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Bollettino Ufficiale n. 40 del 2 / 10 / 2003
Codice 29.6
D.D. 29 aprile 2003, n. 134
ASL n. 8 di Chieri. Prestazioni aggiuntive ex Legge n. 1/2002 - Autorizzazione
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- Di autorizzare lA.S.L. n. 8 di Chieri a remunerare prestazioni aggiuntive per il proprio personale così come individuato dalla normativa vigente e dallaccordo sindacale recepito con D.G.R. n. 46-6292 del 10.6.2002, per un importo complessivo di Euro 484.641,36 nel periodo 01.01.2003/31.12.2003, dintesa che, qualora in detto periodo, lAzienda provveda allassunzione, a qualsiasi titolo, di personale o di prestazioni relative ai profili in carenza presi a base per lindividuazione dellindicato tetto spendibile, il costo di questo personale dovrà essere imputato al tetto medesimo;
- di richiedere allA.S.L. n. 8 di Chieri di trasmettere, alla scadenza del periodo di cui sopra e, comunque, entro il 31.01.2004 la certificazione con rendiconto della spesa sostenuta nel periodo di riferimento 01.01.2003/31.12.2003 per le prestazioni aggiuntive ex legge n. 1/2002.
Il Direttore regionale
Ciriaco Ferro