pubblicazione entro il 15 ottobre. I termini sono perentori, ai sensi di quanto stabilito dal decreto Ministeriale n. 880 del 22 luglio 2003.

A seguito delle verifiche effettuate con altre Regioni e gli enti locali, emerge la necessità di modificare il bando per garantire una maggior aderenza agli indirizzi del Ministero, per affinare i punteggi della valutazione e per considerare anche quartieri gravemente compromessi sotto il profilo ambientale.

Le modifiche riguardano in particolare:

1) all’art. 3 occorre aggiungere alla fine del comma 2 che il costo del programma di sperimentazione “non deve essere inferiore al 20%” della spesa prevista per gli interventi residenziali, come recita la circolare del Ministero, del 4 luglio 2003,

2) all’art. 6, comma 3 lett. B) punto 14 è opportuno aggiungere: “ovvero il provvedimento di avvio delle procedure di sfratto”, oltre agli atti che documentano la volontà dell’acquisizione,

3) all’art. 9, comma 2, lett. o), p), q) si ritiene opportuno correlare l’entità del contributo al finanziamento richiesto,

4) all’art. 9, comma 2, lett. t) si ritiene opportuno aumentare di tre punti il punteggio per il degrado ambientale, riducendo in modo corrispondente quello previsto per il coinvolgimento dei soggetti interessati, di cui alla lettera v),

5) all’art. 6, comma 3, lett. B) punto 3 aggiungere alla fine: “o di almeno 80 alloggi di edilizia agevolata, in quest’ultimo caso esclusivamente se ricadenti in ambiti nei quali siano anche presenti aree oggetto di bonifica ambientale per grave e comprovato inquinamento dei siti”.

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la legge 8 febbraio 2001, n.21, “Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta d’alloggi in locazione”,

visto il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 22 ottobre 1997, n. 238, con il quale i “contratti di quartiere” sono stati approvati per la prima volta,

visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 dicembre 2001 e s.m.i.,

visto in particolare l’art. 4, del decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2002,

rilevato pertanto che la Regione Piemonte deve approvare il bando di gara per la realizzazione dei programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di quartiere II” entro il 30 settembre e pubblicarlo entro il 15 ottobre 2003,

valutato che tali termini sono perentori, come stabilito dal decreto,

considerato che a seguito di verifiche effettuate con gli enti locali e con le altre Regioni è emersa la necessità di modificare il bando, come sopra illustrato,

ritenuto, inoltre, opportuno riapprovare integralmente il testo del bando (con i relativi allegati), tenendo conto delle modifiche apportate con il presente provvedimento,

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di modificare il Bando di gara approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 1 agosto 2003 n. 82-10248 per la realizzazione nella Regione Piemonte dei programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di quartiere II”, come illustrato in premessa;

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il testo integrale del bando con le modifiche di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Bando di gara per la realizzazione nella Regione Piemonte dei programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di quartiere II”.

Articolo 1

(Finanziamento)

1. Gli interventi di edilizia residenziale di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere II” previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 dicembre 2001, così come modificato ed integrato dal decreto del vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2002, sono finanziati con risorse pubbliche pari a Euro 117.986.483,76, di cui il 65% corrisponde all’apporto statale ed il 35% a quello regionale, con riserva di stabilire l’esatto ammontare di quest’ultimo derivante dall’attualizzazione dei limiti d’impegno di cui al successivo comma 2, lett. a).

2. In particolare, le risorse di cui al comma 1 sono costituite da:

a) euro.1.795.266,16, quale quota del limite di impegno quindicennale di Euro 20.658.276,00 decorrente dall’anno 2002, ai sensi dell’art. 145, comma 33, l. 23 dicembre 2000, n. 388, che equivale indicativamente in base all’allegato 1 al DM 30.12.02 ad un impegno quindicennale di Euro 26.928.992,39 a favore della Regione Piemonte;

b) euro 49.762.222,05, quale quota delle complessive risorse di Euro 572,618 milioni di cui all’art. 7, comma 1, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, come previsto dall’art. 4, comma 3, l. 8 febbraio 2001, n. 21;

c) euro 41.295.269,32, quale quota in conto capitale da imputare sul cap. 27167 dei bilanci regionali dal 2005 al 2010, come previsto dalla DGR 1-9576 del 9.6.2003.

3. In ciascuna proposta di programma il finanziamento richiesto per le opere di urbanizzazione non può superare il 40% del totale dei finanziamenti in essa richiesti a valere sulle risorse pubbliche di cui al comma 1. La restante parte è destinata ad interventi residenziali ed annesse urbanizzazioni.

4. Sulla parte destinata ad interventi residenziali ed annesse urbanizzazioni di cui al precedente comma 3 è altresì riservata una quota non superiore al 25% per interventi di natura sperimentale ed annesse urbanizzazioni.

5. I programmi possono essere finanziati con ulteriori risorse pubbliche e private.

6. In ogni caso, il Comune interessato deve impegnarsi a mettere a disposizione per la realizzazione del programma proprie risorse sul bilancio pluriennale pari almeno al 10% del totale dei finanziamenti che sono richiesti a valere sulle risorse pubbliche di cui ai commi 1 e 2.

7. In ragione dell’accordo sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente in data 29 maggio 2001, è altresì disponibile un finanziamento complessivo pari a euro 2.582.285,00 per la realizzazione di un programma di solarizzazione degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari comunque denominati.

8. I finanziamenti per spese tecniche e generali riferite alle opere di urbanizzazione, ivi compresi gli oneri fiscali, non possono superare il 15% del costo dell’opera a progetto, con un anticipo del 10% sul costo preventivato. Qualora siano previsti studi di fattibilità sulla gestione delle opere di urbanizzazione e sulla qualità ecosistemica, la percentuale può essere aumentata sino al 17% con un anticipo del 12%.

Articolo 2

(Interventi finanziabili)

1. Con le risorse individuate all’art. 1, comma 1, possono essere finanziati:

a) interventi residenziali di edilizia sovvenzionata, nonché di edilizia agevolata, secondo le tipologie di cui all’art. 31, comma 1, lett. c), d), e), l. 5 agosto 1978, n. 457;

b) opere di urbanizzazione;

c) interventi sperimentali;

d) acquisizione di aree o immobili per la realizzazione degli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

2. I contributi di edilizia sovvenzionata sono concessi ai sensi dell’art. 11, l. 17 febbraio 1992, n. 179, sulla base della disciplina nazionale e regionale in materia. I relativi interventi devono avere ad oggetto immobili le cui singole unità abitative siano da assegnare con le procedure previste dalla legislazione della Regione Piemonte sull’assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, ovvero con le procedure definite dall’art. 4, l. 17 febbraio 1992, n. 179 (cd. categorie speciali).

3. I contributi di edilizia agevolata sono concessi sulla base della disciplina nazionale e regionale in materia per:

a) alloggi da assegnare in godimento da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, ovvero alloggi da locare per almeno trent’anni in virtù di contratti agevolati previsti dalla l. 9 dicembre 1998, n. 431, per non più del 50% del costo convenzionale del relativo intervento, sempreché il Comune o altri enti pubblici abbiano la disponibilità degli immobili, ovvero il Comune dimostri di aver espletato le procedure concorsuali per l’individuazione degli immobili oggetto di intervento;

b) il recupero organico (esclusi in ogni caso gli interventi di manutenzione ordinaria) delle parti comuni e delle relative urbanizzazioni di immobili esistenti, pari a non più del 20% del costo convenzionale dell’intervento, in favore di singoli proprietari che utilizzino direttamente la propria unità abitativa e che per reddito possano accedere ai contributi dell’edilizia agevolata, di proprietari che abbiano locato la propria unità abitativa per almeno 10 anni in virtù di contratti agevolati previsti dalla l. 9 dicembre 1998, n. 431, o di cooperative edilizie a proprietà indivisa, sempreché il Comune dimostri di aver espletato le procedure concorsuali per l’individuazione degli immobili predetti come oggetto degli interventi;

c) il recupero organico (esclusi in ogni caso gli interventi di manutenzione ordinaria) delle parti comuni degli immobili parzialmente venduti dalle ATC o dai Comuni, sempreché l’ATC o il Comune dimostri che l’assemblea di condominio si sia svolta con impegno dei proprietari privati alla realizzazione degli interventi che si intendono finanziare;

d) gli interventi volti alla realizzazione di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura negli alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, in ragione delle risorse di cui all’accordo sottoscritto in data 29 maggio 2001 con il Ministero dell’Ambiente.

4. Gli interventi sperimentali, finanziabili con le risorse individuate all’art. 1, comma 1 e 3, sono costituti dalle tipologie di intervento di cui all’art. 31, comma 1, lett. c), d), e), l. 5 agosto 1978, n. 457 ed annesse urbanizzazioni, nonché da interventi di nuova costruzione qualora essi siano reputati dal Comune necessari per ridurre la densità abitativa o per riconnettere le aree edificate. Gli interventi sperimentali sono organizzati e realizzati nell’ambito del programma di sperimentazione di cui al successivo articolo 3, in ragione degli indirizzi indicati all’Allegato 1 al presente bando.

Articolo 3

(Programma di sperimentazione)

1. I programmi di sperimentazione devono prevedere obbligatoriamente l’adesione al tema “qualità ecosistemica”, ed inoltre l’adesione ad almeno uno dei temi: “qualità morfologica”, “qualità fruitiva” e “sistema qualità”, così come definiti e specificati all’Allegato 1.

2. In ciascuna proposta di programma il costo del programma di sperimentazione non può comunque superare complessivamente il 25% della spesa prevista per gli interventi di edilizia residenziale e non deve essere inferiore al 20%.

3. La spesa prevista per tale programma di sperimentazione deve riguardare:

a) una quota massima di Euro 12.500 per ciascun alloggio, in aggiunta al costo massimo ammesso ai sensi della normativa regionale;

b) la restante quota per la realizzazione o il miglioramento secondo il metodo sperimentale delle relative urbanizzazioni, diverse da quelle di cui all’art. 2, comma 1, lett. b).

4. Il costo del programma di sperimentazione si articola in:

a) costo per lavorazioni valutate sulla base del prezziario regionale, non inferiore al 90%;

b) costo per attività di progettazione, monitoraggio, verifica e resocontazione, non superiore al 10%.

Articolo 4

(Localizzazione dei programmi di recupero urbano denominati “Contratti di quartiere II”)

1. I programmi innovativi in àmbito urbano denominati “Contratti di quartiere II” sono localizzati in quartieri caratterizzati da diffuso degrado delle costruzioni e dell’ambiente urbano, carenze di servizi, contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo, e hanno ad oggetto aree individuate e perimetrate dal Comune.

Articolo 5

(Caratteristiche, finalità dei programmi di recupero urbano denominati “Contratti di quartiere II”)

1. I programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di quartiere II” - in relazione alle priorità che la Regione intende assumere per il raggiungimento degli obiettivi propri della programmazione e pianificazione territoriale - sono finalizzati alla riqualificazione edilizia, al miglioramento delle condizioni ambientali, all’adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni di servizi pubblici e privati, all’integrazione sociale ed all’incentivazione dell’offerta occupazionale, nonché al recupero o ricostruzione dei manufatti colpiti da eventi sismici o pubbliche calamità.

2. I programmi prevedono un insieme coordinato di azioni consistenti:

a) nella realizzazione di interventi edilizi e di opere di urbanizzazione;

b) nell’erogazione di servizi in favore di enti pubblici, ovvero della collettività, o di parte di essa;

c) nella promozione di attività rilevanti sotto il profilo della riqualificazione svolte da chiunque, anche a fini di lucro.

3. Nella predisposizione ed attuazione dei programmi i Comuni devono orientare la propria azione secondo le finalità contenute nell’iniziativa comunitaria denominata URBAN (cofinanziamento fra i vari livelli di governo; contributo diretto dei residenti alla riqualificazione dell’area, in termini di lavoro, investimenti ed altre risorse; azioni volte a tutelare le categorie e i soggetti più emarginati; azioni innovative per favorire l’occupazione e la formazione della popolazione inattiva; coinvolgimento di associazioni che, operando senza scopo di lucro, si fanno carico dei soggetti più esposti al rischio di emarginazione).

4. I programmi devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti (adottati o approvati) individuando un àmbito all’interno del quale le opere da finanziare risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano esecutivo equipollente) o, qualora sufficientemente dettagliato, dal piano regolatore generale.

5. Per quanto riguarda la componente urbanistico-edilizia i “Contratti di quartiere II” sono finalizzati a:

a) rinnovare i caratteri edilizi ed incrementare la funzionalità del contesto urbano assicurando, nel contempo, il risparmio nell’uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare delle risorse energetiche;

b) accrescere la dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti al fine di migliorare l’integrazione all’interno del quartiere e con la città;

c) migliorare la qualità abitativa ed insediativa attraverso il perseguimento di più elevati standard anche di tipo ambientale.

6. Nella realizzazione dei programmi sono valorizzate l’integrazione delle politiche pubbliche e la partecipazione dei cittadini direttamente interessati dall’attuazione dei programmi.

7. Ciascun “Contratto di quartiere II” può essere finanziato, con le risorse di cui al precedente art. 1, comma 1, per un ammontare compreso tra 1 e 10 milioni di Euro, cui si aggiungono comunque le risorse messe a disposizione del Comune interessato nella misura indicata all’articolo 1, comma 6.

8. I programmi possono prevedere il concorso di ulteriori finanziamenti pubblici, nei limiti previsti dall’ordinamento interno e comunitario, nonché di finanziamenti privati.

Art. 6

(Criteri, modalità e requisiti di formazione dei programmi)

1. I programmi sono formati e approvati dal Comune ovvero da più Comuni, anche su proposta di soggetti pubblici o privati, eventualmente associati fra di loro.

2. Qualora il programma comporti variante agli strumenti urbanistici ed edilizi approvati o adottati, ovvero risulti conforme a varianti solo adottate, il Comune può promuovere ai sensi delle disposizioni vigenti la conclusione di un accordo di programma al fine di pervenire alla definitiva approvazione della variante urbanistica.

3. La proposta di programma approvata dal Comune deve contenere i seguenti atti e documenti.

A) La relazione introduttiva del programma, ove sia fornita una presentazione del Comune con particolare riferimento agli elementi indicati all’art. 9, comma 2, lett. a), b) e c), nonché un’analisi del degrado dell’area interessata sotto il profilo urbanistico, edilizio, ambientale, economico e sociale. In particolare, la situazione di degrado economico e sociale deve essere dimostrata in ragione di almeno tre dei seguenti indicatori:

- incidenza dei nuclei familiari in carico ai servizi socio-assistenziali sul totale dei nuclei familiari dell’area, purché tale media sia superiore a quella cittadina;

- incidenza dei nuclei familiari che usufruiscono del sussidio all’affitto sul totale dei nuclei familiari dell’area, purché tale media sia superiore a quella cittadina;

- incidenza di nuclei familiari che abitano in alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sul totale dei nuclei familiari dell’area, purché tale incidenza sia superiore al 30%;

- incidenza degli studenti che abbandonano i corsi scolastici sul totale degli studenti residenti nell’area purché tale media sia superiore a quella cittadina;

- incidenza di tossicodipendenti assistiti dal S.E.R.T. sulla popolazione del quartiere purché tale media sia superiore a quella cittadina;

- incidenza di malati mentali seguiti dai servizi sanitari sulla popolazione del quartiere purché tale media sia superiore a quella cittadina.

Alla relazione introduttiva del programma deve essere altresì allegata una scheda contenente i dati statistici, desunti dall’ultimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni, relativi ai parametri indicati all’art. 9, comma 2, lett. d), e), f), con riferimento alle singole sezioni di censimento la cui aggregazione coincida o comprenda l’àmbito di intervento.

La relazione deve altresì contenere una descrizione sullo stato e le caratteristiche del degrado edilizio-urbanistico ed ambientale.

Devono quindi essere indicate le tipologie di interventi, servizi ed attività che si reputano opportuni al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei residenti, aumentare l’integrazione sociale e, complessivamente, assicurare l’attuazione della pluralità di funzioni perseguite dal programma, motivando tali scelte con particolare riferimento ai seguenti obiettivi:

* miglioramento del paesaggio urbano;

* valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesistici;

* promozione di attività di carattere artistico e culturale;

* promozione dell’insediamento di attività terziarie;

* ampliamento o creazione di servizi alle famiglie e agli individui;

* ampliamento o creazione di servizi alle imprese, con attenzione alle esigenze della piccola impresa artigiana e delle cooperative sociali;

* riduzione delle fonti di inquinamento (acustico, atmosferico, idrico, elettromagnetico);

* promozione della raccolta differenziata e del riciclaggio di rifiuti;

* miglioramento e ampliamento dei trasporti pubblici;

* incentivazione dei mezzi di trasporto diversi dall’automobile.

B) Il piano di fattibilità del programma, comprendente:

1) la perimetrazione dell’area oggetto del programma;

2) l’indicazione del numero dei residenti nell’area, che deve in ogni caso essere superiore a 800;

3) l’indicazione di almeno 80 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata interessati dal programma, o di almeno 80 alloggi di edilizia agevolata, in questo ultimo caso esclusivamente se ricadenti in ambiti nei quali siano anche presenti aree oggetto di bonifica ambientale per grave e comprovato inquinamento dei siti;

4) l’individuazione delle aree e degli immobili disponibili ove realizzare gli interventi edilizi, con indicazione analitica dei vincoli cui le aree e gli immobili sono eventualmente sottoposti e del relativo titolo di godimento;

5) la valutazione circa l’idoneità delle aree e degli immobili individuati rispetto agli interventi che si intendono realizzare;

6) le planimetrie che delimitano ogni intervento;

7) l’indicazione del soggetto attuatore e la misura delle risorse necessarie;

8) il progetto preliminare delle opere che si propone di finanziare a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 1, con la quantificazione del costo dell’intervento riferito ai massimali regionali vigenti rispettivamente per la realizzazione delle tipologie di edilizia residenziale ammesse, nonché con il calcolo sommario della spesa (art. 23, d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554) ed il quadro economico delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

9) lo studio di fattibilità delle opere ed urbanizzazioni da realizzare con finanziamenti pubblici diversi da quelli di cui all’art. 1, comma 1, nonché con finanziamenti privati;

10) il progetto preliminare degli interventi di sperimentazione, definito in rapporto alle finalità ed ai contenuti indicati all’Allegato 1 al presente bando con la quantificazione dei costi aggiuntivi da sostenere relativamente a: lavorazioni valutate sulla base del capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare e del prezzario regionale; attività di sperimentazione articolata in rapporto alle seguenti voci di costo: personale (con indicazione della qualifica e del costo unitario Euro/giorno), apparecchiature (ammortamento), verifiche e monitoraggi, resocontazione (redazione rapporti di sperimentazione), spese generali (in %);

11) l’indicazione degli eventuali interventi preliminari di bonifica, dei relativi costi e delle risorse a tal fine necessarie;

12) le soluzioni per favorire la permanenza dei residenti e delle attività insediate nella zona interessata dal programma durante la realizzazione di esso e in subordine le soluzioni per il loro trasferimento temporaneo;

13) l’assenso al programma da parte dei proprietari delle aree e degli immobili;

14) il contratto preliminare ovvero l’atto unilaterale d’obbligo alla vendita, pur se condizionati alla realizzazione dell’opera, per l’eventuale acquisto delle aree e dei manufatti oggetto d’intervento, ovvero il provvedimento di avvio delle procedure espropriative;

15) l’ordine di priorità degli interventi e le scadenze temporali per la loro realizzazione;

16) la descrizione dei servizi in favore di enti pubblici, ovvero della collettività, o di parte di essa, con presentazione per ciascun servizio di un progetto che indichi il soggetto erogatore, nonché i tempi, le modalità e i costi di erogazione;

17) l’ordine di priorità dei servizi da erogare;

18) la descrizione delle attività da chiunque svolte, anche a fini di lucro, che si reputano rilevanti per la riqualificazione dell’area, con presentazione per ciascuna attività di un progetto che indichi il soggetto che la svolge, nonché le modalità di svolgimento e i relativi costi;

19) l’ordine di priorità delle attività comunque rilevanti per la riqualificazione dell’area, ove esse comportino l’assegnazione di contributi a fondo perduto o di agevolazioni finanziarie a valere sui fondi pubblici diversi da quelli di cui all’art. 1, comma 1, ovvero la concessione gratuita di servizi;

20) il piano per l’informazione ed il coinvolgimento dei residenti nella predisposizione e realizzazione del programma;

21) l’indicazione degli effetti che si attendono dalla realizzazione del programma sul breve, medio e lungo periodo, distinguendo fra interventi edilizi, servizi da erogare e attività comunque rilevanti per la riqualificazione dell’area e individuando i benefici che si prevedono dalla loro integrazione.

C) Gli elaborati grafici contenenti le destinazioni d’uso della zona interessata dagli interventi; la cartografia dello strumento urbanistico vigente (approvato e adottato) e le norme tecniche di attuazione, gli elenchi catastali delle aree e degli immobili oggetto del programma; le indicazioni progettuali di massima (planivolumetrico o schemi grafici non inferiori a 1:200) dell’intero programma; la dichiarazione di conformità urbanistica, con allegate le relative deliberazioni comunali.

D) La relazione finanziaria del programma che indichi:

* il costo complessivo;

* per ogni intervento edilizio:

- il costo di realizzazione (compreso l’eventuale costo degli interventi di bonifica preliminare) e la valutazione del costo di gestione ed il successivo conteggio dell’eventuale sbilancio per la pubblica amministrazione,

- il soggetto attuatore,

- le fonti di finanziamento, con indicazione delle risorse che si intendono richiedere a valere sui finanziamento di cui all’art. 1, comma 1, nonché delle altre risorse disponibili pubbliche o private,

- le proposte di convenzione con i soggetti attuatori, ovvero degli atti unilaterali d’obbligo, contenenti: la quantificazione degli oneri di urbanizzazione; i tempi previsti per l’inizio e la fine dei lavori; le garanzie finanziarie per la realizzazione dell’intervento; le penalità previste,

- il canone di locazione previsto o esistente al metro quadro sulla superficie commerciale e sulla superficie convenzionale, di cui alla l. 27 luglio 1978, n. 392, nonché il tipo di contratto previsto o esistente;

* per ogni servizio da erogare:

- il costo complessivo,

- il soggetto erogatore,

- le tariffe per gli utenti o la remunerazione per il soggetto erogatore,

- le fonti di finanziamento a valere sulle risorse diverse da quelle di cui all’art. 1, comma 1;

* per le attività considerate rilevanti per la riqualificazione dell’area:

- la misura dell’eventuale contributo o agevolazione da assegnare,

- il costo degli eventuali servizi da concedere,

- il soggetto che svolge l’attività da beneficiare con contributi, agevolazioni o servizi,

- le fonti di finanziamento a valere sulle risorse diverse da quelle di cui all’art. 1, comma 1;

* gli oneri a carico del Comune per:

- studi e ricerche per la redazione - ove necessario - degli strumenti urbanistici esecutivi o per le varianti agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti,

- acquisizione di aree e immobili,

- realizzazione delle opere di urbanizzazione,

- adeguamento delle infrastrutture,

- eventuale trasferimento degli occupanti gli immobili e delle attività insediate nella zona, con specificazione dei corrispondenti impegni finanziari a carattere pluriennale,

- le agevolazioni tariffarie.

E) La richiesta di finanziamento in ragione dei fondi programmati di cui all’art. 1, comma 1, con individuazione analitica delle voci suddivise per intervento.

F) La nomina del responsabile del “Contratto di quartiere II” che assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e costituisca riferimento, nelle diverse fasi procedimentali, sia della Direzione generale dell’edilizia residenziale e delle politiche abitative, sia della Regione Piemonte.

G) Una breve sintesi illustrativa del programma.

5. In ogni caso il programma deve prevedere un’equilibrata presenza di interventi, servizi e attività.

6. Qualora il programma comporti variante agli strumenti urbanistici ed edilizi approvati o adottati, ovvero risulti conforme a varianti solo adottate, il Comune deve corredare il programma di tutti gli elementi utili per valutare l’entità, le caratteristiche, le procedure e i tempi di adozione delle varianti.

Art. 7

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande contenenti le proposte di programma devono pervenire in plico chiuso recante la dicitura “Proposta di Contratto di Quartiere II” alla Regione Piemonte, Direzione Edilizia, via Lagrange, 24, 10123 Torino, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Tutta la documentazione deve essere fornita dal Comune in due copie su carta e in quattro copie su CD Rom.

2. La Regione Piemonte, nei trenta giorni successivi, provvede all’inoltro delle domande alla commissione di cui all’art. 9 del presente bando.

Articolo 8

(Accordi tra amministrazioni e convenzioni fra soggetti pubblici e privati)

1. Al fine di predisporre efficaci strumenti di attuazione dei “Contratti di quartiere II”, le Amministrazioni pubbliche interessate possono stipulare accordi volti ad incrementare l’occupazione ed a favorire l’integrazione sociale in settori quali: promozione della formazione professionale giovanile, recupero dell’evasione scolastica, assistenza agli anziani, realizzazione di strutture per l’accoglienza.

2. Con analoghe finalità, possono essere stipulate convenzioni tra Amministrazioni pubbliche ed associazioni senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato ed operatori privati, in particolare per quanto attiene il settore dei servizi.

3. Nell’àmbito degli accordi di cui al presente articolo è compreso quello sottoscritto con il Ministero dell’ambiente in data 29 maggio 2001 relativo al finanziamento complessivo di Euro 2.582.285,00 per la realizzazione di un programma di solarizzazione degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari comunque denominati.

Articolo 9

(Commissione selezionatrice delle domande, criteri di selezione ed utilizzo delle residue risorse)

1. Con decreto ministeriale è nominata la commissione per la selezione delle proposte redatte dai Comuni. Tale commissione, avente sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale dell’edilizia residenziale e delle politiche abitative - è composta da:

- il Presidente (designato dal Ministro);

- tre membri ministeriali (designati dal Direttore generale dell’edilizia residenziale e delle politiche abitative tra funzionari ed esperti);

- tre membri regionali (designati dall’Assessore regionale competente anch’essi tra funzionari ed esperti, che intervengono per la valutazione delle proposte delle rispettive Regioni).

2. La valutazione delle proposte avviene secondo il metodo descritto all’Allegato 2 al presente bando, in ragione dei seguenti elementi:

a) maggior dimensione demografica del Comune (punti 1);

b) maggior tasso di disoccupazione nel Comune (punti 3);

c) maggior tasso di disoccupazione nella relativa Provincia (punti 2);

d) maggior numero medio di occupanti per stanza nell’area di intervento (punti 2);

e) minor tasso di scolarità (tra 11 e 14 anni) nell’area di intervento (punti 3);

f) maggior percentuale di popolazione con più di 65 anni nell’area di intervento (punti 2);

g) maggior incidenza dei nuclei familiari in carico ai servizi socio-assistenziali sul totale dei nuclei familiari dell’area di intervento (punti 4);

h) maggior incidenza dei nuclei familiari che usufruiscono del sussidio all’affitto sul totale dei nuclei familiari dell’area di intervento, al netto delle famiglie che vivono in alloggi di edilizia sovvenzionata (punti 3);

i) maggior incidenza di nuclei familiari che abitano in alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata sul totale dei nuclei familiari dell’area di intervento (punti 3);

l) maggior incidenza degli studenti che abbandonano i corsi scolastici sul totale degli studenti residenti nell’area di intervento (punti 2);

m) maggior incidenza di tossicodipendenti assistiti dal S.E.R.T. sulla popolazione dell’area di intervento (punti 4);

n) maggior incidenza di malati mentali seguiti dai servizi sanitari sulla popolazione dell’area di intervento (punti 4);

o) maggior entità del finanziamento comunale in rapporto al contributo richiesto (punti 4);

p) maggior entità del finanziamento di altri soggetti pubblici in rapporto al contributo richiesto (punti 4);

q) maggior entità del finanziamento di soggetti privati in rapporto al contributo richiesto (punti 4);

r) qualità ecosistemica del programma di sperimentazione, secondo quanto specificato nell’Allegato 1 (punti 18).

s) entità e caratteristiche del degrado edilizio-urbanistico documentato dal Comune nella proposta di programma (punti 5)

t) entità e caratteristiche del degrado ambientale documentato dal Comune nella proposta di programma (punti 8);

u) grado di integrazione degli interventi, dei servizi e delle attività e chiarezza degli obiettivi, verificata anche con l’esplicitazione dei risultati attesi sugli aspetti urbanistico-edilizi, sociali, occupazionali ed economici, ambientali (punti 10);

v) grado di coinvolgimento e di partecipazione dimostrata dagli interessati nella fase di predisposizione del programma, nonché piano per il loro coinvolgimento e partecipazione nelle successive fasi di attuazione (punti 7);

z) caratteri della progettazione preliminare e degli studi di fattibilità con riferimento a: sostenibilità ambientale e rapporti con il contesto urbano; soluzioni innovative per la progettazione e realizzazione degli interventi, dei servizi e delle attività rilevanti per la riqualificazione urbana; definizione e qualità progettuale del programma; fattibilità del programma (punti 7);

3. La Commissione formula la graduatoria delle proposte di programma in ragione dell’indice di valutazione ottenuto da ciascuna di esse applicando il metodo di valutazione descritto all’Allegato 2 al presente bando, ed individua quelle ammesse al finanziamento a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 1, 2 e 7, nonché la misura di tale finanziamento.

Articolo 10

(Risorse non utilizzate)

1. Qualora le risorse attribuite alla Regione Piemonte non vengano interamente utilizzate sia per mancanza di proposte di interventi, sia perché le proposte presentate non sono considerate finanziabili dalla Commissione, sia per qualunque altra causa, le conseguenti disponibilità residue sono - secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 3, decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 dicembre 2001 - destinate ad altri Comuni positivamente valutati, secondo modalità da stabilirsi con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 11

(Procedure)

1. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti o di un suo delegato sono resi esecutivi i risultati della procedura di selezione. Tale decreto, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, è affisso in copia conforme per trenta giorni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è pubblicato a fini notiziali sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Schemi tipo dei protocolli d’intesa, degli accordi di programma, nonché delle convenzioni da stipularsi per i programmi di sperimentazione sono trasmesse dalla Regione ai Comuni selezionati ammessi al finanziamento entro trenta giorni dalla data di registrazione del citato decreto da parte degli Organi di controllo.

2. La Direzione generale dell’edilizia residenziale e delle politiche abitative, sulla base della graduatoria delle proposte selezionate dalla Commissione, stipula con i Comuni selezionati e la Regione Piemonte i conseguenti protocolli d’intesa entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, previa verifica della conformità del progetto definitivo rispetto agli elaborati presentati a corredo della domanda di cui al precedente articolo 6.

3. Entro centottanta giorni dalla stipula del protocollo d’intesa il Comune prescelto deve redigere ed approvare il progetto esecutivo, pena la decadenza dal finanziamento.

4. Per la redazione dei progetti esecutivi i Comuni possono accedere al fondo di rotazione per la progettualità di cui all’art. 8, l. 23 maggio 1978, n. 135.

5. A seguito dei protocolli d’intesa le Amministrazioni stipulanti e le altre Amministrazioni interessate procedono alla formalizzazione dei relativi accordi di programma ai sensi dell’art. 34, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i quali in ogni caso definiscono - in ragione della programmazione regionale in materia - le modalità, le procedure ed i limiti di finanziamento per ciascun intervento inserito nel programma. In attuazione di tali atti, il Direttore generale dell’edilizia residenziale e delle politiche abitative, entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività dell’accordo di programma, stipula con i Comuni selezionati le convenzioni per l’assegnazione dei fondi statali di cui all’art. 1 destinati alla sperimentazione, la cui efficacia è subordinata alla registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.

6. Il finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi statali destinati alla sperimentazione, è accreditato alla Regione Piemonte per il successivo trasferimento ai Comuni interessati, secondo i tempi e le modalità fissate nel relativo accordo di programma. In ogni caso, i Comuni hanno titolo al definitivo trasferimento dei fondi in ragione delle spese effettivamente sostenute.

7. Ove il programma sia stato ammesso a finanziamento in misura minore rispetto a quanto richiesto dal Comune, l’accordo di programma di cui al comma 5 definisce la conseguente riduzione del contributo a carico del Comune indicato all’art. 1, comma 6, nonché la rimodulazione del programma.

Articolo 12

(Controllo e vigilanza)

1. A far data dall’inizio dei lavori relativi al primo intervento attuato nel programma, il responsabile del “Contratto di quartiere II”, nominato ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. f), deve inviare ogni sei mesi al Sindaco, alla Regione Piemonte ed alla Direzione generale dell’edilizia residenziale e delle politiche abitative una relazione sullo stato di avanzamento del programma.

2. Le procedure di controllo e vigilanza sull’attuazione del programma sono definite nell’Accordo di programma concluso ai sensi dell’art. 10, comma 5.