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Bollettino Ufficiale n. 41 del 9 / 10 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2003, n. 37-10425

Reg. CE 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all’Organizzazione del Mercato Vitivinicolo. Approvazione definitiva del Piano di ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti adottato con D.G.R. n. 27 - 8201 del 13 gennaio 2003

A relazione dell’Assessore Cavallera:

La Giunta Regionale del Piemonte con deliberazione n. 27-8201 del 13 gennaio 2003, ha adottato il piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti del Piemonte, necessario per poter accedere al regime di aiuti previsti al capo III del Reg. CE 1493/99 del consiglio del 17 maggio 1999, riservandosi di approvarlo in via definitiva, dopo l’emissione del parere di conformità del Ministero delle Politiche Agricole e dopo la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2002/2003.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27 luglio all’articolo 7 paragrafo 4 prevede la costituzione, presso il Ministero, di una commissione per la verifica e l’emissione di un parere di conformità ai Regolamenti CE dei Piani di riconversione e ristrutturazione dei vigneti elaborati dalle regioni.

Con Decreto del 3 Aprile 2003 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha provveduto a ripartire le disponibilità delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto di intervento assegnando alla Regione Piemonte 10.563.024,00 Euro per 1.493 ettari.

La Commissione per la verifica dei Piano di ristrutturazione Regionali, in data 20 maggio c.a. ha esaminato il piano della Regione Piemonte, formulando varie osservazioni e ravvisando la necessità di alcune lievi integrazioni e modifiche al piano.

In data 1 luglio 2003 con lettera n. 469/12 la Regione Piemonte ha provveduto a fornire i chiarimenti necessari e le modifiche che intendeva apportare al piano operativo a soddisfacimento della Commissione.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con nota 3355 del 22 luglio 2003 facendo seguito alla nota Regionale del 1° luglio ha richiesto con urgenza la versione definitiva del Piano operativo.

Rilevata quindi la necessità di approvare definitivamente il Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti apportando le variazioni concordate dal Ministero per l’Approvazione del Piano di ristrutturazione.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di approvare definitivamente il Piano di Ristrutturazione e riconversione dei vigneti del Piemonte, adottato precedentemente con D.G.R. n. 27-8201, modificato nei seguenti punti:

* Punto 11.3 “Pagamenti”, il preesistente testo viene interamente sostituito con il seguente:

E’ previsto solo il pagamento anticipato dell’intero contributo.

Il pagamento anticipato del sostegno è concesso a condizione che:

a) venga iniziata l’esecuzione dell’intervento e l’inizio dei lavori venga notificato all’Ente Delegato; con il termine “inizio dei lavori” si intende avere iniziato la preparazione del terreno e/o avere provveduto alla prenotazione, anche parziale, dei mezzi tecnici;

b) il produttore abbia istituito una fideiussione, intestata all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura di importo pari al 120% del sostegno;

c) il richiedente si impegni a completare l’intervento specifico entro due anni dal versamento dell’anticipo; in tal caso fa fede la data del versamento effettuato da parte dell’Organismo pagatore.

Lo svincolo della cauzione (fidejussione) avverrà ad ultimazione dei lavori e dopo l’avvenuto collaudo degli stessi, entro la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell’anticipo (Reg. CE 315/03), salvo modifica della durata temporale dell’esigenza principale, (esecuzione delle opere finanziate) ai sensi del Reg. CE 1342/00.

* Punto 11.4 Fine Lavori, il secondo periodo dell’unico paragrafo viene sostituito con il seguente:

Il richiedente deve terminare i lavori entro la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell’anticipo (Reg. Ce 315/03), salvo modifica della durata temporale dell’esigenza principale, (esecuzione delle opere finanziate) ai sensi del Reg. CE 1342/00.

* Punto 3.5 Interventi ammissibili, l’undicesimo punto viene sostituito con il seguente testo:

ristrutturazione vigneti ubicati su superfici ricadenti in zone a rischio di particolari fitopatie utilizzando tecniche agronomiche e di costituzione del vigneto che consentano l’ottenimento di elevatissimi standard qualitativi altrimenti non raggiungibili.

* Punto 6.2 Ammontare del Contributo, paragrafo 1 (6.2.1.) il penultimo capoverso viene sostituito con il seguente:

L’intervento che determina la ristrutturazione di vigneti ubicati su superfici ricadenti in zone a rischio di particolari fitopatie utilizzando tecniche agronomiche e di costituzione del vigneto che consentano l’ottenimento di elevatissimi standard qualitativi, riceve un contributo pari ad Euro 1.162,00 per le spese di estirpo, Euro 3.889,95 per il mancato reddito e Euro 9.077,00 per la realizzazione del vigneto di alta qualità (riposo del terreno con sospensione della coltura dopo l’estirpo di anni 3, l’utilizzo del sistema di allevamento Guyot, utilizzo di portainnesti a bassa vigoria certificati, densità di impianto non inferiore ai 4.000 ceppi ettaro, utilizzo di sostegni a basso impatto ambientale in legno, sistemazioni del vigneto a cavalcapoggio o girapoggio).

* Punto 6.2 Ammontare del Contributo, paragrafo 1 (6.2.1.) tabella riepilogativa dei contributi zona 1, la voce 11, viene sostituita con la seguente:

Estirpo e reimpianto di vigneti utilizzando tecniche agronomiche e di costituzione del vigneto che consentano l’ottenimento di elevatissimi standard qualitativi altrimenti non raggiungibili.

* Punto 6.2 Ammontare del Contributo, paragrafo 2 (6.2.2.) il penultimo capoverso viene sostituito con il seguente:

L’intervento che determina la ristrutturazione di vigneti ubicati su superfici ricadenti in zone a rischio di particolari fitopatie utilizzando tecniche agronomiche e di costituzione del vigneto che consentano l’ottenimento di elevatissimi standard qualitativi, riceve un contributo pari ad Euro 1.162,00 per le spese di estirpo, Euro 3.889,95 per il mancato reddito e Euro 9.077,00 per la realizzazione del vigneto di alta qualità (riposo del terreno con sospensione della coltura dopo l’estirpo di anni 3, l’utilizzo del sistema di allevamento Guyot, utilizzo di portainnesti a bassa vigoria certificati, densità di impianto non inferiore ai 4.000 ceppi ettaro, utilizzo di sostegni a basso impatto ambientale in legno, sistemazioni del vigneto a cavalcapoggio o girapoggio).

* Punto 9.3 Criteri riferiti all’intervento, il penultimo capoverso che recita “le domande non finanziate nella campagna precedente hanno la priorità assoluta” viene cancellato.

* Punto 12.4 Periodo di eleggibilità delle spese, il preesistente testo viene interamente sostituito con il seguente:

Sono da considerarsi eleggibili tutte le spese sostenute dai soggetti attuatori a partire dall’approvazione della domanda del beneficiario, cosi come affermato dalla Commissione UE.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)