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Bollettino Ufficiale n. 41 del 9 / 10 / 2003

Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24.

Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all’autostrada A/26.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini della fascia litoranea del Lago Maggiore, di salvaguardare l’ambiente e di incentivare lo sviluppo del turismo nelle località della costa, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la strada statale 33, e di ridurre, contestualmente, i tempi di percorrenza delle merci trasportate con la modalità gomma, assume l’onere, entro i limiti di spesa di cui all’articolo 5, del pagamento del pedaggio autostradale degli autoveicoli pesanti di cui all’articolo 2, adibiti al trasporto merci sia in conto proprio sia in conto terzi, obbligatoriamente deviati sulla autostrada A/26 lungo le tratte Gravellona Toce - Castelletto Ticino e Gravellona Toce - Borgomanero, nei due sensi di marcia, per il periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre 2004.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Sono considerati autoveicoli pesanti, ai fini della presente legge, gli autoveicoli, superiori a 7,5 tonnellate, indicati all’articolo 54, comma 1, lettere d), e), h), i) e n) nonché gli autoveicoli immatricolati per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, previsti dagli articoli 10 e 54, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Art. 3.

(Protocollo d’intesa)

1. Le modalità di attuazione dell’intervento sono stabilite con protocollo d’intesa tra il Ministero infrastrutture e trasporti, la Regione Piemonte, la società concessionaria dell’autostrada A/26 e le associazioni degli autotrasportatori.

2. Nel protocollo d’intesa sono definite le quote di partecipazione a carico di ciascun soggetto interessato di cui al comma 1.

Art. 4.

(Pagamento pedaggi)

1. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina le modalità di pagamento dei pedaggi ammessi a rimborso.

2. La liquidazione della spesa è disposta dal competente dirigente dell’assessorato ai trasporti in favore della società concessionaria della autostrada A/26.

Art. 5.

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di euro 155.000,00 per l’anno 2004.

2. Alla copertura finanziaria per l’anno 2004 si provvede ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 ottobre 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 87.

- Presentata dai Consiglieri Cesare Maurizio Valvo, Agostino Ghiglia, Marco Botta, Giacomo Rossi, Roberto Salerno il 4 luglio 2000.

- Assegnata alla II Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 7 luglio 2000.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 14

- Presentata dai Consiglieri Giuliana Manica, Pietro Marcenaro, Rocchino Muliere, Roberto Placido, Lido Riba, Angelino Riggio, Wilmer Ronzani, Marisa Suino, Giancarlo Tapparo il 29 maggio 2000.

- Assegnata alla II Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 12 giugno 2000.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo unificato licenziato dalla commissione referente il 17 luglio 2003 con relazione di Gianluca Godio, Giuliana Manica.

- Approvato in Aula il 24 settembre 2003 con 26 voti favorevoli , 2 voti contrari.