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Bollettino Ufficiale n. 41 del 9 / 10 / 2003
Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24.
Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore allautostrada A/26.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Piemonte, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini della fascia litoranea del Lago Maggiore, di salvaguardare lambiente e di incentivare lo sviluppo del turismo nelle località della costa, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la strada statale 33, e di ridurre, contestualmente, i tempi di percorrenza delle merci trasportate con la modalità gomma, assume lonere, entro i limiti di spesa di cui allarticolo 5, del pagamento del pedaggio autostradale degli autoveicoli pesanti di cui allarticolo 2, adibiti al trasporto merci sia in conto proprio sia in conto terzi, obbligatoriamente deviati sulla autostrada A/26 lungo le tratte Gravellona Toce - Castelletto Ticino e Gravellona Toce - Borgomanero, nei due sensi di marcia, per il periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre 2004.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Sono considerati autoveicoli pesanti, ai fini della presente legge, gli autoveicoli, superiori a 7,5 tonnellate, indicati allarticolo 54, comma 1, lettere d), e), h), i) e n) nonché gli autoveicoli immatricolati per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, previsti dagli articoli 10 e 54, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
Art. 3.
(Protocollo dintesa)
1. Le modalità di attuazione dellintervento sono stabilite con protocollo dintesa tra il Ministero infrastrutture e trasporti, la Regione Piemonte, la società concessionaria dellautostrada A/26 e le associazioni degli autotrasportatori.
2. Nel protocollo dintesa sono definite le quote di partecipazione a carico di ciascun soggetto interessato di cui al comma 1.
Art. 4.
(Pagamento pedaggi)
1. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina le modalità di pagamento dei pedaggi ammessi a rimborso.
2. La liquidazione della spesa è disposta dal competente dirigente dellassessorato ai trasporti in favore della società concessionaria della autostrada A/26.
Art. 5.
(Norma finanziaria)
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di euro 155.000,00 per lanno 2004.
2. Alla copertura finanziaria per lanno 2004 si provvede ai sensi dellarticolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per lanno 2003).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 ottobre 2003
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 87.
- Presentata dai Consiglieri Cesare Maurizio Valvo, Agostino Ghiglia, Marco Botta, Giacomo Rossi, Roberto Salerno il 4 luglio 2000.
- Assegnata alla II Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 7 luglio 2000.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
Proposta di legge n. 14
- Presentata dai Consiglieri Giuliana Manica, Pietro Marcenaro, Rocchino Muliere, Roberto Placido, Lido Riba, Angelino Riggio, Wilmer Ronzani, Marisa Suino, Giancarlo Tapparo il 29 maggio 2000.
- Assegnata alla II Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 12 giugno 2000.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo unificato licenziato dalla commissione referente il 17 luglio 2003 con relazione di Gianluca Godio, Giuliana Manica.
- Approvato in Aula il 24 settembre 2003 con 26 voti favorevoli , 2 voti contrari.