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Bollettino Ufficiale n. 40 del 2 / 10 / 2003

Codice 12.4
D.D. 5 settembre 2003, n. 174

Attuazione DGR n. 45 - 10353 del 2 settembre 2003 - L.R.n. 8 agosto 2003 n. 22. Anticipazione a favore degli agricoltori piemontesi che hanno provveduto a distruggere i campi di mais contenenti piante nate da seme risultante contaminato da OGM a seguito di provvedimento dell’autorità competente

La L.R. 8 agosto 2003 n. 22 prevede l’anticipazione a favore degli agricoltori piemontesi che hanno provveduto a distruggere i campi di mais contenenti piante nate da seme risultante contaminate da OGM a seguito di provvedimento dell’autorità competente;

visto che l’erogazione del finanziamento è soggetta alla richiesta degli aventi diritto;

viste le disposizioni di merito di cui alla D.G.R. n. 45 - 13353 del 2 settembre 2003;

visto che con la stessa D.G.R. n. 45 - 13353 del 2 settembre 2003 è stato stabilito, tra l’altro, di definire lo schema di domanda di anticipazione;

Tale schema è allegato e fa parte integrante della presente determinazione;

vista la necessità di adottare procedure per la presentazione delle domande, il controllo e la liquidazione dei danni;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01;

visto l’art. 22 della L.R. 51/97

in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale mediante la normativa specificata in premessa;

determina

1. È adottato l’allegato modello di richiesta di anticipazione per i campi di mais OGM distrutti, che fa parte integrante della presente determinazione e che è inserito e scaricabile dal sito Internet della Regione Piemonte;

2. sono adottate le seguenti procedure;

- le domande devono essere inviate con Raccomandata Ricevuta di Ritorno all’ASL competente per territorio, indicando sulla busta “contiene richiesta anticipazione della Regione Piemonte per campi di mais OGM distrutti”;

L’ASL entro cinque giorni trasmette alla Regione Piemonte, Direzione n. 12 “Sviluppo dell’Agricoltura” - Settore 12.04 “Servizi di Sviluppo Agricolo”, le richieste con la necessaria conferma delle superfici distrutte;

- la Direzione Sviluppo dell’Agricoltura, Settore Servizi di Sviluppo Agricolo, entro i cinque giorni successivi al ricevimento delle domande, da parte delle ASL, provvede alla liquidazione delle somme spettanti per i danni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Filippo D’Onofrio