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Bollettino Ufficiale n. 40 del 2 / 10 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Novara

Determina 2003/3058. T.U. 11.12.1933 n. 1775, L. 36/94, L.R. 5/94, D.P.R. 18.2.1999 n. 238, D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/r. Autorizzazione provvisoria alla continuazione delle derivazioni delle acque che hanno assunto natura pubblica

Il Responsabile

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 1l.12.1933, n. 1775 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4 relativi rispettivamente alle categorie di utenze che possono derivare e utilizzare acqua pubblica, alle utenze che hanno titolo per potere presentare domanda di riconoscimento ed a quelle che possono invece presentare domanda di concessione preferenziale qualora le acque utilizzate, non comprese negli elenchi delle acque pubbliche, siano successivamente incluse in elenchi suppletivi;

Vista la Legge 5.1.1994 n. 36 con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- art. 1: “Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà”;

- art. 34: “Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell’articolo 1 comma 1, della presente legge, è fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa”;

Visto il D.P.R. 18.2.1999 n. 238, “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche” con il quale e stata data piena operatività al principio di cui all’art. 1 della L. 36/1994, disponendo che “appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, fatta eccezione per le acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne e fermo restando che la sola raccolta delle acque in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o singoli edifici è libera e non è soggetta a licenza o concessione di derivazione”;

Vista la L.R. 9.8.1999 n. 22 “Norme per la standardizzazione delle informazioni sulle opere connesse all’uso dell’acqua e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo delle utenze di acqua pubblica prorogate dalla legge regionale 29 novembre 1996, n.88";

Visto il D.Lgs. 11.5.1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18.8.2000 n. 258 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernete il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, contenente tra l’altro disposizioni volte a garantire nel provvedimento di concessione preferenziale il rilascio del deflusso minimo vitale e le prescrizioni necessarie ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico;

Vista la L.R. 26.4.2000 n. 44 e s.m.i. “Disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs 31.3.1998 n. 112 - Conferimento di funzioni di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15.3.1997 n. 59", che all’art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative alla ”gestione del demanio idrico relativo all’utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ___";

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 7.4.2000 n. 3/LAP avente ad oggetto “Adempimenti relativi alle domande di riconoscimento o concessione delle preesistenti utenze di acque sotterranee per usi diversi da quelli domestici”, ove viene indicato che “Sono valide le istanze presentate ai sensi degli artt. 1 e 34 della L. 36/1994 ancorché pervenute prima del 10.8.1999";

Vista la L.R. 29.12.2000 n. 61 “Disposizioni per la prima attuazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 in materia di tutela acque”, con particolare riferimento all’art. 2 “Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque”;

Visto il D.P.G.R. 5.3.2001, n. 4/R. “Regolamento regionale recante: Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica”, che disciplina, in attuazione della L.R. di cui al punto precedente, i procedimenti per il rilascio delle concessioni preferenziali e di riconoscimento di antico diritto delle utilizzazioni di acque di cui al citato D.P.R. 238/1999;

Vista la L. 28.12.2001 n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge Finanziaria 2002), che all’art. 52 comma 73 ha modificalo l’art. 23 comma 6 bis del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152, riaprendo il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale al 30 giugno 2002;

Vista la L. 27.12.2002 n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge Finanziaria 2003), che all’art. 19 comma 5 ha sostituito all’art. 52 comma 73 bis della L. 28.12.2001 n. 448, le parole “30 giugno 2002" con le seguenti ”30 giugno 2003", spostando così il termine di presentazione delle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale al 30 giugno 2003;

Considerato che, ai sensi del citato D.P.G.R. 4/R 2001 potevano presentare domanda di concessione preferenziale, limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente utilizzata e con esclusione di qualunque concorrente, coloro che utilizzavano al 10 agosto 1999 acque non iscritte nell’elenco delle acque pubbliche;

Considerato che, ai sensi del citato D.P.G.R. 4/R 2001 potevano presentare domanda di riconoscimento di antico diritto, con esclusione di qualunque concorrente, coloro che rientravano nelle ipotesi di cui all’art. 1 comma 3 del D.P.G.R. medesimo;

Considerato che, ai sensi dell’art. 93 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, l’utilizzazione da parte del proprietario del fondo delle acque sotterranee captate tramite pozzi o sorgenti per usi domestici è libera e non è pertanto soggetta a riconoscimento o a concessione preferenziale;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/00, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli enti pubblici;

Ai sensi dell’art. 2 comma 4 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R.

determina

di autorizzare in via provvisoria la continuazione delle utilizzazioni d’acqua da parte dei soggetti richiedenti compresi nell’elenco “Allegato A”, costituente parte integrante del presente provvedimento, riferiti a n 74 domande di concessione preferenziale e riconoscimento di antico diritto, per un totale di n. 126 punti di prelievo, di cui n. 9 da acque superficiali, n. 97 da pozzi, n. 8 da sorgenti, n. 11 da fontanili e n. 1 da trincea drenante, nei limiti e secondo le modalità indicate dai richiedenti e fatti salvi i diritti di terzi;

di dare comunicazione al richiedenti dell’avvio del procedimento di rilascio della concessione preferenziale o del riconoscimento di antico diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90, mediante la pubblicazione del presente provvedimento con il relativo elenco “Allegato A”, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, cosi come previsto dall’art. 2 comma 4 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R;

di trasmettere alla Regione Piemonte, al fine della riscossione del canone demaniale provvisorio, decorrente dal 10.8.1999, copia del presente provvedimento con relativo elenco “Allegato A”, entro 30 (trenta) giorni dalla sua adozione, sia in forma cartacea, sia su supporto informatizzato, secondo le specifiche tecniche stabilite dall’Amministrazione Regionale, cosi come previsto dall’art. 2 comma 5 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R;

di trasmettere altresì copia del presente provvedimento con relativo elenco “Allegato A”, agli Enti ed Organismi individuati nel Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, secondo le modalità ed i tempi in esso fissati;

di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata al 3° Settore Dipartimentale - Unità Autorità d’Ambito Gestione delle Risorse Idriche.

Il Responsabile
Giuseppe Grappone

Novara, 17 settembre 2003

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