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Bollettino Ufficiale n. 41 del 9 / 10 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Villanova Biellese (Biella)

Deliberazione C.C. n. 23 del 22 novembre 1999. Modifiche allo Statuto del Comune

Si rende noto che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 23 del 22.11.1999, esecutiva ai sensi di legge, ha introdotto nel vigente Statuto del Comune di Villanova Biellese, le seguenti modifiche:

All’art. 4:

- le parole “di produzione normativa” sono soppresse;

All’art. 6:

- il titolo è sostituito dal seguente “Regolamento del Consiglio comunale”

- il testo dell’articolo è integralmente sostituito dal seguente: “1. Il funzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei principi e delle norme vigenti in materia, si svolge secondo le disposizioni dell’apposito Regolamento”.

All’art. 7:

- sono soppressi i commi 2, 3, 4, 6 e 7;

L’art. 7bis è soppresso;

All’art. 8:

- il c. 3 è soppresso;

- il c. 4 è sostituito dal seguente: “I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio comunale”;

- è aggiunto il seguente comma: “6. I consiglieri comunali partecipano alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori almeno in occasione dell’esame del bilancio preventivo, del conto del bilancio, della verifica degli equilibri di bilancio e della variazione di assestamento generale di cui all’art. 17, c. 8°, D.Lgs. n. 77/1995".

All’art. 9:

- i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente: “1. La Giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. 2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso”.

- Al comma 8 l’espressione “n. 2 Assessori” è sostituita da “n. 4 Assessori”;

All’art. 10:

- il c. 1 è sostituito dal seguente: “1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso”.

- Al c. 3, lettera d), sono soppresse le parole “di assunzione, cessazione e” nonché la parola “quelli”;

All’art. 11:

- al c. 4 è soppressa l’espressione “L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e”.

All’art. 12:

- al c. 1 sono soppresse le parole “e di amministrazione”;

- il c. 2 è sostituito con il seguente: “2. Entro il termine di giorni sessanta dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”.

All’art. 13:

- alla lettera d) sono soppresse le parole “l’adozione di atti specifici concernenti” e “amministrativa”;

- la lettera e) è sostituita dalla seguente : “e) nomina e revoca il Segretario comunale nei termini stabiliti dalle norme che regolano la materia o sottoscrive convenzioni con comuni limitrofi per lo svolgimento del servizio di segreteria”;

- alla lettera p) le parole “impartisce indirizzi circa” sono sostituite con “Determina”;

All’art. 15:

- alla lettera a) sono soppresse le parole “sentita la Giunta”;

All’art. 16 il 3° comma è soppresso;

All’art. 17:

- il titolo è sostituito dal seguente “Il Segretario comunale”

- il testo è integralmente sostituito dal seguente:

1-Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico ed iscritto all’albo di cui al comma 75 dell’art.17 della Legge 15.5.1997 n. 127 e ss.mm.

2- Il Segretario dipende funzionalmente dal Sindaco.

3- La nomina, la conferma e la revoca del Segretario sono disciplinate dalla legge.

4- Il Segretario comunale, nel rispetto dell’autonomia gestionale attribuita ai funzionari apicali di area, esercita funzioni di coordinamento e di vigilanza su tutta la struttura operativa del Comune e verifica l’attuazione degli indirizzi formalizzati dagli organi istituzionali.

5- Oltre alle competenze attribuite da disposizioni legislative e regolamentari, il Segretario comunale:

a) verifica costantemente l’efficienza dell’organizzazione degli uffici e relaziona, almeno con periodicità annuale , sull’ottimale distribuzione degli organici proponendo soluzioni operative

b) approva preventivamente i progetti-obiettivo e, successivamente, ne verifica l’attuazione.

c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

d) può rogare i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del Comune;

e) esprime i pareri di regolarità tecnica e/o contabile inseriti nelle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio nel caso per quei servizi cui non faccia capo un Funzionario Responsabile o nei casi di assenza o impedimento di quest’ultimo;

f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

g) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

All’art. 18:

- il titolo è sostituito dal seguente “I Responsabili dei Servizi”;

- il c. 1 è sostituito dal seguente: “1. L’adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, è attribuita ai Responsabili dei Servizi, nominati tra il Personale dipendente con Decreto del Sindaco. Il Decreto stabilisce gli ambiti di competenza, gli eventuali limiti temporali dell’incarico, l’attribuzione di particolari compensi nei limiti e nelle forme stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro”.

- Al c. 2 le parole “il Segretario” sono sostituite con “il Responsabile del Servizio”;

- Il c. 3 è soppresso;

All’art. 19:

- il titolo è sostituito dal seguente “Attribuzioni consultive del segretario comunale”;

- il c. 3 è sostituito dal seguente “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta all’esame del Consiglio comunale il Segretario comunale è chiamato ad esprimere il parere in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”.

All’art. 20:

- il titolo è sostituito dal seguente “Il Direttore generale”;

- al c. 1, l’espressione “Il Segretario comunale” è sostituita con: “Il Comune può avere un Direttore generale nominato dal Sindaco con proprio Decreto nei modi e nelle forme stabilite dalle vigenti norme. Il Direttore generale”;

All’art. 21:

- il titolo è sostituito dal seguente “Altre attribuzioni del Segretario comunale”;

- il c. 4 è soppresso.

All’art. 31:

- è aggiunto il seguente comma: “3. Per ragioni di economicità e di efficienza dell’azione amministrativa, è possibile prevedere, tramite convenzione, la costituzione di Uffici comuni con altri Enti locali. A tali uffici si potranno affidare funzioni pubbliche o delegare funzioni proprie degli Enti partecipanti alla convenzione”.

All’art. 32:

- il titolo è sostituito dal seguente “Consorzi ed Unioni”;

- è aggiunto il seguente comma: “5. Il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, Unioni di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti ed adeguati alla collettività”.

All’art. 37:

- al c. 2, la parola “Sindaco” è sostituita con l’espressione “Responsabile del Servizio, che provvederà ad evaderle entro i termini previsti dalla L. 241/90 e dal Regolamento comunale sull’accesso ai documenti amministrativi”;

- i commi 3, 4 e 5 sono soppressi;

- al comma 6, la parola “Sindaco” è sostituita con l’espressione “Responsabile del Servizio”:

all’art. 40:

- il titolo è sostituito dal seguente “Iniziativa popolare per modifiche statutarie”;

- i commi 1 e 3 sono soppressi.