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Bollettino Ufficiale n. 41 del 9 / 10 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2003, n. 41-10623

Approvazione criteri e modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati, ai sensi del D.L.vo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni

A relazione dell’Assessore Cavallera

Il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, all’art. 17 comma 4 stabilisce che i Comuni o la Regione, nei casi intercomunali, approvino ed autorizzino l’esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati e fissino altresì l’entità delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione.

Il decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471 all’art. 10 comma 9 stabilisce che in sede di approvazione dei progetti definitivi e di autorizzazione degli interventi necessari alla loro attuazione, venga fissata l’entità delle garanzie finanziarie in misura non inferiore al 20% dei costi stimati.

La legge regionale 7 aprile 2000 n. 42, fatte salve le competenze dei Comuni definite dal D.L.vo n. 22/1997, con l’art. 3 comma 1, lettera d) ha trasferito alle Province la competenza ad approvare ed autorizzare l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambientale che ricadono nel territorio di più Comuni.

La legge regionale 7 aprile 2000 n. 42 art. 2 comma 1, lettera h) e comma 2 attribuisce alla Giunta regionale la gestione delle garanzie finanziarie.

Con le garanzie finanziarie è stato introdotto uno strumento per assicurare la realizzazione degli interventi di bonifica già avviati nelle ipotesi in cui - per effetto di inadempimento, ritardo nell’adempimento oppure interruzione dei lavori - non siano stati eliminati i fattori di pressione sull’area interessata ovvero quest’ultimi siano addirittura aumentati per la presenza di cantieri, di scavi, di smaltimenti non effettuati e comunque di attività non concluse.

Le garanzie finanziarie rappresentano quindi lo strumento a disposizione della pubblica amministrazione per disporre di risorse idonee ad assicurare, in caso di azioni sostitutive, la compiuta realizzazione degli interventi di bonifica ed è pertanto necessario che ne venga operato un uso attento e mirato.

Parimenti necessaria risulta una regolamentazione della materia che assicuri, mediante l’individuazione di criteri e modalità per la presentazione e l’utilizzo delle garanzie finanziarie, omogeneità e chiarezza delle procedure e quindi maggiore efficacia della norma.

Rilevato che sulla base dell’ordinamento vigente tale regolamentazione è demandata alla competenza della Giunta regionale, si ritiene opportuno proporre l’approvazione di quanto segue.

In via preliminare si osserva come il Legislatore statale si sia limitato a stabilire unicamente l’entità minima delle garanzie finanziarie imponendo che le stesse non fossero inferiori al 20% del costo stimato dell’intervento.

In tal modo, il Legislatore ha inteso rimarcare un ruolo decisivo degli enti territoriali demandando agli stessi la facoltà di determinare importi maggiori in presenza di particolari circostanze da esaminare e valutare in concreto, caso per caso.

In sede di determinazione si ritiene debba essere prestata particolare attenzione alla complessità e alla difficoltà dell’intervento di bonifica, considerando - a titolo esemplificativo - i possibili rischi di estensione dell’inquinamento all’ambiente circostante ovvero la non piena conoscenza ex ante delle caratteristiche del sito oggetto di intervento.

Per contro, l’eventuale incremento del costo dell’intervento conseguente a perizie suppletive e di variante necessarie per fronteggiare situazioni non prevedibili nelle fasi di progettazione, ma dovute alla complessità degli interventi di bonifica, deve essere compensato armonizzando l’importo delle garanzie finanziarie al nuovo costo dell’opera mentre a conclusione di ogni singola fase, previa conforme certificazione della Provincia competente per territorio, può essere previsto un progressivo svincolo delle garanzie finanziarie, inizialmente prestate per l’intero intervento.

Quanto agli ulteriori criteri, alle modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, si richiamano quelli contenuti nell’Allegato A - quale parte integrante della presente deliberazione - che, unitamente a quelli sopra enunciati, si sottopongono ad approvazione.

Considerato che i criteri e le modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie sono stati discussi con le Amministrazioni Provinciali e l’ANCI in occasione dell’incontro tenutosi il 29.7.03 presso gli uffici dell’Assessorato Regionale all’Ambiente;

visto il D.L.vo n. 22/1997 art. 17;

visto il D.M. n. 471/1999 artt. 10 e 12;

vista la L.R. n. 42/2000 art. 2;

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, condividendo la proposta del relatore, con voto unanime reso nelle forme di legge,

delibera

- di approvare i criteri e le modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie contenuti nell’Allegato A, quale parte integrante della presente deliberazione, per l’esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 art. 17 e successive modifiche e integrazioni;

- di demandare alle amministrazioni locali, in fase di approvazione dei progetti di cui sopra, la valutazione circa l’entità delle garanzie finanziarie che deve essere fissata per disporre, in caso di necessarie azioni sostitutive, di risorse adeguate al conseguimento degli obbiettivi progettuali;

- di stabilire che l’eventuale incremento della spesa dovuto all’introduzione di perizie suppletive e di variante redatte per fronteggiare situazioni non prevedibili nelle fasi di progettazione, ma compatibili con la complessità degli interventi di bonifica, vada compensato armonizzando l’importo delle garanzie finanziarie al nuovo costo dell’opera.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) A

Criteri e modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati ai sensi del D. L.vo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

L’obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all’art. 17 del D.L.vo n. 22/1997, comma 4 ed all’art. 10 del D.M. n. 471/1999 è riferito ai soggetti per i quali siano state attivate la procedure di bonifica ai sensi del D.M. n.471/1999 art. 7 (Notifica di pericolo di inquinamento e interventi di messa in sicurezza d’emergenza), art. 8 (Ordinanze) e art. 9 (Interventi ad iniziativa degli interessati).

Il provvedimento di approvazione del progetto definitivo e di autorizzazione degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente, di cui all’art. 10 del D.M. n. 471/1999 (adottato dal Comune o dalla Provincia ai sensi della L.R. n. 42/2000), deve indicare il costo stimato dell’intervento (IVA compresa), fissare l’entità ed i tempi per la presentazione delle garanzie finanziarie da prestare a favore della Regione Piemonte, la percentuale applicata per determinarne l’ ammontare, nonché stabilire la cronologia dei lavori subordinandone l’avvio all’accettazione delle garanzie finanziarie prescritte.

L’entità delle garanzie finanziarie deve essere determinata in seguito all’esame e alla valutazione del caso concreto, tenuto conto anche della complessità e della difficoltà dell’intervento di bonifica.

Nel capitale assicurato devono altresì essere compresi:

1) i costi della certificazione così come definiti dalle Province;

2) i costi stimati derivanti dalle spese per l’iindividuazione, la validazione, l’attivazione e la conduzione di attività tecniche di verifica, misurazione e campionatura, nonché ogni altra spesa sostenuta dagli enti pubblici che partecipano alle varie fasi della bonifica. Tali costi vengono fissati nel provvedimento di approvazione del progetto definitivo, in misura pari al 5% del costo stimato dell’intervento.

L’eventuale incremento della spesa dovuto all’introduzione di perizie suppletive e di variante redatte per fronteggiare situazioni non prevedibili nelle fasi di progettazione, ma compatibili con la complessità degli interventi di bonifica, deve essere compensato armonizzando l’importo delle garanzie finanziarie al nuovo costo dell’opera.

Le garanzie finanziarie sono prestate a favore della Regione Piemonte (Ente garantito) ai sensi dell’art. 10 comma 9 del D.M. n. 471/1999 e devono essere consegnate dal soggetto obbligato al Settore regionale “Programmazione Interventi di Risanamento e Bonifiche” che ne prende atto e le accetta con provvedimento dirigenziale dandone comunicazione ai soggetti interessati.

L’efficacia dell’autorizzazione all’esecuzione degli interventi è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione da parte della Regione Piemonte delle garanzie prestate, che deve essere formalizzata entro trenta giorni.

Le garanzie finanziarie devono essere prestate in uno dei modi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348, in particolare:

a) con reale e valida cauzione, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;

b) con fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del Regio Decreto 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni e integrazioni;

c) con polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazioni di servizi.

Il fideiussore assume l’obbligo di versare alla Regione Piemonte, sino alla concorrenza dell’importo massimo della garanzia, la somma che la stessa ritenesse dovuta dal soggetto garantito, rinunciando e rimuovendo ogni eccezione anche in presenza di opposizione del garantito stesso o di terzi aventi causa o di controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito.

La Regione Piemonte escute le garanzie finanziarie in presenza di atti o fatti che costituiscono violazione degli obblighi posti a carico del soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative.

L’escussione della somma indicata dalla Regione Piemonte viene attuata mediante semplice richiesta scritta al fideiussore da inoltrarsi a mezzo lettera raccomandata r.r.

Il pagamento dell’importo richiesto dovrà essere eseguito dal fideiussore entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta della Regione Piemonte, fermo restando che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore non godrà del beneficio della preventiva escussione.

L’eventuale mancato pagamento dei premi da parte del soggetto garantito non potrà in alcun caso essere opposto alla Regione Piemonte.

Le garanzie finanziarie avranno efficacia fino al momento della liberazione da parte della Regione Piemonte che sarà effettuata con provvedimento dirigenziale ad avvenuta certificazione della Provincia competente per territorio, predisposta in conformità ai criteri ed ai contenuti indicati all’Allegato 5 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471.

La liberazione del soggetto garantito dagli obblighi del contratto di fideiussione avviene mediante la restituzione al garantito stesso dell’originale della garanzia prestata e l’invio di copia della determinazione adottata dal Dirigente del Settore regionale “Programmazione Interventi di Risanamento e Bonifiche” che ne dispone lo svincolo.

Qualora l’intervento sia articolato e realizzato in fasi progettuali distinte, come previsto dall’art. 11 del D.M. n. 471/1999, lo svincolo delle garanzie finanziarie, da prestare inizialmente comunque per l’intero intervento, può avvenire progressivamente, laddove il contratto di garanzia lo consenta, a conclusione di ogni singola fase certificata della Provincia competente per territorio.