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Bollettino Ufficiale n. 41 del 9 / 10 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2003, n. 38-10426

Modifica D.G.R. 25-2377 del 5 febbraio 2001 “Istituzione e modifica dei disciplinari di produzione dei vini; procedure per l’emanazione del parere della Regione Piemonte”

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di sostituire, il secondo punto dell’art. 10 del Titolo V della D.G.R. n°25-2377 del 5 febbraio 2001 il seguente testo: “tale vigneto abbia un età d’impianto superiore ai 7 anni”, con il seguente testo:

* Per poter utilizzare la menzione vigna, il vigneto origine delle uve dovrà avere una resa ettaro pari al: 60% della resa massima consentita per la vigna per il terzo anno; 70% per il quarto; 80% per il quinto; 90% per il sesto; 100% per il settimo. Le percentuali di resa indicate sono da riferirsi alla resa ettaro massima rivendicabile per la menzione vigna, che è pari al 90% della resa uva ammessa per la produzione del vino a “Denominazione di Origine” senza alcuna menzione aggiuntiva. Il calcolo delle rese dovrà essere effettuato arrotondando al quintale, per difetto tra 0 e 49 Kg e per eccesso tra 50 e 99 Kg.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)