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Bollettino Ufficiale n. 41 del 9 / 10 / 2003

Codice 26.2
D.D. 11 agosto 2003, n. 443

Ferrovia del Canavese. Rilascio autorizzazione, ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. n. 753 dell’11 luglio 1980, alla realizzazione di un cavalcavia della linea ferroviaria ad Alta Capacità Torino-Venezia, sulla linea ferroviaria Settimo-Rivarolo-Pont al km 1+618 in comune di Settimo Torinese

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di rilasciare, ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 753/80 e per le considerazioni in premessa illustrate, il Nulla Osta alla realizzazione dell’opera della linea ferroviaria ad Alta Capacità Torino-Venezia di scavalcamento alla linea ferroviaria di Settimo-Pont alla prog. Km. 1+618 in Comune di Settimo Torinese, secondo quanto previsto dal progetto depositato con nota prot. n. 2564/26.02 in data 05/03/2003;

ad ultimazione dei lavori dovrà essere effettuata la prescritta visita di constatazione per accertare la conformità degli stessi rispetto al progetto depositato;

prima dell’effettuazione della suddetta visita di constatazione, al fine di consentire l’immissione in servizio dell’opera, dovranno essere presentati:

- dichiarazione di ultimazione lavori, firmata dal tecnico responsabile dell’Ente richiedente, nella quale si attesti che l’opera è stata eseguita a perfetta regola d’arte nel rispetto del D.M. 2445/71 ed in conformità del progetto approvato;

- copia del certificato di collaudo statico (legge 1086/71);

- dichiarazione di messa a terra di tutte le parti metalliche del manufatto.

Si ricorda che sono altresì soggette a rilascio di autorizzazione le opere di nuova costruzione relative al deflusso delle acque in attraversamento o in parallelismo rispetto alla linea ferroviaria esistente in concessione al G.T.T. S.p.A..

Il presente Nulla Osta riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 e non entra nel merito di ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Il presente Nulla Osta è rivolto esclusivamente alle caratteristiche geometriche dell’opera e non entra nel merito della costruzione lasciata alla responsabilità dei tecnici preposti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971 n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971 n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino