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Bollettino Ufficiale n. 41 del 9 / 10 / 2003

Agenzia Piemonte Lavoro - Regione Piemonte, Direzione Formazione professionale Lavoro - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Azioni di sostegno al reddito per i lavoratori licenziati dal settore dell’indotto auto, tessile e orafo - Determinazione n. 169 del 30/9/2003

INDICE

1) OGGETTO

2) SOGGETTI DESTINATARI

3) RISORSE DISPONIBILI

4) VALORE DEL SUSSIDIO

5) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

6) SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO


1) OGGETTO

Nell’ambito delle azioni previste dall’intervento regionale di politica del lavoro approvato con D.G.R. n. 92/10150 del 28/07/2003 (c.d. “Progetto Piemonte”), attuativo dei protocolli d’intesa sottoscritti il 25 ottobre 2002 ed il 20 febbraio 2003 dalla Regione Piemonte, dagli Enti Locali interessati e dalla rappresentanza delle Parti Sociali a fronte della crisi nel settore automobilistico ed in altri settori produttivi in Piemonte,

e con riferimento alla Convenzione n. 1797 del 16 luglio 2003, sottoscritta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Presidente della Giunta Regionale, relativa all’impiego di risorse a carico del Fondo nazionale per l’occupazione finalizzate alla realizzazione di un complesso intervento volto alla ricollocazione professionale dei lavoratori licenziati, privi di ammortizzatori sociali, da aziende che svolgono attività di fornitura o di subfornitura a favore di imprese operanti nel settore automobilistico con unità produttive localizzate in Piemonte,

l’Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale della Regione Piemonte, emana un bando per l’assegnazione di sussidi integrati ad attività di orientamento e formazione per i lavoratori che non possono usufruire dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e trattamento speciale di disoccupazione edile, articolato in due lotti:

lotto 1: sussidi a favore di lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore dell’indotto automobilistico

lotto 2: sussidi a favore di lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore tessile e orafo

2) SOGGETTI DESTINATARI

Lotto 1

Possono richiedere l’erogazione del sussidio i lavoratori disoccupati residenti e/o domiciliati in Regione Piemonte licenziati, nel periodo dal 25 ottobre 2002 al 16 luglio 2003,da aziende:

1. non rientranti nella disciplina della cassa integrazione, della mobilità e trattamento speciale di disoccupazione edile

2. con unità produttive ubicate nella Regione Piemonte

3. che svolgono o abbiano svolto servizi di fornitura o di sub-fornitura di componenti, di supporto di servizi, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico (1);

* già titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time o part-time, di un contratto di lavoro a tempo determinato full-time o part-time, di un contratto di formazione e lavoro (CFL) o di un contratto di apprendistato. I contratti a termine e i contratti a causa mista (CFL e apprendistato) devono avere durata originaria non inferiore a 12 mesi;

* che abbiano perso, a seguito della crisi del settore automobilistico, lo status di occupato a seguito di licenziamento individuale, plurimo o collettivo, intimato nel periodo dal 25 ottobre 2002 alla data della stipula della Convenzione sopra richiamata (16 luglio 2003);

* che alla data di decorrenza del licenziamento abbiano un’anzianità di servizio non inferiore a 90 giorni;

* che alla data della domanda di sussidio siano in stato di disoccupazione ai sensi del D. Lgs 297/2002, articolo 1, comma 2 lettera c e articolo 3 comma 1.

Il sussidio viene riconosciuto ai soggetti che dichiarano la propria disponibilità a partecipare ai programmi di orientamento e formazione previsti sulla base del succitato programma di ricollocazione (2) di cui alla DGR 92/10150 del 28/07/2003.

Lotto 2

Possono presentare domanda di sussidio i lavoratori disoccupati residenti e/o domiciliati in Regione Piemonte licenziati nel periodo dal 25 ottobre 2002 al 16 luglio 2003 da aziende:

1. non rientranti nella disciplina della cassa integrazione, della mobilità e trattamento speciale di disoccupazione edile

2. con unità produttive ubicate nella Regione Piemonte

3. operanti nel settore tessile o orafo;

* già titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time o part-time, di un contratto di lavoro a tempo determinato full-time o part-time, di un contratto di formazione e lavoro (CFL) o di un contratto di apprendistato. I contratti a termine e i contratti a causa mista (CFL e apprendistato) devono avere durata originaria non inferiore a 12 mesi;

* che abbiano perso lo status di occupato a seguito di licenziamento individuale, plurimo o collettivo, intimato nel periodo dal 25 ottobre 2002 alla data del 16 luglio 2003;

* che alla data di decorrenza del licenziamento abbiano un’anzianità di servizio non inferiore a 90 giorni;

* che alla data della domanda di sussidio siano in stato di disoccupazione ai sensi del D. Lgs 297/2002, articolo 1, comma 2 lettera c e articolo 3 comma 1.

Il sussidio viene riconosciuto ai soggetti che dichiarano la propria disponibilità a partecipare ai programmi di orientamento e formazione previsti sulla base del citato programma di ricollocazione di cui alla DGR 92/10150 del 28/07/2003.

3) RISORSE DISPONIBILI

Le risorse disponibili ammontano a 6.000.000,00 Euro ripartiti nei 2 lotti secondo il seguente prospetto:

Lotto

Fonte di finanziamento

Risorse

1

Fondo Nazionale per l’Occupazione (ex Convenzione MLPS e R.P. del 16/07/03)

5.000.000 Euro

2

Bilancio Regionale

1.000.000 Euro*

Totale generale

6.000.000 Euro

* La Regione Piemonte si riserva l’eventuale possibilità di integrare tale somma con risorse proprie in base ad esigenze successive alla prima applicazione del presente bando.

4) VALORE DEL SUSSIDIO

In caso di approvazione e finanziamento della domanda, verranno erogati dall’INPS al lavoratore 450 Euro lordi mensili senza prestazioni accessorie, per un massimo di sei mesi.

Il sussidio, cumulabile con la disoccupazione ordinaria, è proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time (3).

Nel caso di contratto a termine o di contratto a causa mista (CFL e apprendistato), il sussidio può essere erogato per un numero di mesi non superiore ai mesi mancanti alla scadenza naturale del contratto, calcolati al momento del licenziamento (4).

Il sussidio, erogato mensilmente dall’Inps, è sospeso qualora il lavoratore rifiuti, salvo i casi di cui all’articolo 5 del D. Lgs 297/2002, di partecipare ai programmi di orientamento e di formazione previsti e, comunque, in caso di attività lavorativa.

5) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di sussidio dovranno essere presentate dai richiedenti utilizzando esclusivamente i moduli:

- per il Lotto 1: allegati A1 (compilato dal richiedente)

A2 (da compilarsi a cura del datore di lavoro)

- per il Lotto 2: allegati B1 (compilato dal richiedente)

B2 (da compilarsi a cura del datore di lavoro)

I moduli saranno resi disponibili presso i Centri per l’Impiego e presso le sedi dell’Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro sotto indicate (nell’orario 10.00 - 12.30, giorni lavorativi) oppure all’ indirizzo Internet:

- http://www.agenziapiemontelavoro.net

a partire dal giorno seguente alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P.).

Unitamente ai moduli di domanda, i richiedenti dovranno presentare la seguente documentazione:

- Copia della Lettera di licenziamento o altra documentazione equivalente,

- Copia del Contratto di Lavoro (assunzione) o altro documento che comprovi l’esistenza e la durata del rapporto di lavoro.

Le domande di sussidio di cui al lotto 1 ed al lotto 2 dovranno pervenire entro il giorno 10 novembre 2003 presso la sede dell’Agenzia Piemonte Lavoro, Torino - via Arcivescovado n.9/c, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno

oppure

potranno essere consegnate a mano:

dal giorno 5 al giorno 7 novembre 2003, nell’orario 10.00 - 12.30, 14.30 - 16.00 (giorni lavorativi), presso i locali del Comune di Torino, corso F. Ferrucci, 122

oppure

presso le sedi dell’Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro dal giorno 20 ottobre al giorno 7 novembre 2003, nell’orario 9.00 - 12.00, 14.00 - 16.00 (giorni lavorativi):

Sedi decentrate:

12051 ALBA - Via F.lli Ambrogio, 5

15100 ALESSANDRIA - Via Dei Guasco, 1

14100 ASTI - C.so Dante, 165

13051 BIELLA - Via Tripoli, 33

13011 BORGOSESIA - Via Sesone, 9

15033 CASALE MONF. - Via Marchino, 2

12100 CUNEO - C.so IV Novembre, 22

10015 IVREA - Piazza Castello, 5

12084 MONDOVI’ - C.so Statuto, 35

28100 NOVARA - Via Dominioni, 4

10064 PINEROLO - Via S. Giuseppe, 39

12037 SALUZZO - Via Griselda, 8

28048 VERBANIA - Villa S. Remigio, 19

13100 VERCELLI - Via Marsala, 23

Nel caso di presentazione mediante raccomandata farà fede il timbro postale. L’Agenzia Piemonte Lavoro non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.

Le domande pervenute fuori dai termini sopra riportati saranno respinte.

Per eventuali informazioni relative alle presentazione della domanda è possibile contattare il numero verde 800.12.55.65 attivato dall’Agenzia Piemonte Lavoro dal 10/10/2003 al 30/10/2003 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.30).

6) SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO

Le domande pervenute entro i termini stabiliti e nelle modalità prescritte saranno oggetto di istruttoria da parte dell’Agenzia Piemonte Lavoro che potrà provvedere a verificare la veridicità delle autodichiarazioni presentate dalle aziende e dai lavoratori.

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno respinte, le domande:

* pervenute fuori dai termini di cui al precedente paragrafo

* redatte su modulistica diversa dal modulo originale di domanda;

* non corredate dalla documentazione obbligatoria richiesta;

* presentate da soggetti privi dei requisiti indicati;

* incomplete in quanto prive di dati essenziali per la valutazione;

* recanti correzioni o cancellazioni sul formulario e/o sulla documentazione ad esso allegata;

Formazione delle graduatorie

Le graduatorie, distinte per lotto, saranno formulate applicando come criterio di ordinamento l’età anagrafica (giorno/mese/anno), in ordine decrescente, dei soggetti richiedenti.

A parità di età anagrafica sarà considerata prioritaria la data di cessazione del rapporto di lavoro (in ordine decrescente).

Al fine di tutelare il criterio delle pari opportunità, in considerazione delle maggiori difficoltà di permanenza nel mercato del lavoro, all’età anagrafica delle donne richiedenti verrà applicato un coefficiente di correzione pari a 1,1 ai fini della composizione della graduatoria (5).

L’approvazione delle domande avverrà per ogni graduatoria nell’ordine in essa definito fino alla concorrenza delle risorse disponibili assicurate per ogni lotto; il finanziamento delle domande di ogni graduatoria termina con arrotondamento per difetto all’ultimo intervento finanziabile.

Approvazione e pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie, distinte per lotto, dei soggetti destinatari del sussidio saranno approvate dall’Agenzia Piemonte Lavoro e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet:

- http://www.agenziapiemontelavoro.net

L’Agenzia provvederà, inoltre, a dare comunicazione scritta presso la residenza ai soggetti destinatari del sussidio.

L’INPS procederà all’erogazione del sussidio con cadenza mensile; tale erogazione si concluderà entro il 30/06/2004.

Note:

(1) Si considerano fornitrici o subfornitrici quelle aziende che nel corso dell’ultimo triennio di attività presentino una quota di fatturato rivolto al settore automobilistico

(2) Servizi alle persone: verifica delle competenze professionali individuali, orientamento e sostegno alla ricerca attiva del lavoro, formazione. I servizi indicati potranno articolarsi in percorsi flessibili e personalizzati sulla base delle caratteristiche soggettive di occupabilità espresse dai destinatari. Compete al Centro per l’Impiego (CpI) valutare quali, tra quelli teoricamente disponibili, siano i servizi utilmente impiegabili nei confronti dei soggetti presi in carico. Nello specifico, mentre il percorso preliminare (colloquio di orientamento) ha carattere obbligatorio i servizi specialistici vanno intesi come opzioni effettivamente attivabili dai CpI, così come dagli altri soggetti pubblici o privati individuati dalle Province, in funzione delle valutazioni effettuate dagli operatori circa i reali fabbisogni dei destinatari ai sensi della vigente normativa di riferimento (D.Lgs. 297/2002).

(3) In caso di contratto part-time il calcolo del sussidio verrà effettuato applicando la seguente proporzione:

ORARIO DI LAVORO MENSILE DA CCNL : 450 Euro = ORARIO PART-TIME MENSILE : SUSSIDIO RICONOSCIUTO

ES: (173 ORE : 450 Euro = 86,5 ORE : X) = 225 Euro AL MESE

(4) In caso di contratto a termine o a causa mista (CFL e apprendistato) la durata dell’erogazione del sussidio verrà così calcolata:

MESI DI DURATA TOTALE DEL CONTRATTO - MESI LAVORATIVI EFFETTUATI ALLA DATA DI LICENZIAMENTO

In ogni caso il sussidio non potrà eccedere i sei mesi.

Es: durata contratto a termine =12 mesi; mesi lavorativi effettuati alla data del licenziamento =8 mesi;

Mesi residui da contratto = 4 mesi Durata del sussidi: (12 - 8) = 4 mesi

(5) L’applicazione del coefficiente di correzione (età anagrafica x 1,1) comporterà, ad esempio, che ad una lavoratrice di 45 anni siano riconosciuti, ai sensi della graduatoria, 49,5 anni e che ad una di 35 anni siano riconosciuti 38,5 anni.

Allegato (fare riferimento al file PDF)