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Bollettino Ufficiale n. 41 del 9 / 10 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 1086 in data 14 marzo 2003

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 20 dicembre 2002 dal Sig. Boggio Bertinet Pier Carlo, in qualità di richiedente la concessione, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al Sig. Boggio Bertinet Pier Carlo (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione dal Rio Malesse, in località a monte della strada Oriomosso-Castellazzo del Comune di Quittengo, una quantità d’acqua in misura eguale e non superiore a moduli 0,02 da utilizzare per scopi domestici, con obbligo di restituzione delle eccedenze nello stesso Rio Malesse, sempre in Comune di Quittengo.

Di accordare ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall’art. 7 comma 3 lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 29 aprile 1988, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 29 aprile 1988 dell’annuo canone di Euro 15,49 pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 1° dicembre 1981 n. 692; dal 1° gennaio 1990 del canone annuo di Euro 92,96 pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990; dal 1° gennaio 1994 del canone annuo di Euro 92,96, pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n. 36; dal 1° gennaio 1997 del canone annuo di Euro 92,96 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 1998 del canone annuo di Euro 92,96 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 1999 del canone annuo di Euro 92,96 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 2000 dell’annuo canone di Euro 99,64 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2001 dell’annuo canone di Euro 101,33 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2002 dell’annuo canone di Euro 102,55 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000 e dal 1° gennaio 2003 dell’annuo canone di Euro 103,99 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002 n. 430, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1133 di Rep. in data 20 dicembre 2002

Art. 7

Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco