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Bollettino Ufficiale n. 40 del 2 / 10 / 2003
Codice 21.6
D.D. 15 luglio 2003, n. 347
Autorizzazione alla copertura di due posti a tempo determinato a favore dellEnte di Gestione del Parco del Ticino. Artt. 4 e 17 del D.lgs del 30/3/2001 (testo unico del pubblico impiego); Art. 22 l.r. 51/97 - Art. 7, comma 1, vigente CCNL
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di autorizzare lEnte di gestione del parco del Ticino alla copertura a tempo determinato, a far data dal 1 ottobre 2003, di un posto di categoria B, profilo professionale esecutore amministrativo e di segreteria, e di un imposto di categoria C, profilo professionale guardiaparco;
- di dare atto che tale autorizzazione è rilasciata nelle more del venir meno dei limiti posti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli Enti pubblici, e che cessa la sua efficacia nel caso in cui venga nuovamente a perfezionare la possibilità di reclutare personale a tempo indeterminato in sostituzione del personale cessato dal servizio;
- di fare presente che il rilascio della presente autorizzazione non esime lEnte di Gestione del Parco del Ticino dal necessario rispetto delle disposizioni previste dallart. 7 del vigente CCNL approvato in data 14/9/2000 in materia di contratti a termine, soprattutto in riferimento alla durata massima dei contratti di lavoro da stipulare;
- di fare altresì presente che il rilascio di tale autorizzazione non comporta un aumento della spesa prevista per il personale dellEnte poichè i reclutamenti conseguenti alladozione del presente provvedimento si pongono come sostitutivi delle cessazioni dal servizio di due dipendenti di ruolo dellEnte;
- di specificare che la presente autorizzazione, così come rilasciata, non comporta impegno di spesa poichè la somma necessaria alla copertura finanziaria del posto oggetto di sostituzione sarà garantita in sede di assegnazione della risorse finalizzate al pagamento del personale per lanno 2003.
Il Dirigente responsabile
Giovanni Assandri