Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 40 del 2 / 10 / 2003

Regione Piemonte - Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e spettacolo - Settore Spettacolo

Legge regionale 15 luglio 2003 n. 17 - Premio per la valorizzazione delle espressioni artistiche in strada - Bando di concorso per l’anno 2004

Art. 1

1. Nel quadro delle finalità della Legge regionale 15 luglio 2003 n. 17 “Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada” la Regione Piemonte istituisce i seguenti premi:

a) cinque premi annuali, definiti in Euro 50.000,00 ciascuno, a favore di Comuni piemontesi che abbiano promosso e sostenuto espressioni artistiche in strada;

b) cinque premi annuali, dell’importo di Euro 5.000,00 ciascuno, a favore di artisti singoli o in gruppo che operino in modo organizzato o a cappello e che si siano distinti per particolare bravura.

Art. 2

1. I soggetti candidati all’assegnazione dei premi previsti dalla legge regionale devono svolgere, realizzare o sostenere attività artistiche in strada che rappresentino occasione di “valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di ricerca e sperimentazione dei linguaggi, di scambi di proposte con vari profili culturali, di confronto di esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di rappresentazione di attività frutto di geniale ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica”.

Art. 3

1. Le richieste di partecipazione al concorso devono essere presentate o inviate mezzo posta raccomandata entro il 28 febbraio 2004 a Regione Piemonte, Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo, Settore Spettacolo - Via Meucci 1 - 10121 Torino (tel. 011.4324391 - 011.4324075 - fax 011.4325379).

2. Le richieste devono pervenire in busta chiusa e sigillata recante sul dorso la scritta “Premio per la valorizzazione delle espressioni artistiche in strada - Sezione A Comuni piemontesi” o “Sezione B - Artisti”.

3. Le istanze devono essere presentate utilizzando gli specifici moduli di domanda reperibili presso il sito internet www.regione.piemonte.it/spettacolo, cui deve essere allegata la documentazione ivi indicata, pena la non ammissibilità dell’istanza.

Art. 4

1. I premi vengono assegnati entro il 31 maggio 2004 da una Commissione giudicatrice, il cui giudizio è insindacabile.

Sezione A

Premio ai Comuni piemontesi

Art. 5

1. Sono ritenute ammissibili le candidature avanzate da Comuni singoli o associati che nel corso dell’anno 2003 abbiano realizzato, in forma diretta o tramite affidamento di incarico ad altro soggetto, manifestazioni, raduni, festival e rassegne di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esibite in spazi all’aperto con libero accesso al pubblico.

Art. 6

1. Vengono considerati elementi salienti e qualificanti, che costituiscono requisiti prioritari e preferenziali per l’assegnazione dei premi:

1) l’inserimento della manifestazione all’interno di un più generale progetto di recupero urbano, di rivalutazione del patrimonio storico-architettonico e di sviluppo del turismo culturale;

2) la definizione di linee progettuali caratterizzate in particolare da:

a) rivalutazione di forme espressive e artistiche proprie del patrimonio storico-culturale del Piemonte;

b) sperimentazione di nuove forme espressive, in particolare di carattere multidisciplinare;

3) la realizzazione di un programma di iniziative che contempli, a latere delle attività di spettacolo o artistiche, attività quali seminari, incontri, laboratori per le scuole, i giovani, la cittadinanza; vengono altresì tenute in considerazione ulteriori iniziative realizzate nel corso dell’anno che siano propedeutiche o comunque coerenti con la manifestazione principale;

4) la realizzazione di un programma di ospitalità che si contraddistingua per il suo carattere internazionale, europeo o nazionale.

Art. 7

1. Con riferimento alla specificità geografica e tipologica dei soggetti, i premi vengono assegnati tenendo conto dei seguenti criteri di ripartizione

1) i premi sono assegnati tenendo conto di un’adeguata diffusione e distribuzione sul territorio regionale;

2) un premio viene assegnato a una Comunità Montana o Collinare o, in sua assenza, a un Comune facente parte di una Comunità Montana o Collinare;

3) gli altri quattro premi vengono assegnati tenendo conto delle indicazioni di cui al punto 1), valutando i programmi e le attività realizzate e il relativo impegno economico in corrispondenza con la dimensione demografica e organizzativa dei Comuni candidati.

Art. 8

1. I soggetti cui viene assegnato il premio devono presentare, entro il 28 febbraio 2005, uno specifico e dettagliato rendiconto che documenti l’impiego del fondo di Euro 50.000,00, che può essere utilizzato per finanziare la successiva edizione della manifestazione oggetto del premio, ivi compresa l’istituzione di premi per gli artisti che vi prenderanno parte, per realizzare ulteriori iniziative che abbiano come tema le attività artistiche in strada, nonchè per acquistare arredi, attrezzature e strutture volte a favorire le attività artistiche e di spettacolo all’aperto.

2. La mancata presentazione del rendiconto nei termini sopra indicati comporta la non ammissibilità al bando per gli anni successivi.

Sezione B

Premio agli artisti

Art. 9

I premi vengono assegnati secondo la seguente articolazione:

1) due premi vengono riservati a giovani artisti con età inferiore ai 30 anni alla data di scadenza per la presentazione delle candidature;

2) due premi sono attribuiti ad artisti singoli o associati che presentino un curriculum di almeno tre anni di attività documentabile;

3) la Giuria ha facoltà di assegnare uno dei premi di cui al punto precedente ad un artista, associazione, ente o istituzione che si sia distinto nel tempo per il particolare valore sociale e culturale della propria opera. L’attribuzione del premio prescinde dalla presentazione di una specifica candidatura.

Art. 10

1. Costituiscono elementi preferenziali nella valutazione delle candidature degli artistii seguenti requisiti:

1) specifico curriculum formativo;

2) realizzazione o partecipazione a significative e radicate iniziative sul territorio regionale;

3) partecipazione a festival o incontri di carattere internazionale, europeo o nazionale;

4) significativo curriculum di attività collaterali a quella propriamente artistica (realizzazione di stages e laboratori per scuole, enti pubblici, istituzioni, pubblicazioni, ecc.);

5) curriculum artistico le cui linee essenziali siano contraddistinte in particolare da:

a) rivalutazione di forme espressive e artistiche proprie del patrimonio storico-culturale della regione di appartenenza;

b) sperimentazione di nuove forme espressive, in particolare di carattere multidisciplinare.

(bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 65-10498 del 22.09.2003).