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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 41
Codice 16.4
D.D. 19 giugno 2003, n. 85
Istanza della società Miniere di Pestarena S.r.l. concernente la ridelimitazione della concessione mineraria denominata Pestarena per minerali auriferi nei comuni di Macugnaga e Ceppo Morelli (VB)
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Art. 1 - Per le motivazioni espresse in premessa non è accolta lopposizione presentata dal sig. Paolo Piana in sede di pubblicazione dellistanza.
Art. 2 - La Concessione Mineraria per minerali auriferi denominata Pestarena, sita nel territorio dei Comuni di Ceppo Morelli e Macugnaga, provincia del Verbano - Cusio Ossola, intestata alla Miniere di Pestarena S.r.l., con sede legale in Domodossola (V.C.O.) - Via Bonomelli n. 28 - C.A.P. 28845 - legalmente rappresentata dallAmministratore Unico della Società Dott. Marcello De Angelis, è ridelimitata con riduzione di area da ettari 611.49.01 a ettari 107.03.07; la scadenza rimane quella della Concessione originaria (21.06.2050).
Art. 3 - La nuova area di concessione mineraria, avente lestensione di ettari 107.03.07 (ettari centosette, are tre, centiare sette), è descritta nel verbale di delimitazione ed indicata sul piano topografico alla scala 1:4.000 allegati alla presente Determina, per farne parte integrante.
Art. 4 - La Società titolare della concessione mineraria è tenuta a:
a) Mantenere in attività la miniera ai sensi del R.D. 1443/1927;
b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica attività Estrattive sullandamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;
c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;
d) fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dallamministrazione competente ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonchè della tutela dei pubblici interessi;
f) corrispondere sul Conto Corrente Postali intestato Tesoreria Regione Piemonte - capitolo 2120, (Accertamento n. 114/03), causale concessione mineraria Pestarena, comuni di Ceppo Morelli e Macugnaga, provincia del Verbano-Cusio-Ossola il diritto annuo anticipato di Euro 3601,80 (Euro tremilaseicentouno/80) pari a Euro 33,35 per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nellarea della concessione e limposta di bollo di Euro 10,33 ai sensi dellart. 6 del D.L. 565/1995;
g) corrispondere la tassa regionale sulle concessioni regionali di Euro 3601,80 (Euro tremilaseicentouno/80) sul Conto Corrente Postale intestato Tesoreria Regione Piemonte - capitolo 50", causale concessione mineraria Pestarena, comuni di Ceppo Morelli e Macugnaga, provincia del Verbano-Cusio-Ossola" pari al 100% del diritto annuo anticipato ai sensi della citata Legge 281/1970 e successive modifiche ed integrazioni;
h) è fatto obbligo di provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto di coltivazione mineraria prima della scadenza della concessione, come previsto dallart. 9 della Legge n. 221/1990.
i) far pervenire al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna della Determina di ridelimitazione, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione allUfficio del Registro Immobiliare.
Art. 5 - La società concessionaria è tenuta ad ottemperare a quanto previsto dalla seguente normativa:
- D.P.R. 128/1959: Norme di Polizia Mineraria;
- D.Lgs. 624/1996: Recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza dei lavoratori nelle attività estrattive;
- D.Lgs. 277/1991: Protezione dei lavoratori dagli agenti chimici, fisici e biologici.
Art. 6 - La Concessione mineraria è ridelimitata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.
Art. 7 - Alla scadenza della Concessione mineraria il titolare, qualora ritenga di chiedere una ulteriore proroga, dovrà richiedere lavvio della fase di verifica della compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/1998, per i lavori che non siano già stati autorizzati antecedentemente.
Art. 8 - Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.
Art. 9 - La presente determina sarà pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 (sessanta) innanzi al T.A.R. per il Piemonte.
Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto