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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 41

Codice 16.4
D.D. 14 luglio 2003, n. 94

L.R. 22 novembre 1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere”. Autorizzazione per la sistemazione definitiva e la riqualificazione ambientale della cava in località Fontanone del Comune di Rivalta di Torino, progetto presentato dalla Società Cave Sangone S.r.l. con sede in Via San Luigi, 130 del Comune di Rivalta di Torino

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Di approvare il progetto di coltivazione e di relativa sistemazione definitiva e riqualificazione ambientale della cava di sabbia e ghiaia in località Fontanone del Comune di Rivalta di Torino la cui attuazione e completamento è previsto nell’arco temporale di sette anni.

2. Di autorizzare la Società Cave Sangone S.r.l., con sede legale in Rivalta di Torino, Via San Luigi, 130, ai sensi della l.r. 69/1978 alla coltivazione e relativa sistemazione definitiva e riqualificazione ambientale della cava in località Fontanone del Comune di Rivalta di Torino, sino al 18 dicembre 2006, tenuto conto della validità quinquennale dell’autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (det. dir. regionale n. 129 del 19 settembre 2001).

3. Alla scadenza dell’autorizzazione la Società esercente è tenuta a presentare domanda di rinnovo ai sensi della l.r. 69/1978 e del D.lgs. 490/1999 esclusivamente per completare il progetto approvato di cui al precedente punto 1 e per ottemperare alla convenzione prevista dall’art. 3.10 delle Norme del Piano d’Area.

4. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell’allegato A, che comprende le prescrizioni richieste dalla det. dir. regionale n. 321 del 24 dicembre 2001, emessa a seguito della conclusione del procedimento di verifica di VIA, e quelle approvate nella Conferenza di Servizi del 12 giugno 2003 nonchè nell’allegato B, che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

5. La Società esercente è tenuta, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di Euro 835.400,00 (ottocentotrentacinquemila quattrocento/00) ai sensi dell’art. 7 Co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione comunale di Rivalta di Torino (TO) ed all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La scadenza della fidejussione deve essere posticipata di 24 mesi rispetto al termine temporale previsto al punto 2. La suddetta fidejussione, non potrà comunque essere estinta senza assenso scritto da parte del beneficiario e pertanto alla stessa non deve essere applicato quanto previsto dall’art. 1957 del Codice Civile.

6. La cauzione di cui al punto 5 è sostitutiva di quella stipulata in ottemperanza alla precedente autorizzazione, rilasciata dal Comune di Rivalta con D.G.C. n. 29 del 28 gennaio 1992.

7. Entro 120 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta a stipulare ai sensi dell’art. 3.10 delle Norme del Piano d’Area, citato in premessa, la convenzione con l’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese -, secondo la bozza allegata (allegato C) detta bozza deve in particolare essere modificata prevedendo all’art. 12 una Commissione tecnica di controllo. Nella convenzione dovranno inoltre essere definite le destinazioni dei fabbricati riportati nella planimetria 06.a, allegata al progetto e datata giugno 2003 (planimetria che delimita anche le aree da cedere all’Ente).

8. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta, ai sensi dell’art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I. a sottoscrivere atto liberatorio che esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato. L’atto liberatorio deve essere inviato al Comune di Rivalta di Torino, all’Amministrazione Regionale e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta.

9. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta proporre all’Amministrazione regionale l’estensione del tratto del Torrente Sangone relativamente al quale dovranno essere attuate annualmente le verifiche topografiche e batimetriche del corso d’acqua prescritte al punto 4 dell’allegato B al presente atto.

10. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e negli allegati A e B o la mancata stipula della convenzione di cui al precedente punto 7 (allegato C) costituiscono motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

11. La presente determinazione sarà inviata al Comune di Rivalta di Torino e all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese”, per conoscenze e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

12. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

13. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto