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Bollettino Ufficiale n. 40 del 2 / 10 / 2003

Deliberazione del Consiglio Regionale 16 settembre 2003, n. 292 - 29116

Legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi in materia di movimenti migratori) e successive modificazioni: articolo 3. Programma attuativo anno 2003

(omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

delibera

per le ragioni illustrate in premessa:

1. di approvare il Programma Attuativo per l’anno 2003 - gestione legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 - (Interventi regionali in materia di movimenti migratori) e successive modificazioni, così come riportato negli allegati 1/1, 1/2 che fanno parte integrante della presente deliberazione;

2. di stabilire, al fine di consentire un’adeguata conoscenza del presente programma da parte dei soggetti interessati e degli Uffici e/o Enti che debbono darne applicazione, che gli interventi relativi all’articolo 10 decorreranno dai rientri che avverranno a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; per i rientri effettuati antecedentemente, continueranno a valere le procedure e l’entità dei contributi previsti nel precedente programma attuativo 2002;

3. di stabilire che il presente programma resti in vigore anche per l’anno successivo fino all’attuazione da parte della Giunta regionale del nuovo Programma attuativo annuale;

4. di demandare alla Giunta regionale la regolamentazione con apposita convenzione dei rapporti, per l’anno 2003, tra l’Amministrazione regionale e la Federazione delle Associazioni dei Piemontesi nel Mondo, al fine di avvalersi della collaborazione della federazione stessa, per consentire una più efficace realizzazione del Programma attuativo allegato;

5. di demandare alla Giunta regionale l’emanazione delle disposizioni attuative e degli atti deliberativi e/o determinativi di Settore, per gli impegni di spesa relativi all’allegato programma.

Allegato 1/1

PROGRAMMA ATTUATIVO PER L’ANNO 2003 - GESTIONE LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1987 N. 1 (INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI MOVIMENTI MIGRATORI) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

PREMESSA

Il Programma 2003 mantiene la sinteticità della forma del Programma 2002 e conferma gli elementi di continuità introdotti dai Programmi attuativi precedenti individuando quelle significative innovazioni di cui lo stesso Consiglio regionale è già stato partecipe.

Gli interventi per i quali è richiesta l’approvazione da parte del Consiglio regionale sono individuati dall’articolo 9 della richiamata legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori) e sono tesi a:

* favorire il rientro e l’idonea sistemazione degli emigrati che rientrano definitivamente in Piemonte;

* favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati rimpatriati e dei loro familiari;

* favorire il reinserimento degli emigrati mediante agevolazioni per l’acquisizione, nel territorio regionale, di idoneo alloggio;

* favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati nelle attività produttive;

* agevolare l’inserimento dei figli degli emigrati nell’ordinamento scolastico nazionale anche attraverso la frequenza scolastica di corsi universitari e post universitari nonché il superamento delle difficoltà linguistiche;

* organizzare, nel territorio regionale, soggiorni culturali e viaggi studio per i figli degli emigrati ed iniziative di turismo sociale e di interscambio;

* assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative ed attività culturali a favore degli emigrati;

* curare la diffusione tra le Comunità degli emigrati di pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico;

* effettuare studi, indagini e ricerche relativi al fenomeno migratorio;

* sostenere l’attività delle Associazioni degli emigrati.

Gli interventi su richiamati sono ulteriormente esplicitati agli articoli della l.r. 1/1987 di seguito elencati:

10) Provvidenze per i rientri;

11) Formazione e riqualificazione professionale;

12) Contributi per l’acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa;

13) Riserva ed assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare;

14) Incentivazione di attività produttive;

15) Inserimento scolastico;

16) Soggiorni, scambi, turismo sociale;

17) Iniziative ed attività culturali;

18) Informazione;

19) Attività promozionale in Italia ed all’estero;

20) Diploma di benemerenza a emigrati;

21) Studi, indagini, ricerche;

22) Contributi ad Associazioni e Federazioni.

La l.r. 1/1987 e successive modificazioni consente che possano essere “altresì” utilizzate le risorse disponibili nei rispettivi capitoli di Bilancio degli assessorati competenti nelle rispettive materie; ciò si propone il Programma prevedendo iniziative cofinanziate anche dall’Assessorato al Commercio.

Per ciò che concerne i Frontalieri si ribadisce che essi sono assimilati, agli effetti della presente legge, ai lavoratori emigrati per le provvidenze e gli interventi che nel programma in oggetto sono ad essi riferiti. Per loro saranno predisposti appositi programmi di reinserimento formativo finalizzati al reinserimento nel mercato del lavoro di quei soggetti che ne sono stati espulsi a seguito della crisi dei settori in cui avevano trovato un’occupazione; ciò è stato specificatamente richiesto dai Rappresentanti dei medesimi durante la riunione della Consulta regionale dell’Emigrazione tenutasi a Santa Maria Maggiore, nella quale si è stabilito l’organizzazione di un Convegno entro i primi sei mesi del 2003 che affronti le tematiche del settore.

Il Programma è stato approvato dalla Consulta regionale dell’Emigrazione come prevede la l.r. 1/1987 la quale ha approvato altresì la facoltà di trasferire risorse dal capitolo 11892 al capitolo 11990, e viceversa, qualora necessitasse.

Per una più efficace realizzazione del presente Programma Attuativo l’Amministrazione Regionale si avvarrà della collaborazione della Federazione delle Associazioni Piemontesi nel Mondo con la quale stipulerà un’apposita convenzione.

Il presente Programma è adottato ai sensi ed agli effetti di cui all’articolo 3 della l.r. 1/1987 e sue successive modificazioni e resta in vigore anche per l’anno successivo sino all’approvazione da parte della Giunta regionale del nuovo programma attuativo annuale.

Alla Giunta regionale ed alla Struttura competente sono demandate ulteriori e più dettagliate disposizioni che si rendano indispensabili all’attuazione del presente programma, fermo restando che dovranno essere coerenti e conseguenti al medesimo.

DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI

Gli articoli ai quali gli interventi si riferiscono sono relativi alla l.r. 1/1987

ARTICOLO 10

PROVVEDIMENTI PER I RIENTRI

Lettera a) Spese di viaggio e trasporto masserizie

Soggetti beneficiari

1) Emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza, in possesso della cittadinanza italiana, che abbiano maturato un periodo di permanenza all’estero non inferiore ai tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti alla richiesta di rientro.

2) Figli o coniuge superstite dei soggetti di cui al punto precedente.

Detti soggetti devono essere rientrati dall’estero definitivamente fissando la propria prima residenza in un Comune del Piemonte.

Condizioni economiche per l’accesso ai contributi

L’articolo 10 - comma 1, lettera a) - stabilisce come requisito per l’accesso al contributo di cui trattasi, la sussistenza di disagiate condizioni economiche. Si intendono come tali le situazioni in cui il lavoratore emigrato ed il suo nucleo familiare dispongono di un reddito non superiore a quello indicato all’allegata Tabella 1, in nota alla quale è precisato altresì come debba intendersi il nucleo familiare ed il reddito accertabile. Tale reddito dovrà essere comunque rapportato di volta in volta alla situazione economica dei paesi di emigrazione di provenienza.

Tipologia dell’intervento

1) Spese di viaggio

Concessione di un contributo a fronte delle spese di viaggio sostenute per il rientro dal Paese di emigrazione in Piemonte. L’entità del contributo è pari al 50% del costo del biglietto aereo di ritorno in classe turistico/economica - per i soli rientri da paesi extraeuropei - o ferroviario di seconda classe - per i rientri da paesi europei - utilizzato dal lavoratore emigrato per il rientro. I biglietti emessi con la dicitura “andata e ritorno” saranno rimborsati al 25% (50% della sola andata).

L’originale del biglietto dovrà essere consegnato, dal soggetto richiedente il contributo, al momento dell’istruzione della pratica. Nel caso di rientro effettuato con mezzo proprio da paesi europei l’entità del contributo è fissata fino ad un massimo di 285 Euro per nucleo con l’applicazione delle vigenti tariffe ACI, cui vanno aggiunti il rimborso delle spese dell’autostrada e, nella misura del 50% del costo dei relativi biglietti per i traghetti.

Il contributo, per il biglietto aereo o ferroviario, si intende allo stesso modo per le spese sostenute da ciascuno dei familiari a condizione che:

a) rientrino congiuntamente al lavoratore emigrato;

b) siano nati all’estero ovvero, nel caso di congiunti che abbiano raggiunto all’estero il lavoratore emigrato, abbiano soggiornato all’estero tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni;

c) possono considerarsi familiari a carico del lavoratore che rientra quelli considerati tali dalla normativa italiana sugli assegni familiari e risultano componenti lo stesso nucleo familiare dal relativo stato di famiglia.

Al fine della presente disposizione sono da ritenersi rientri “congiunti” quelli che avvengono nell’arco di 180 giorni dal ritorno del primo rientrato dal nucleo.

2) Trasporto delle masserizie

Concessione di un contributo a titolo di concorso nelle spese sostenute per il trasporto delle masserizie da parte del lavoratore emigrato che rientra. Sono considerate ai fini delle determinazioni del rimborso anche le spese sostenute per il trasporto delle masserizie dai familiari a condizioni che questi:

a) rientrino congiuntamente con il lavoratore emigrato;

b) siano nati all’estero ovvero, nel caso di congiunti che abbiano raggiunto all’estero il lavoratore emigrato, abbiano soggiornato all’estero 3 anni consecutivi negli ultimi 5;

c) possono considerarsi familiari a carico del lavoratore che rientra quelli considerati tali ai sensi della normativa italiana sugli assegni familiari e risultino come componenti dello stesso nucleo familiare dal relativo stato di famiglia.

Al fine della presente disposizione sono da ritenersi “rientri congiunti” quelli che avvengono nell’arco di 180 giorni dal primo rientrato dal nucleo.

Il contributo si riferisce alle spese sostenute per il trasporto delle masserizie non ricomprese nei biglietti di viaggio di cui al punto precedente, che siano fatti rientrare congiuntamente con i lavoratori emigrati o i loro familiari oppure che viaggino separatamente a condizione che dai biglietti di viaggio risultino spedite nel termine di 60 giorni antecedenti o susseguenti quello del rientro delle persone a cui si riferiscono.

L’entità del contributo è fissata nel 50% delle spese sostenute e documentate nei seguenti limiti:

a) rientro da paese europeo 393 Euro per ogni nucleo familiare;

b) rientro da paese extraeuropeo 1.679 Euro per ogni nucleo familiare.

Cumulabilità

Il contributo relativo al biglietto di viaggio è cumulabile con quello per il trasporto delle masserizie.

I contributi di cui trattasi possono essere cumulati con quello di prima sistemazione di cui articolo 10, lettera b) della presente legge, ove sussistano naturalmente i presupposti per la concessione di questo, come stabilito dal presente programma.

Lettera b) Contributi di prima sistemazione

Soggetti beneficiari

1) Emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza - che abbiano maturato un periodo di permanenza all’estero non inferiore ai tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni, in possesso della cittadinanza italiana.

2) Figli o coniuge superstite dei soggetti di cui al punto precedente.

Detti soggetti devono essere rientrati dall’estero definitivamente fissando la loro prima residenza, al momento del rimpatrio, in un Comune del Piemonte.

Condizioni economiche per l’accesso ai contributi

L’articolo 10, comma 1, lettera b) stabilisce come requisito per l’accesso al contributo di cui trattasi, la sussistenza delle “condizioni di bisogno”. Si intende come tale la situazione in cui il lavoratore emigrato ed il suo nucleo familiare dispongono di un reddito non superiore a quello indicato nell’allegata Tabella 2 in nota alla quale è precisato altresì come debba intendersi il nucleo familiare.

Tipologia dell’intervento

Concessione di un contributo “una tantum” destinato a favorire la prima sistemazione dei lavoratori emigrati e dei loro familiari che rientrano in Piemonte e versano in condizioni di bisogno. L’entità del contributo è fissata, indipendentemente dallo Stato Estero di provenienza, nella somma fissa di 285 Euro per capofamiglia aumentata di 57 Euro per ogni familiare a carico, intendendosi come tali quelli così individuati dalla normativa italiana vigente in materia di assegni familiari.

Cumulabilità

Il contributo di cui trattasi è cumulabile con quelli relativi al concorso nelle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie; è cumulabile altresì con il contributo per l’avvio di attività produttive di cui all’articolo 14 della l.r. 1/1987.

ARTICOLO 10 ULTIMO COMMA

TRASPORTO SALME

Soggetti beneficiari

1) Il contributo è riferito al trasporto in Piemonte delle salme di emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza, in possesso della cittadinanza italiana, all’atto del decesso, che abbiano maturato un periodo di permanenza all’estero non inferiore ai tre anni consecutivi nei cinque precedenti il decesso.

2) Figli o coniuge che abbiano raggiunto l’emigrato nei paesi di emigrazione.

Condizioni economiche per l’accesso al contributo

L’articolo 10, ultimo comma, stabilisce, come condizione per l’accesso al contributo di cui trattasi, la sussistenza di disagiate condizioni economiche. Si intende come tale la situazione economica in cui la famiglia del deceduto dispone di un reddito non superiore a quello indicato nell’allegata Tabella 1 comprendendo, oltre al reddito proprio, quello eventualmente derivante dalla successione ereditaria.

Tipologia dell’intervento ed entità del contributo

L’intervento consiste nel concorso delle spese sostenute e documentate per la traslazione della salma del lavoratore emigrato e del suo familiare deceduto all’estero, in un Comune del Piemonte.

L’entità del contributo è pari al 50% delle spese sostenute entro il limite massimo di 853 Euro per le salme traslate dai Paesi Europei e di 1.679 Euro per le salme traslate dai Paesi extra Europei.

ARTICOLO 11

FORMAZIONE PROFESSIONALE

La Regione si impegna ad assumere iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri che ai sensi dell’articolo 2 della presente legge sono equiparati agli emigrati, qualora si verificasse una consistente richiesta, tale da consentire l’organizzazione di corsi di formazione professionale di soggetti in “età attiva”. Saranno attivati corsi di riqualificazione professionale dedicati ai frontalieri espulsi dal mercato del lavoro e per i quali il medesimo offre nuovi inserimenti in attività con più alta specializzazione.

ARTICOLO 12

CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO, LA COSTRUZIONE O IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA

Per questo tipo di interventi si rimanda a quanto previsto dai bandi emessi annualmente dalla Giunta regionale - Assessorato all’Edilizia.

ARTICOLO 13

RISERVA ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI TIPO ECONOMICO E POPOLARE

Per favorire l’accesso alla prima abitazione agli emigrati rimpatriati in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come integrata e modificata dalla l.r. 22/2001, entro tre anni successivi alla data del loro rientro, è consentito presentare la richiesta per contributi o per l’assegnazione di un alloggio di tipo economico e popolare al Comune in cui risiedono usufruendo di un punteggio non inferiore a quello attribuito negli stessi bandi alle giovani coppie. A questo proposito, la l.r. 46/1995, articolo 2, lettera b) esonera i lavoratori emigrati, dal possedere la residenza anagrafica o dal documentare la propria attività lavorativa svolta nei Comuni compresi nell’ambito territoriale a cui si riferisce il bando al momento dell’istruttoria delle domande.

ARTICOLO 14

INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Soggetti beneficiari

1) Emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza in possesso della cittadinanza italiana, che abbiano maturato un periodo di permanenza all’estero non inferiore ai tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni.

2) Figli o coniuge superstite dei soggetti di cui al punto precedente.

Detti soggetti devono essere rientrati dall’estero definitivamente fissando la propria prima residenza in un Comune del Piemonte.

Condizioni economiche per l’accesso ai contributi

L’articolo 14 non prevede particolari situazioni economiche quali condizioni per l’accesso ai contributi.

Tipologia dell’intervento

Concessione di un contributo “una tantum” in conto capitale per investimenti finalizzati all’avvio di un’attività produttiva, in forma singola o in cooperativa, nei settori dell’Agricoltura, dell’Artigianato, del Commercio e del Turismo.

Nel caso di iniziative in forma cooperativa almeno l’80% dei soci deve avere le caratteristiche soggettive di cui al paragrafo precedente.

I contributi si riferiscono a:

* acquisizione di immobili da destinare all’attività: ristrutturazione degli stessi e possono anche riferirsi ad immobili avuti in locazione;

* acquisizione di arredi, macchinari ed attrezzature necessarie per l’avvio dell’attività

La l.r. 1/1987 prevede che i beni per i quali si richiede il contributo siano finalizzati all’avvio dell’attività (produttiva, commerciale, di servizio); l’esistenza di detta finalizzazione rappresenta una delle condizioni basilari per l’accoglimento della domanda.

Entità dei contributi

1) Per l’acquisizione e/o la ristrutturazione di immobili (terreni, fabbricati), il contributo è fissato nella misura del 30% del valore degli stessi o del costo della ristrutturazione, I.V.A. esclusa, e non può comunque superare la somma di 5.578 Euro

2) Per l’acquisizione di beni mobili (terreni, fabbricati), il contributo è fissato nella misura del 30% del valore degli stessi, I.V.A. esclusa, e non può comunque superare la somma di 2.841 Euro

I contributi relativi ai punti 1 e 2 possono cumularsi nei relativi limiti di spesa. Il contributo è concesso in un’unica soluzione a fronte della presentazione della documentazione comprovante l’avvenuta acquisizione dei beni in proprietà e/o l’avvenuta effettuazione della ristrutturazione.

Nel caso di beni acquisiti con il contratto di leasing, il contributo è determinato sulla base del valore del bene quale risulta dal contratto ed è erogato in un’unica soluzione a fronte dell’avvenuta dimostrazione del pagamento della prima rata del canone, - se inferiore o uguale a questo - o in più soluzioni, ciascuna non superiore al canone versato e fino alla concorrenza dell’entità del contributo se questa è superiore all’importo della rata e delle rate successive.

Cumulabilità

I contributi di cui all’articolo 14 sono cumulabili con le indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 10; sono altresì compatibili con l’eventuale contributo per le spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, ove sussistano le condizioni che ne costituiscano il presupposto.

ARTICOLO 15

INSERIMENTO SCOLASTICO

Allo scopo di assicurare l’inserimento nell’ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati rimpatriati, la Regione in concorso con i programmi nazionali e comunitari con Associazioni ed Enti che operano nel settore dell’istruzione, si impegna a promuovere, nel rispetto delle competenze dell’autorità scolastica, qualora se ne presenti la necessità, quanto segue:

a) corsi di recupero linguistico ed inserimento;

b) corsi di lingua italiana per cittadini italiani privi di rudimenti linguistici;

c) incontri, convegni, seminari, per gli operatori impegnati nelle attività di cui alle precedenti lettere a) e b).

d) corsi finalizzati al riconoscimento di titoli di studio acquisiti all’estero.

Per questi interventi non si prevedono spese dirette.

Corsi di lingua italiana per i nostri corregionali e i loro discendenti per la realizzazione dei quali si prevede una spesa di Euro 24.940,00.

ARTICOLO 16

SOGGIORNI, SCAMBI E TURISMO SOCIALE

La Regione Piemonte organizza autonomamente o in collaborazione con altre Regioni, soggiorni per giovani di origine piemontese e per anziani emigrati, in Piemonte. Per i giovani, in accordo con le Associazioni dei Piemontesi nel Mondo, si prevedono periodi di soggiorno organizzati con un calendario di visite guidate alle località più caratteristiche, momenti di arricchimento culturale e di conoscenza del sistema economico e produttivo della Regione. La scelta può favorire gruppi e Comunità che organizzano viaggi di conoscenza del Piemonte (della sua cultura e delle sue tradizioni) e della sua gente, oppure soggetti che partecipano a stage o concorsi indetti e/o coordinati dagli Uffici Regionali.

Gli anziani sono invece agevolati nel riavvicinamento ai propri congiunti e nell’incontro con le Autorità dei Comuni dai quali originariamente provengono.

a) Soggiorni culturali e viaggi di studio - formazione per figli e/o discendenti di emigrati Piemontesi.

Beneficiari

I figli ed i discendenti di emigrati Piemontesi aventi le caratteristiche di cui all’articolo 1 della l.r. 1/1987 in età compresa tra i 18 ed i 30 anni, che non abbiano già partecipato ad altri soggiorni.

Natura dell’intervento

Finalizzandolo alla conoscenza delle realtà e della storia regionale nelle ultime generazioni degli emigrati, la Regione provvede all’accoglimento dei giovani in idonee strutture ricettive (convitti, istituti, alberghi), alla copertura delle spese di viaggio agli oneri relativi alla loro eventuale assicurazione sanitaria valida per la durata del soggiorno, alle attività culturali, ricreative, turistiche che si svolgeranno durante la permanenza dei giovani nella nostra Regione, alle prestazioni professionali di guide ed animatori culturali. Può essere assunto altresì l’onere, per la partecipazione a ciascun soggiorno di soggetti di età superiore a quella dianzi riportata, purché anch’essi emigrati o figli e/o discendenti di emigrati Piemontesi con ruolo di “accompagnatori” in aggiunta al numero dei giovani autorizzati ad usufruire dell’iniziativa. Le relative spese possono essere assunte dalla Regione nella loro totalità oppure può essere prevista a carico dei partecipanti, (fatti salvi i casi di giovani appartenenti a nuclei familiari che versino in disagiate condizioni economiche, attestate dalle competenti autorità consolari) quando l’iniziativa assuma certa importanza sia per l’investimento economico che per quello formativo che sottende.

La Regione può inoltre assumere direttamente, con deliberazioni della Giunta regionale, e con l’assenso preventivo della Consulta regionale dell’Emigrazione, le spese per l’organizzazione di soggiorni da attuarsi in collaborazione con altre Regioni ed Enti locali.

Modalità di esecuzione

I soggiorni possono essere organizzati anche in collaborazione con Enti Locali e con le Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli degli emigrati piemontesi riconosciuti ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 1/1987.

Le scelte dei soggiorni da realizzarsi nel corso dell’anno sono determinate da criteri che tengono conto, per quanto possibile:

1) dell’avvicendamento dei Paesi di provenienza dei beneficiari;

2) delle esigenze manifestate dagli interessati per quanto concerne la scelta e le modalità dei progetti, nonché i periodi di svolgimento;

3) di una razionale selezione delle attività formative culturali ed integrative.

Nell’accoglimento delle richieste si tenderà a privilegiare i soggetti più meritevoli dal punto di vista del rendimento scolastico, e gli appartenenti a famiglie non abbienti dietro opportuna segnalazione da parte delle Associazioni/Federazione/Circoli dei piemontesi all’estero.

Gli Enti coorganizzatori, nel predisporre i programmi di soggiorno, devono prevedere alcune norme regolamentari che contemplino:

* regole generali di comportamento da tenersi dai giovani ospiti durante il loro soggiorno;

* provvedimenti disciplinari per i vari casi di inosservanza delle predette regole;

* risarcimento dei danni materiali eventualmente causati dai soggetti di cui sopra per comportamenti dolosi;

* risarcimento delle spese organizzative per le attività non realizzate per colpa imputabile agli utenti, ovvero maggiori spese sostenute per la stessa ragione;

* pagamento delle spese di carattere personale (telefonate, fax, e/o altro) da parte degli stessi.

Interventi per l’anno 2003

1) Delegazione di Piemontesi in visita al Piemonte;

2) borse di Studio tematiche su emigrazione;

3) prosecuzione “Concorso Storie di Migrazioni” III Edizione;

4) festa del Piemonte;

5) turismo sociale per gli emigrati di origine piemontese che abbiano compiuto il 55° anno di età e che non siano rientrati in Piemonte da almeno 10 anni e non necessitino di particolare assistenza durante la loro permanenza;

6) iniziative ulteriori inerenti a convegni e/o manifestazioni;

7) progetto ALPIP (America Latina Piemonte Politecnico) con Politecnico di Torino, CCIAA, Unioncamere, FederPiemonte, Unione Industriali, Fondazioni CRT e Boella;

8) turismo giovanile.

ARTICOLO 17

INIZIATIVE ED ATTIVITÀ CULTURALI

La Regione favorisce iniziative ed attività culturali dirette a conservare e tutelare tra gli emigrati ed i loro discendenti il valore dell’identità della terra d’origine e rinsaldare i rapporti culturali con il Piemonte. Le iniziative promosse o agevolate nei paesi di emigrazione, a favore delle collettività di origine piemontese, in particolare dei giovani discendenti dei Piemontesi emigrati sono volte a far conoscere la storia, la cultura, l’arte, le tradizioni e la realtà socio - economica del Piemonte e a favorire manifestazioni locali con incontri tra i nostri corregionali.

Interventi per l’anno 2003

1) Iniziative da realizzarsi a favore delle comunita ‘ piemontesi all’estero;

2) partecipazione a progetti predisposti da Enti pubblici e/o privati e/o l’Università di Torino;

3) partecipazione ad altre iniziative promosse da Enti pubblici e/o Privati;

4) promozione iniziative conseguenti al Primo Raduno dei Piemontesi d’Europa ed alla conferenza degli italiani nel mondo, con la realizzazione della Seconda Conferenza dei Piemontesi nel mondo da tenersi a Novara, secondo le intese assunte nel corso delle Prima Conferenza nella quale si individuò il criterio della turnazione delle sedi di svolgimento.

ARTICOLO 18

INFORMAZIONE

Con il Registro delle Associazioni la Regione ha acquisito ed acquisisce annualmente quegli elementi conoscitivi atti a fornire tutti quei dati quantificanti la consistenza delle Associazioni, le loro attività e le loro strutture.

Tramite l’apporto dell’attività editoriale delle Associazioni/Circoli/Federazioni che operano con carattere di continuità e specificità a favore degli emigrati piemontesi, l’Amministrazione regionale provvede alla diffusione ed alla conoscenza della legislazione regionale e della realtà economica, storica e sociale anche tramite l’invio di idonee pubblicazioni. Più volte all’anno provvede altresì alla diffusione tra le Comunità dei Piemontesi di materiale audiovisivo e di libri al fine di rinsaldare i rapporti culturali ed economici degli emigrati e dei loro discendenti con la terra di origine.

Interventi per l’anno 2003

1) Iniziative editoriali: Giornale informativo trimestrale “Piemontesi nel Mondo”. Prosieguo dell’iniziativa ed aggiornamento dell’indirizzario;

2) acquisto volumi o pubblicazioni;

3) Proseguimento dell’iniziativa finalizzata alla costituzione rete supporto informatico presso Federazioni/Associazioni/Circoli/Comunità piemontesi all’estero - gestione sito web per informazioni ad associazioni - Eventuale ulteriore potenziamento del sito “Piemontesinelmondo.it”.

ARTICOLO 19

ATTIVITÀ PROMOZIONALE IN ITALIA ED ALL’ESTERO

La Regione Piemonte individua le linee di attività promozionali sulla base di:

a) iniziative che emergono in seno alla Consulta regionale dell’Emigrazione;

b) iniziative proposte dai soggetti riconosciuti ai sensi della l.r. 1/1987.

Le iniziative dovranno essere coordinate con le iniziative di promozionalità di competenza della Giunta regionale e degli altri settori regionali.

In base agli accordi tra la Regione ed il Centro Estero delle Camere di Commercio Piemontesi a quest’ultimo, compete un ruolo importante nell’esame dei progetti che provengono dalle nostre Associazioni all’estero e nella definizione dei programmi di promozione del Settore Affari Internazionali e Comunitari e della Regione in genere, e delle priorità d’intervento.

Interventi per l’anno 2003

1) Tournée all’estero di Gruppi Folcloristici in occasione di manifestazioni di grande respiro culturale direttamente collegati all’emigrazione;

2) realizzazione volumi e/o documentari informativi sull’emigrazione piemontese riferita ai paesi del mondo ove questa si è diretta;

3) prosecuzione degli incontri - scambio (istituzionali, economico-produttivi e sociali) della Comunità piemontese con le Comunità Piemontesi residenti in Australia, Argentina, Brasile, Canada, Stati Uniti, ed Europa anche in collaborazione con il Consiglio regionale;

4) Incontri con le Comunità dei Piemontesi d’Europa e del Mondo;

5) Convegno sul Frontalierato;

6) 2 a Conferenza dei Piemontesi nel Mondo.

ARTICOLO 20

DIPLOMI DI BENEMERENZA A EMIGRATI

La Giunta regionale, sentito il parere dell’Ufficio di Presidenza della Consulta regionale dell’Emigrazione, può conferire ogni anno diplomi di benemerenza agli emigrati piemontesi che hanno onorato il nome del Piemonte nel mondo per un periodo di emigrazione non inferiore a 20 anni complessivamente.

Spese ulteriori

Ulteriori iniziative in attuazione della l.r. 1/1987 possono essere realizzate dall’Amministrazione Regionale anche in collaborazione con la Federazione delle Associazioni dei Piemontesi nel Mondo.

ARTICOLO 21

STUDI, INDAGINI, RICERCHE

Sono previste eventuali collaborazioni con l’Università di Torino, le Province Piemontesi Comuni ed Enti per meglio conoscere i fenomeni migratori e per ottenere un quadro completo dell’emigrazione piemontese nel mondo. E’ di particolare interesse poi, favorire la conoscenza del ruolo avuto dalle donne piemontesi emigrate nelle attività imprenditoriali, culturali, scientifiche e sociali. A tal fine appare utile affidare ad istituti di ricerca, già esperti della materia, l’avvio di un’indagine in tal senso.

ARTICOLO 22

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/FEDERAZIONI/CIRCOLI

Associazioni/Federazioni/Circoli riconosciuti

Le Associazioni, le Federazioni, i Circoli aventi le caratteristiche ed i requisiti di cui all’articolo 22 sono inserite, a domanda, in apposito Registro, costituito presso il Servizio Regionale competente.

Nel registro sono iscritte in sezioni separate, tre tipologie diverse di soggetti:

1) Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che svolgono attività a favore degli emigrati in genere;

2) associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che svolgono attività specificatamente a favore degli emigrati piemontesi;

3) associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che svolgono attività a favore degli immigrati dalle altre Regioni d’Italia in Piemonte.

Ammissione e determinazione dei contributi

I contributi destinati allo svolgimento di specifiche attività di cui all’articolo 22, comma 3, sono concessi alle Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli iscritti nel Registro di cui al punto precedente. I contributi non hanno carattere di periodicità e generalità, ma sono concessi di volta in volta all’Associazione richiedente ed in relazione allo svolgimento di specifiche iniziative individuate dalla legge , e cioè:

1) alle Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che operano a favore degli emigrati per le iniziative aventi contenuto e finalità corrispondenti a quanto stabilito negli articoli 16, 17 e 18;

2) alle Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli di immigrati in Piemonte dalle altre Regioni d’Italia aventi contenuto e finalità analoghe a quelle indicate dall’articolo 17.

Le Associazioni (Federazioni o Circoli) che intendono essere ammessi a contributo, devono presentare al Settore Affari Internazionali e Comunitari, il piano complessivo delle attività che intendono svolgere nel corso dell’anno, individuando le priorità delle iniziative stesse; annesso al Programma di quest’ultima deve esserci, quale elemento indispensabile, la relativa quantificazione economica.

L’ammissione al contributo è oggetto di determinazione del Responsabile del Settore Affari Internazionali e Comunitari, sentito il parere della Consulta Regionale dell’Emigrazione a seguito di debita domanda presentata dall’Associazione, Federazione, Circolo interessato e corredata dalla documentazione illustrante l’iniziativa e le previsioni di spesa, il tutto riassunto in uno specifico “Programma di Attività”. La concessione del contributo può essere revocata, e quindi successivamente recuperata, se:

a) l’iniziativa non viene realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione;

b) vengono accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese;

c) la documentazione presentata a giustificazione dell’iniziativa per la quale si è richiesto ed ottenuto il contributo non presenta i requisiti ampiamente illustrati in precedenza ed i soggetti cui compete detta presentazione non hanno provveduto, dopo regolare sollecito da parte del Settore Affari Internazionali e Comunitari, ad ottemperare a quanto previsto dal presente programma.

L’inosservanza delle norme, previste dalla l.r. 1/1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e dal presente regolamento, e la diversa destinazione dei fondi comportano l’esclusione dai contributi negli esercizi successivi.

Prospetto indicativo delle modalità di copertura della spesa relativa all’attuazione del “Programma 2003 - gestione legge regionale 9 gennaio 1987 n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori) e successive modificazioni”, all’interno del Bilancio di previsione 2003.

La seguente Tabella diversifica gli stanziamenti delle singole UPB e dei capitoli concernenti l’emigrazione.



UPB    CAPITOLO    DENOMINAZIONE    2003

S1041
“Gabinetto Presidenza della Giunta
Affari Internazionali e Comunitari”    11892    Spese dirette per il finanziamento
        degli interventi in materia di
        movimenti migratori     Euro 481.000,00

S1041
“Gabinetto Presidenza della
Giunta Affari Internazionali e Comunitari”    11990    Interventi in materia di movimenti
        migratori      Euro 268.000,00

S1042
Gabinetto Presidenza della Giunta Affari
Internazionali e Comunitari”    20570    Interventi per l’incentivazione
        dell’attività produttiva degli emigrati
        che rientrano     Euro 10.330,00



La seguente tabella riporta gli importi indicativi per l’anno 2003 suddivisi per i diversi ambiti di intervento previsti dalla l.r. 1/1987



L.R. 1/1987 artt.    importo    UPB    Capitoli

Art. 10    Euro 51.645,00    S1041    11990
Art. 14    Euro 10.330,00    S1042    20570
Art. 15    Euro 24.940,00    S1041    11892
Artt. 16, 22    Euro 103.291,00    S1041    11990
Art. 16    Euro 57.596,00    S1041    11892
Art. 17    Euro 51.646,00    S1041    11892
Art. 18    Euro 54.130,00    S1041    11892
Art. 19    Euro 163.034,00    S1041    11892
Art. 22    Euro 113.064,00    S1041    11990
Artt. 16, 17, 18, 19, 20    Euro 130.000,00    S1041    11892

N.B. Per l’articolo 21 è possibile provvedere con i fondi previsti dal Bilancio Regionale sull’UPB 5991 “Affari Istituzionali Processo di delega ” cap. 10870: Incarichi e Consulenze (art. 24 l.r. 1/1987).



Allegato 1/2

TABELLA 1

Determinazione delle “disagiate condizioni economiche” al fine dell’applicazione dell’articolo 10 (lettera a), della l.r. 1/1987.

LIMITI DI REDDITO

n. componenti      reddito annuale
nucleo familiare    per nucleo
1     8.424 Euro
2    11.879 Euro
3    14.203 Euro
4    17.069 Euro
5    17.328 Euro
6    23.034 Euro
7    24.842 Euro

TABELLA 2

Determinazione dello “stato di bisogno” al fine dell’applicazione dell’articolo 10 (lettera b), della l.r. 1/1987.

LIMITI DI REDDITO

n. componenti      reddito annuale
nucleo familiare    per nucleo
1     7.505 Euro
2     9.271 Euro
3    11.048 Euro
4    12.834 Euro
5    13.836 Euro
6    15.845 Euro
7    24.821 Euro

(omissis)