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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 41

Codice 16.4
D.D. 19 giugno 2003, n. 85

Istanza della società Miniere di Pestarena S.r.l. concernente la ridelimitazione della concessione mineraria denominata “Pestarena” per minerali auriferi nei comuni di Macugnaga e Ceppo Morelli (VB)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Art. 1 - Per le motivazioni espresse in premessa non è accolta l’opposizione presentata dal sig. Paolo Piana in sede di pubblicazione dell’istanza.

Art. 2 - La Concessione Mineraria per minerali auriferi denominata “Pestarena”, sita nel territorio dei Comuni di Ceppo Morelli e Macugnaga, provincia del Verbano - Cusio Ossola, intestata alla Miniere di Pestarena S.r.l., con sede legale in Domodossola (V.C.O.) - Via Bonomelli n. 28 - C.A.P. 28845 - legalmente rappresentata dall’Amministratore Unico della Società Dott. Marcello De Angelis, è ridelimitata con riduzione di area da ettari 611.49.01 a ettari 107.03.07; la scadenza rimane quella della Concessione originaria (21.06.2050).

Art. 3 - La nuova area di concessione mineraria, avente l’estensione di ettari 107.03.07 (ettari centosette, are tre, centiare sette), è descritta nel verbale di delimitazione ed indicata sul piano topografico alla scala 1:4.000 allegati alla presente Determina, per farne parte integrante.

Art. 4 - La Società titolare della concessione mineraria è tenuta a:

a) Mantenere in attività la miniera ai sensi del R.D. 1443/1927;

b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica attività Estrattive sull’andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;

c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;

d) fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall’amministrazione competente ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonchè della tutela dei pubblici interessi;

f) corrispondere sul Conto Corrente Postali intestato “Tesoreria Regione Piemonte - capitolo 2120, (Accertamento n. 114/03)”, causale “concessione mineraria Pestarena, comuni di Ceppo Morelli e Macugnaga, provincia del Verbano-Cusio-Ossola” il diritto annuo anticipato di Euro 3601,80 (Euro tremilaseicentouno/80) pari a Euro 33,35 per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area della concessione e l’imposta di bollo di Euro 10,33 ai sensi dell’art. 6 del D.L. 565/1995;

g) corrispondere la tassa regionale sulle concessioni regionali di Euro 3601,80 (Euro tremilaseicentouno/80) sul Conto Corrente Postale intestato “Tesoreria Regione Piemonte - capitolo 50", causale ”concessione mineraria Pestarena, comuni di Ceppo Morelli e Macugnaga, provincia del Verbano-Cusio-Ossola" pari al 100% del diritto annuo anticipato ai sensi della citata Legge 281/1970 e successive modifiche ed integrazioni;

h) è fatto obbligo di provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto di coltivazione mineraria prima della scadenza della concessione, come previsto dall’art. 9 della Legge n. 221/1990.

i) far pervenire al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna della Determina di ridelimitazione, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all’Ufficio del Registro Immobiliare.

Art. 5 - La società concessionaria è tenuta ad ottemperare a quanto previsto dalla seguente normativa:

- D.P.R. 128/1959: “Norme di Polizia Mineraria”;

- D.Lgs. 624/1996: “Recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza dei lavoratori nelle attività estrattive”;

- D.Lgs. 277/1991: “Protezione dei lavoratori dagli agenti chimici, fisici e biologici”.

Art. 6 - La Concessione mineraria è ridelimitata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Art. 7 - Alla scadenza della Concessione mineraria il titolare, qualora ritenga di chiedere una ulteriore proroga, dovrà richiedere l’avvio della fase di verifica della compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/1998, per i lavori che non siano già stati autorizzati antecedentemente.

Art. 8 - Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

Art. 9 - La presente determina sarà pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 (sessanta) innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto