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Bollettino Ufficiale n. 41 del 9 / 10 / 2003
Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25.
Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina la costruzione, lesercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo secondo le attribuzioni trasferite alle regioni con legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), con legge 21 ottobre 1994, n. 584 (Conversione in legge con modificazioni del decreto - legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe) e con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. Sono escluse dalla disciplina prevista dalla presente legge i laghetti totalmente interrati sotto il piano di campagna, le vasche ed i serbatoi non costituenti fonte di rischio per gli insediamenti circostanti, le opere di regimazione di fiumi e torrenti, nonché tutte le altre opere soggette ad autorizzazione ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), ad eccezione delle traverse con organi meccanici di intercettazione e regolazione in alveo e di quelle che determinano un volume di invaso superiore a centomila metri cubi e fino ad un milione di metri cubi. Ulteriori esclusioni possono essere determinate, in relazione a valutazioni del rischio connesso, attraverso il regolamento di cui allarticolo 2.
Art. 2.
(Regolamento di attuazione)
1. Entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione competente, adotta un regolamento attuativo in merito:
a) alla classificazione in categorie degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo;
b) alla disciplina relativa alle autorizzazioni ed alle esclusioni delle opere di cui allarticolo 1;
c) alla vigilanza sui lavori di costruzione;
d) al collaudo e allesercizio dellopera;
e) alle competenze relative al catasto degli invasi di cui allarticolo 3, comma 2;
f) alle competenze in ordine allapplicazione delle fattispecie sanzionatorie;
g) alla modificazione o alla demolizione delle strutture.
Art. 3.
(Catasto degli invasi)
1. Presso la struttura regionale competente è costituito il catasto degli invasi di competenza regionale.
2. I contenuti e le metodologie di attuazione del catasto, nonché le modalità di accesso ai dati sono definiti dal regolamento di attuazione di cui allarticolo 2.
Art. 4.
(Perizia tecnica definitiva)
1. I proprietari degli invasi esistenti sono tenuti, entro e non oltre il termine perentorio di un anno dallemanazione del regolamento di cui allarticolo 2, a presentare alla struttura regionale competente una perizia tecnica definitiva.
2. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia diversa dalla proprietà, è individuato quale responsabile, a tutti gli effetti, sia civili che penali, del corretto e diligente esercizio nonché della vigilanza dellimpianto.
Art. 5.
(Invasi di competenza regionale ai sensi dellarticolo 89, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998)
1. Il proprietario o il gestore dellopera di competenza regionale ai sensi dellarticolo 89, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998, ottempera alle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione di cui allarticolo 2.
Art. 6.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:
a) da euro millecinquecento a euro 8 mila per coloro i quali non presentano la perizia tecnica definitiva entro il termine ultimo di cui allarticolo 4, comma 1;
b) da euro duemilacinquecento a euro 10 mila per coloro i quali realizzano e mantengono in esercizio le opere di competenza regionale di cui allarticolo 1, senza lautorizzazione regionale;
c) da euro cinquecento a euro 5 mila per coloro i quali realizzano opere di competenza regionale di cui allarticolo 1 in difformita al progetto approvato;
d) da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento per coloro i quali gestiscono opere di competenza regionale di cui allarticolo 1 senza rispettare le prescrizioni dettate con lautorizzazione e durante lesercizio.
2. Allaccertamento ed alla contestazione delle violazioni alle norme della presente legge, provvede la polizia municipale del comune ove sono localizzate le opere e il Corpo forestale dello Stato. Gli accertatori provvedono, altresi, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni, al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti. Il pagamento delle sanzioni di cui alla presente legge non esclude lobbligo di osservanza delle eventuali prescrizioni imposte.
Art. 7.
(Norme transitorie)
1. Sono esclusi dagli obblighi di cui agli articoli 4, comma 1, e 8, comma 1, i proprietari degli invasi esistenti che hanno già ottemperato ai disposti di cui allarticolo 13, come modificato dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 24 luglio 1996, n. 49 e di cui allarticolo 18 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale).
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni per la violazione degli obblighi di cui allarticolo 12 della l.r. 58/1995:
a) da euro cinquecento a euro millecinquecento per coloro i quali, non avendo presentato la denuncia di cui allarticolo 12 della l.r. 58/1995, non hanno provveduto alla demolizione dello sbarramento entro il termine indicato dallarticolo 12, comma 5, della l.r. 58/1995, come modificato dallarticolo 3 della l.r. 49/1996;
b) da euro duecentocinquanta a euro settecentocinquanta per coloro i quali hanno presentato la denuncia di cui allarticolo 12 della l.r. 58/1995 in maniera incompleta.
3. Le sanzioni previste al comma 2, lettera a) e allarticolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), sono applicabili alle violazioni pregresse riferibili allarticolo 15, comma 1, lettere a), b), c) e d), della l.r. 58/1995, accertate in seguito allentrata in vigore della presente legge.
4. Alle violazioni previste al comma 2 si applicano, altresì, le norme previste allarticolo 6, comma 2.
Art. 8.
(Spese di istruttoria)
1. Ad ogni istanza relativa alla perizia tecnica definitiva per gli invasi esistenti nonché ad ognuna di quelle relative a nuove costruzioni e lavori di adeguamento, il richiedente effettua un versamento per istruttoria della pratica pari a cento euro per lanno in corso.
2. Eventuali adeguamenti dellimporto previsto al comma 1 sono stabiliti successivamente dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Art. 9.
(Norma finanziaria)
1. I proventi delle sanzioni amministrative, stabilite dagli articoli 6 e 7, sono introitati nello stato di previsione dellentrata del bilancio dellanno 2003, dallUnità previsionale di base (UPB) 0902 (Bilanci e finanze titolo III - entrate extratributarie 01 categoria 21 proventi di servizi resi dalla Regione) di cui fa parte il capitolo 2330.
2. I proventi delle spese stabilite dallarticolo 8 a carico del richiedente la concessione, per listruttoria della relativa pratica, sono introitate, nello stato di previsione dellentrata del bilancio dellanno 2003, dallUPB n. 0902 (Bilanci e finanze titolo III - entrate extratributarie 01 categoria 21 proventi di servizi resi dalla Regione) di cui fa parte il capitolo 2331.
Art. 10.
(Abrogazione di norme)
1. A partire dallemanazione del regolamento di attuazione di cui allarticolo 2 sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale);
b) legge regionale 24 luglio 1996 n. 49 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1996, n. 5).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 ottobre 2003
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 312.
- Presentato dalla Giunta regionale il 7 giugno 2001.
- Assegnato alla III Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il giugno 2001.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 8 aprile 2002 con relazione di Emilio Bolla.
- Approvato in Aula il 24 settembre 2003, con emendamenti sul testo, con 26 voti favorevoli , 4 voti contrari, 9 astenuti.