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Bollettino Ufficiale n. 41 del 9 / 10 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2003, n. 41-10429

Applicazione del d.lgs. 25/2002. Progetto sperimentale da realizzare mediante la Rete Integrata della Prevenzione, per la validazione delle modalità operative proposte dal modello applicativo della Regione Piemonte per la valutazione e stratificazione del rischio derivante da esposizione ad agenti chimici

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

Premesso che:

con l’emanazione del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25 “Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro” (d.lgs. 25/02) viene recepita nell’ordinamento legislativo la direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 che costituisce la quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989;

tale recepimento determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza, derivanti dagli effetti degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o che siano il risultato di ogni attività lavorativa che comporti la loro presenza;

la nuova normativa (d.lgs. 25/02), pur introducendo alcuni concetti “innovativi” quale quello del “rischio moderato”, che ad oggi non risulta ancora definito, non deve provocare un’attenuazione delle attuali norme sulla protezione dei lavoratori durante il lavoro, né essere in contrasto con quanto disposto dalla normativa previgente in materia di salute e di sicurezza negli ambienti di lavoro (D.P.R. 303/56, D.P.R. 547/55 ecc...);

il campo d’applicazione del D.Lgs. 25/02 risulta molto ampio perché considera gli agenti chimici presenti durante il lavoro a qualunque titolo (nell’impiego, nel deposito, nel trasporto, ecc...) o che a qualunque titolo derivino da un’attività lavorativa, quale risultato di un processo, sia desiderato sia no (ad es. nell’attività di saldatura, nei processi di combustione, nelle sintesi chimiche, nello stampaggio a caldo di materie plastiche, nell’impiego di motori per autotrazione a benzina o diesel, ecc.).

Considerato che:

il testo del D.Lgs. 25/02, riguardante la “Protezione da Agenti Chimici”, è stato aggiunto al Titolo VII del D.Lgs. 626/94, riguardante la “Protezione dagli Agenti Cancerogeni e Mutageni”, quale Titolo VII-bis rappresenta una logica conseguenza giuridica e ne evidenzia lo stretto legame sequenziale e applicativo;

il D.Lgs. 25/02 stabilisce l’adozione di misure generali e specifiche di prevenzione e protezione relative agli agenti chimici con modalità diverse dagli agenti cancerogeni e mutageni, mantenendosi comunque all’interno del sistema generale di prevenzione vigente in Italia;

la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro secondo quanto previsto all’articolo 72-terdecies D.Lgs.626/94.

Considerato inoltre che:

le Linee Guida “Protezione da agenti chimici” proposte dal Coordinamento Interregionale degli Assessorati alla Sanità elencano diversi modelli ed algoritmi per la valutazione e stratificazione del rischio derivante da esposizione ad agenti chimici;

tra i modelli indicati sono presenti: il modello proposto dalle Regione Emilia Romagna-Toscana-Lombardia e il modello proposto dalla Regione Piemonte e che per questi modelli si prevede una fase sperimentale al fine di verificarne l’effettiva applicabilità.

Tenuto conto che:

le Regioni e le Province Autonome nelle more dell’emanazione del Decreto Ministeriale, in assenza di metodi di accertata efficacia si sono impegnate a sperimentare detti modelli per l’individuazione della soglia di rischio moderato, con o senza l’uso di valori limite occupazionali;

la sperimentazione deve mettere in risalto se i metodi utilizzati siano in grado di fornire una corretta rappresentazione del rischio presente nella realtà produttiva analizzata e se esistono sostanziali differenze nell’individuare e definire, per una data esposizione, il concetto di “rischio moderato”;

la sperimentazione dei modelli regionali proposti per la valutazione e stratificazione del rischio chimico dovrà avere la durata di sei mesi e sarà condotta, a livello nazionale, da un apposito gruppo di lavoro “Gruppo Tecnico Rischio Chimico” su mandato del Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome.

Preso atto che:

la Regione Piemonte ha costituito un gruppo di lavoro “Rischio Chimico” a cui hanno partecipato la Direzione Sanità Pubblica - Settore Prevenzione Sanitaria negli Ambienti di Vita e di Lavoro - in collaborazione con i Servizi SPreSAL delle ASL, il Dipartimento di Traumatologia, Ortopedia e Medicina del Lavoro dell’Università di Torino, l’ARPA Piemonte - Polo di igiene industriale, il Gruppo Regionale di Lavoro “Medici Competenti”, il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana dell’Università di Torino, il Dipartimento di Scienze dei Materiali ed Ingegneria Chimica del Politecnico di Torino;

l’obiettivo principale del gruppo di lavoro regionale, in attesa dell’emanazione dei decreti previsti dalla norma, è stato quello di fornire indicazioni operative, dunque immediatamente applicabili “sul campo”, per ottemperare a quanto previsto dal decreto legislativo stesso;

partendo dal dettato normativo, si è ritenuto opportuno fornire indicazioni da utilizzare esclusivamente durante la valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento del “normale” processo produttivo; non sono quindi comprese tutte quelle situazioni che accidentalmente possono verificarsi durante l’attività lavorativa (infortuni, incendi, esplosioni, etc.);

si è ipotizzato un modello valutativo che, partendo da dati di tipo qualitativo/semi-quantitativo, permette un approccio - in parte empirico - in grado di stratificare il rischio da esposizione ad agenti chimici e si è elaborato il documento “D.lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 - modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la Valutazione del Rischio Chimico”;

tale documento, oltre ad essere in grado di dare risposte significative a quanto sopra enunciato, è in grado di fornire agli attori della valutazione del rischio strumenti e metodologie sufficientemente razionali, standardizzati, oggettivi ed al tempo stesso agibili allo scopo di svolgere il complesso atto valutativo secondo criteri rispondenti al dettato normativo, ai requisiti di appropriatezza ed efficacia ed alla dimostrabilità dei requisiti stessi;

la metodologia e gli strumenti potranno essere di supporto anche a tutti coloro che, soprattutto nell’ambito delle Piccole e Medie Imprese, si trovano ad affrontare le problematiche connesse alla presenza di sostanze chimiche in ambiente di lavoro.

Tenuto conto inoltre che:

con DGR n. 23-8930 del 7/4/03 la Giunta Regionale ha accantonato a favore della Direzione Sanità Pubblica per l’attuazione di programmi di prevenzione primaria la somma di 1.792.559 Euro;

il progetto di sperimentazione in oggetto rientra nelle attività di prevenzione primaria in quanto fornisce indicazioni per la determinazione dei requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dagli effetti degli agenti chimici presenti sul luogo del lavoro o che risultino da attività lavorativa che comporti la loro presenza.

Si è ritenuto necessario:

avviare un progetto sperimentale per validare i modelli regionali proposti per la valutazione e stratificazione del rischio attraverso la sua applicazione in un gruppo di aziende campione;

costituire un apposito gruppo di coordinamento, che si raccorderà mediante i rappresentanti regionali con il Gruppo Tecnico Rischio Chimico nazionale, al fine di realizzare il progetto, elaborare/esaminare i risultati ottenuti dalla validazione e valutare la eventuale necessità di modifiche o integrazioni ai modelli stessi;

definire un protocollo di intesa con le parti datoriali al fine dell’individuazione delle aziende campione con le quali attuare la sperimentazione.

Tanto premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime,

- Visto il d.lgs. n. 25 del 2/2/2002,

- Vista la DGR n. 23-8930 del 7/4/2003

delibera

- l’approvazione del documento “D.lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 - modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la Valutazione del Rischio Chimico” riportato in allegato 1 -parte integrante della presente deliberazione - ed il relativo software applicativo;

- l’approvazione del “Progetto sperimentale per la validazione delle modalità operative proposte dal modello applicativo della Regione Piemonte per la valutazione e stratificazione del rischio derivante da esposizione ad agenti chimici” da realizzare con le componenti ARPA e Medicine del Lavoro appartenenti alla Rete Integrata della Prevenzione di cui all’allegato 2 (Modalità operative) - parte integrante della presente deliberazione;

- di destinare per la realizzazione del progetto stesso la somma di 25.000 Euro già accantonata con DGR n.23-8930 del 7/4/03;

- la costituzione del gruppo di coordinamento regionale per la “Sperimentazione del modello applicativo per la valutazione e stratificazione del rischio da esposizione ad agenti chimici” con i compiti, i criteri e i componenti definiti in allegato 3 - parte integrante della presente deliberazione;

- di rimandare a successivi provvedimenti da parte della Direzione Sanità Pubblica l’approvazione dei protocolli d’intesa tra la Regione Piemonte e le Parti Datoriali per l’individuazione delle aziende campione con le quali effettuare la sperimentazione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)