Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 41 del 9 / 10 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2003, n. 20-10409

Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Istituzione di due Aree a caccia specifica nel territorio di competenza del CA CN 6

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di autorizzare, per le motivazioni specificate in premessa, il Comitato di gestione del CA CN 6 - Valli Monregalesi a prorogare ed istituire, limitatamente alle stagioni venatorie 2003/2004 e 2004/2005, le aree a caccia specifica “Monte Fantino” e “Cima Robert”.

Il perimetro dell’ACS, di cui si autorizza l’istituzione con il presente provvedimento, deve essere delimitato da apposite tabelle, contenenti denominazione, tipo di zona e le indicazioni dell’articolo di legge regionale di riferimento.

Nelle ACS l’attività venatoria è disciplinata dal Regolamento proposto dal Comitato di gestione ed è rivolta esclusivamente alle specie camoscio (Rupicapra rupicapra) nell’ACS “Monte Fantino” e, nell’ACS “Cima Robert”, alle specie capriolo (Capreolus capreolus), cinghiale (Sus scrofa) e camoscio (Rupicapra rupicapra) nel rispetto del piano di prelievo selettivo approvato dalla Giunta regionale e delle disposizioni vigenti in materia. Le ACS sono finalizzate alla tutela ed all’incremento delle specie appartenenti alla tipica fauna alpina. Sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000. Si allega al presente provvedimento, per farne parte integrante, copia del Regolamento di fruizione, proposto dal CA CN 6, per la gestione dell’ACS “Cima Robert”. Per l’ACS “Monte Fantino” resta valido il regolamento allegato alla D.G.R. n. 15-3658 del 3.8.2001 con cui se ne è approvata l’istituzione.

L’eventuale rinnovo delle ACS in argomento, al termine della validità delle stesse, è subordinato alla valutazione positiva dei risultati conseguiti in ordine alla salvaguardia ed incremento delle specie oggetto di tutela e, nella sola ACS “Cima Robert”, anche alla riduzione dei danni arrecati dalla specie cinghiale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)