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Bollettino Ufficiale n. 40 del 2 / 10 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Pavarolo (Torino)

Statuto comunale (Delibera del Consiglio Comunale n.38 del 10/12/99 )

INDICE

CAPO I - I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - Il Comune

ART. 2 - Il territorio

ART. 3 - La sede

ART. 4 - L’Albo Pretorio

ART. 5 - Lo Stemma e il Gonfalone

ART. 6 - I beni comunali

ART. 7 - I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia di associazione.

CAPO II - FUNZIONI, COMPITI, PROGRAMMAZIONE

ART. 8 - Le funzioni del Comune

ART. 9 - I servizi pubblici locali

ART. 10 - I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

ART. 11 - La programmazione

CAPO III - FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 12 - La valorizzazione e la promozione della partecipazione

ART. 13 - La valorizzazione delle associazioni

ART. 14 - La partecipazione alla gestione dei servizi sociali

ART. 15 - Gli organismi di partecipazione

ART. 16 - Le situazioni giuridiche soggettive

ART. 17 - Le iniziative e le proposte popolari

ART. 18 - Le istanze, le proposte e le petizioni

ART. 19 - Il referendum consultivo

CAPO IV - FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL’INFORMAZIONE ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 20 - Il diritto di informazione e di accesso

CAPO V - GLI ORGANI DEL COMUNE

SEZIONE I - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 21 - Gli organi del Comune

ART. 22 - Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio comunale

ART. 23 - La rimozione e la sospensione degli amministratori

ART. 24 - La responsabilita’ degli amministratori

ART. 25 - Il consiglio comunale

ART. 26 - I consiglieri comunali

ART. 27 - I diritti e i poteri dei Consiglieri Comunali

ART. 28 - Le competenze del Consiglio comunale

ART. 29 - I gruppi consiliari

ART. 30 - Le commissioni del consiglio

ART. 31 - Convocazione del Consiglio - Sessioni

ART. 32 - Presidenza e svolgimento delle sedute consiliari

ART- 33 - Votazioni

ART. 34 - Verbalizzazione

ART. 35 - Pubblicazione e controllo delle deliberazioni

SEZIONE II - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 36 - La composizione della Giunta Comunale

ART. 37 - L’elezione della Giunta Comunale - durata in carica - decadenza

ART. 38 - Le competenze della Giunta Comunale

ART. 39 - Presidenza e svolgimento delle sedute della Giunta

ART. 40 - Deliberazioni della giunta

ART. 41 - Verbalizzazione

SEZIONE III - IL SINDACO

ART. 42 - Le competenze del Sindaco

ART. 43 - Attribuzioni di amministrazione

ART. 44 - Attribuzioni di vigilanza

ART. 45 - Attribuzioni di organizzazione

ART. 46 - Il Vice-sindaco

ART. 47 - Deleghe agli Assessori

ART. 48 - La mozione di sfiducia, la revoca e la sostituzione

CAPO VI - GLI ORGANI NON ELETTIVI - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 49 - Il Segretario Comunale

ART. 50 - L’organizzazione degli Uffici e del personale

ART. 51 - La responsabilita’ del Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi

ART. 52 - Collaborazioni esterne

ART. 53 - La revisione economica - finanziaria

CAPO VII - I SERVIZI PUBBLICI

ART. 54 - I servizi pubblici locali

ART. 55 - L’istituzione dei servizi sociali

ART. 56 - Le aziende speciali

ART. 57 - Le altre forme di gestione dei servizi pubblici

CAPO VIII - FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI PAVAROLO E PROVINCIA DI TORINO

ART. 58 - I principi di collaborazione tra Comune di Pavarolo e Provincia di Torino

ART. 59 - La collaborazione alla programmazione

ART. 60 - La collaborazione tra comune di Pavarolo e Provincia di Torino per l’attivita’ dei circondari provinciali

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 61 - Le norme della finanza e della contabilita’

ART. 62 - Bilancio comunale

ART. 63 - Rendiconto della gestione

ART. 64 - La deliberazione dello Statuto

ART. 65 - L’entrata in vigore

ART. 66 - La revisione dello Statuto

CAPO I
I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
IL COMUNE

1. Il Comune di Pavarolo e’ Ente Locale autonomo, che rappresenta tutta la comunita’ residente sul proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune e’ ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3. Il Comune ha autonomia statutaria,normativa,organizzativa ed amministrativa, nonche’ autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri Statuti e Regolamenti e delle Leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune e’ titolare di proprie funzioni politiche, normative, di governo e amministrative, localizzate nel proprio territorio. Esercita altresì, secondo le Leggi dello Stato e della Regione Piemonte, le funzioni da essi attribuite o delegate, secondo il principio di sussidiarieta’. Circa gli interessi di cui non ha la disponibilita’, ha poteri di esternazione e di rappresentanza nei confronti degli organi degli altri livelli di governo e di amministrazione ai quali e’ attribuito, per legge, il potere di provvedere al soddisfacimento.

5. Il Comune esercita le funzioni di cui e’ titolare mediante i propri organismi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge. Nell’ambito delle competenze stabilite dalla Legge, il Comune concorre a determinare l’applicazione delle politiche dell’Unione Europea a livello regionale ed a gestire le connesse funzioni amministrative.

6. Il Comune puo’ attuare un decentramento di funzioni e di attivita’ mediante l’istituzione di frazioni e adottando allo scopo appositi regolamenti di funzionamento.

7. Il Comune ha personalita’ giuridica, puo’ proporre azioni e puo’ stare in giudizio per la difesa dei propri diritti.

Art. 2
Il Territorio

1. Il territorio del Comune di Pavarolo e’ costituito dai terreni compresi nelle mappe catastali dal n. 1 al n. 7 , e confina, a nord con i Comuni di Castiglione Torinese e Gassino Torinese, ad est con il Comune di Montaldo, a sud con la citta’ di Chieri, ad Ovest con il Comune di Baldissero Torinese 2. 2. La circoscrizione territoriale del Comune puo’ essere modificata con Legge della Regione Piemonte.

Art. 3
La sede

1. Il Comune di Pavarolo ha sede in Via Barbacana n. 2 ,nel Palazzo Civico; la sede e’ fissata con l’approvazione dello Statuto e puo’ essere spostata con delibera del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta Municipale, il Consiglio Comunale e le Commissioni, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

Art. 4
L’Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua, nel Palazzo Civico o al suo esterno, apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilita’ l’integrita’ e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Comunale cura l’affissione degli atti di cui al I° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 5
Lo Stemma e il Gonfalone

1. Lo stemma del Comune di Pavarolo, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 4 maggio 1983, e’ d’argento bordato di rosso, tagliato da una sbarra divisa pure di rosso caricata da sete stelle di cinque raggi (6 d’argento e la settima d’oro). Il primo ad una torre campanaria con orologio al naturale, finestrata di nero e aperta del campo. Il secondo ad un leone di oro rampante e tenente con le branche anteriori una spiga. Sotto lo scudo su un cartiglio rosso la legenda “Amicitia et concordia sempiterne regnant”. Ornamenti esteriori da Comune.

2. Il gonfalone del Comune di Pavarolo, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 4 maggio 1983, e’ costituito da un drappo bianco riccammente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Pavarolo. Le parti di metallo ed i cordone saranno argentati. L’asta verticale sara’ ricoperto di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sara’ rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri colorati dai colori nazionali frangiati d’argento.

3. L’uso dello stemma e del gonfalone e la loro riproduzione per fini non istituzionali sono vietati.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si puo’ esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

Art. 6
I beni comunali

1. I beni comunali del Comune di Pavarolo si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

2. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

Art. 7
I principi di azione, di liberta’, di eguaglianza,solidarieta’,di giustizia di associazione

1. Il Comune di Pavarolo fonda la propria azione sui principi di liberta’ di eguaglianza, di solidarieta’ e di giustizia indicati dalla Costituzione della Repubblica e concorre a rimuovere gli ostacali di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Il Comune opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3. Il Comune riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si valorizza la personalita’ umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle istituzioni della Comunita’ Locali e favorisce lo sviluppo delle Associazioni democratiche, come pure riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con lo loro strutture organizzative.

CAPO II
FUNZIONI, COMPITI, PROGRAMMAZIONE

Art. 8
Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune di Pavarolo tutte le funzioni amministrative che riguardano la sua popolazione ed il suo territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico , salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge dello Stato o della Regione Piemonte, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento che di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia di Torino.

3. In particolare il Comune svolge le seguenti funzioni amministrative: a) pianificazione territoriale della sua area territoriale; b) viabilita’, traffico e trasporti; c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell’ambiente; d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti; e) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale; f) servizi nei settori: sociale, sanita’ scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani; g) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunita’ ed al suo sviluppo economico e civile; h) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Art. 9
I servizi pubblici locali

1. Il Comune di Pavarolo, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attivita’ svolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunita’ locale.

2. Il Comune puo’ gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: - in economia; - in concessione a terzi; - a mezzo di azienda speciale; - a mezzo di istituzione; - a mezzo di societa’ per azioni o a responsabilità limitata; - a mezzo di consorzio con altri comuni; - a mezzo di eventuali altre tipologie previste o determinate dalla legge;

Art. 10
I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune di Pavarolo gestisce per delega dello Stato i servizi: elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con Legge, che regoli anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al comune e vengono affidate dal Sindaco, ove occorra, le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nell’ambito del suo territorio, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

Art. 11
La programmazione

1. Il Comune di Pavarolo assume la politica di programmazione coordinata con la Regione Piemonte , con la Provincia di Torino e con gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attivita’; attua il programma di sviluppo economico ed i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.

2. Il comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle Associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Il comune opera con la politica del Bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

CAPO III
FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 12
La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1. Il comune di Pavarolo valorizza le libere forme associative e promuove gli organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale.

2. Il Comune stimola, promuove e coordina le iniziative di volontariato , purche’ riconosciute utili ai fini sociali e collettivi.

Art. 13
La valorizzazione delle associazioni

1. La valorizzazione delle libere forme associative puo’ avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprieta’ del comune, previe apposite convenzioni volte a favorire lo sviluppo socio economico, politico e culturale della comunita’.

2. Le libere Associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta presentando , oltre la domanda , anche lo Statuto con l’atto costitutivo ed il programma operativo nelle forme regolamentari.

3. Una apposita commissione del Consiglio valutera’ i requisiti previsti dal regolamento circa la natura del sostegno, che l’amministrazione vorra’ disporre con delibera della Giunta stessa.

Art. 14
La partecipazione alla gestione dei servizi sociali

1. Il Comune di Pavarolo , ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, puo’ costituire un’istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.

2. La gestione di tali istituzioni puo’ essere affidata anche ad Associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunuale.

3. La gestione puo’ altresi’ avvenire con la partecipazione a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione designati dal Comune di Pavarolo e con la minoranza dei restanti membri, designata dalle Associazioni, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del Regolamento.

4. In caso di costituzione di apposita “Istituzione per i servizi sociali” la nomina e la revoca degli Amministratori e cioe’ Consiglio di amministrazione, Presidente ed eventuale Direttore, al quale compete la responsabilita’ gestionale , spettano al Consiglio Comunale.

5. Lo Statuto e il Regolamento dell’istituzione determinano funzioni e competenze degli organi nonche’ i criteri ed i requisiti di funzionamento.

Art. 15
Gli organismi di partecipazione

1. Il comune di Pavarolo puo’ adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l’interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative Associazioni formali nonche’ dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l’Amministrazione vorra’ loro sottoporre.

4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto.

Art. 16
Le situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune di Pavarolo riconosce e tutela il diritto di partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi che possano incidere su situazioni giuridiche soggettive, ai sensi della Leggi 142/90 e 241/90.

2. L’avvio dei procedimenti deve essere notificato ai soggetti di cui l’art. 7 della Legge n. 241/90 , i quali (unitamente ai soggetti di cui l’art. 9 della medesima Legge) hanno diritto di partecipare al procedimento stesso, secondo le procedure previste dalla gia’ citata Legge.

3. La partecipazione al procedimento amministrativo sara’ disciplinata dal Regolamento che il Comune approvera’, nel rispetto della gia’ citata legge 241/90.

4. Il Comune dara’ motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell’Amministrazione.

5. Tutti coloro che , per qualsiasi ragione, si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di Legge.

Art. 17
Le iniziative e le proposte popolari

1. Tutti i cittadini aventi diritto di voto per l’elezione della Camera dei Deputati hanno facolta’ di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il Comune di Pavarolo garantisce il loro tempestivo esame, entro 20 giorni dalla ricezione in Segreteria, da parte di un’apposita Commissione del Consiglio Comunale, che si pronuncerà entro 60 gg. dalla ricezione della proposta.

Art. 18
Le istanze, le proposte e le petizioni

1. La presentazione di istanze, proposte e petizioni, sia singole che associate, deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Pavarolo; istanze, proposte e petizioni debbono contenere chiaramente l’oggetto della richiesta, che in ogni caso deve essere di competenza giuridica del Comune stesso.

2. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni debbono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di Legge a pena di inammissibilita’

3. Alle istanze, proposte e petizioni che siano state ammesse, esaminate e decise, e’ data risposta scritta a cura degli Uffici competenti a firma del Sindaco di Pavarolo o di suo delegato.

4. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.

5. La Giunta Municipale decide se le istanze, le proposte e petizioni presentate debbano o possano comportare decisioni e deliberazioni apposite dell’Amministrazione, alla luce dell’orientamento espresso dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei poteri dei rispettivi organi.

6. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il proprio Sindaco, la Giunta Municipale ed in Consiglio Comunale.

7. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere e’ conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di Legge.

Art. 19
Il Referendum consultivo

1. E’previsto referendum consultivo su richiesta del 20% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune di Pavarolo.

2. Sono escluse dal referendum le materie attinenti le leggi tributarie , penali ed elettorali mentre sono ammesse solo quelle di esclusiva competenza locale.

3. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. La proposta di referendum, proveniente dal Comitato del referendum stesso, deve essere indirizzata al Sindaco di Pavarolo, che entro 15 giorni dal ricevimento la discute in Giunta Municipale e poi l’affida all’apposita Commissione consiliare per l’espressione dello specifico parere di ammissibilita’ e regolarita’ entro i 15 giorni successivi.

5. La sopraddetta Commissione dovra’ valutare la regolarita’ della composizione del Comitato promotore, dell’oggetto del referendum e dell’autentiticita’ delle firme quale condizione di ammissibilita’.

6. Il Consiglio Comunale delibera l’indizione del referendum nei 20 giorni successivi.

7. Il Referendum, qualora nulla osti, puo’ essere indetto entro 90 giorni dalla esecutivita’ della delibera di indizione.

8. Per le procedure di voto si seguono quelle relative all’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica Italiana.

9. All’onere finanziario per le spese comportate dal referendum l’Amministrazione di Pavarolo dovra’ far fronte con proprie entrate.

10. In alternativa al referendum, nelle forme previste dal Regolamento e con garanzia della libera espressione dell’opinione di singoli votanti, su proposta del Comitato per il referendum o del Consiglio Comunale o della Giunta Municipale o del Sindaco, possono essere adottate forme diverse di consultazione, quali le pubbliche adunanze, con espressione per alzata di mano, per spartizione dei gruppi, o nelle altre forme stabilite dall’apposito Regolamento.

CAPO IV
FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL’INFORMAZIONE ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 20
Il diritto di informazione e di accesso

1. Tutti i cittadini hanno diritto - sia singolarmente che in forma associata - di accedere agli atti amministrativi, ai documenti ufficiali ed alle informazioni in genere in possesso dell’Amministrazione , anche per il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di Legge vigenti ed il Regolamento che norma tale diritto.

2. Per ogni settore, servizio , unita’ operativa ovvero unita’ organizzativa comunque denominata, l’Amministrazione - mediante l’ordinamento degli uffici e dei servizi, conferisce i poteri necessari ai responsabili dell’istruttoria sui procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta , sempre nell’ambito della tutela sia delle situazioni giuridicamente rilevanti per i richiedenti, che della riservatezza dei terzi, secondo i dettati della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e della Legge 31.12.1996 n. 675.

3. L’Amministrazione costituira’ un apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e/o suggerimenti degli utenti , per il miglioramento dei servizi e a tutela delle aspettative dei singoli cittadini, qualora questi non si ritengano soddisfatti dall’operato della Pubblica Amministrazione.

4. Il Comune garantisce ai cittadini - mediante il Regolamento - l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

5. Il Comune esemplifichera’ la modulistica e ridurra’ la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sulla autocertificazione prevista dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e Legge n. 127 del 15.5.1997 e s.m.i.

6. Il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali e’ altresi’ assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle Associazioni in genere.

7. L’apposito Regolamento disciplinera’ organicamente la materia.

CAPO V
GLI ORGANI DEL COMUNE

SEZIONE I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 21
Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune di Pavarolo: il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale e il Sindaco.

2. Il Consiglio Comunale e’ organo di indirizzo politico - amministrativo e di controllo della sua attuazione mediante l’adozione degli atti che le Leggi attribuiscono alla sua competenza.

3. I predetti organi nell’ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle disponibilita’ riscontrate, favoriscono la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune nonche’ degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.

4. La Giunta Municipale e’ organo di gestione amministrativa.

5. Il Sindaco e’ organo monocratico. Egli e’ il legale rappresentante dell’Ente. E’ capo dell’Amministrazione Comunale , Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale e Autorita’ Sanitaria Locale.

Art. 22
Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale e’ sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, per i motivi e con le procedure di cui all’art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cosi’ come modificato dall’art. 21 della legge n. 81 del 25.3.1993 e s.m.i.

Art. 23
La rimozione e la sospensione degli amministratori

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli Interni, il Sindaco e i componenti del Consiglio e/o della Giunta di Pavarolo, possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione della Repubblica Italiana, gravi e persistenti violazioni di Legge , per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla Legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza.

2. In attesa del Decreto, il Prefetto puo’ disporre la sospensione degli Amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessita’ 3. Sono fatte salve le disposizione dell’art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 24
La responsabilita’ degli Amministratori

1. Per gli Amministratori e per il personale del Comune di Pavarolo, si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilita’ degli impiegati civili dello Stato.

2. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune di Pavarolo, nonche’ coloro che si ingeriscano negli incarichi a detti agenti contabili, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle Leggi vigenti.

3. L’azione di responsabilita’ si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto. La responsabilita’ nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzione nonche’ dei dipendenti e’ personale e non si estende agli eredi.

Art. 25
Il Consiglio comunale

1. L’elezione del Consiglio Comunale di Pavarolo, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.

2. Il Consiglio Comunale e’ presieduto dal Sindaco.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, procede alla convalida del Sindaco, di Consiglieri e giudica le cause di ineleggibilita’ ed incompatibilita’ ai sensi delle leggi vigenti, provvedendo alle eventuali sostituzioni con le modalita’ disciplinate dalla legge.Ove il Sindaco non risulti convalidabile, si determina la necessita’ del rinnovo della consultazione elettorale.

4. La prima seduta del Consiglio Comunale e’ convocata e presieduta dal Sindaco nuovo eletto; la convocazione deve essere disposta entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci gironi dalla convocazione.In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione.Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

6. Il Consiglio adotta i provvedimenti riguardanti la organizzazione dei propri lavori in conformita’ con quanto previsto da un apposito regolamento.

7. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione di un nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 26
I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali di Pavarolo rappresentano l’intero Comune.

2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. Le funzioni assegnate dal presente Statuto al Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha conseguito la maggior cifra individuale ai sensi dell’art. 72, quarto comma del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco. In caso di assenza o impedimento dello stesso, assumono le relative funzioni i Consiglieri secondo l’ordine di graduatoria risultante dal verbale di proclamazione degli eletti.

4. I Consiglieri Comunali decadono dalla carica per la mancata partecipazione a n. 4 sedute consecutive. Accertata l’assenza maturata il sindaco comunica in forma scritta all’interessato l’avvio del procedimento amministrativo.Il consigliere puo’ presentare giustificazioni ed eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione pervenutagli; detto termine non puo’ essere inferiore a 20 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento amministrativo. Scaduto detto termine il consiglio esamina le eventuali giustificazioni e delibera.

Art. 27
I diritti e i poteri dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali di Pavarolo hanno diritto:

a) di ottenere dagli Uffici comunali, nonche’ dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni da essi possedute ai fini dell’utile espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge;

b) di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

c) Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal Regolamento;

d) di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, proponendo emendamenti e sottoemendamenti che dovranno essere posti in votazione nella medesima seduta o in altra immediatamente successiva , a seguito dell’espressione in ordine ai medesimi dei pareri e delle attestazioni dovute dal Segretario Comunale e/o dal Fuzionario preposto;

e) di presentare mozioni che verranno iscritte all’ordine del giorno del Consiglio con le modalita’ stabilite dal Regolamento; di presentare al Sindaco e alla Giunta interrogazioni, alle quali deve essere normalmente data risposta scritta, salvo espressa richiesta di risposta in aula, secondo le modalita’ stabilite dal Regolamento.

2. Se lo richieda un quinto dei Consiglieri assegnati, il Sindaco e’ tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

Art. 28
Le competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale di Pavarolo ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell’Ente e di eventuali aziende speciali e istituzioni, i Regolamenti;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie.

c) le convenzioni tra Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia di Torino, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell’Ente locale a societa’ di capitali, l’affidamento di attivita’ o di servizi mediante convenzione;

e) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

f) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

g) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale, e la emissione dei prestiti obbligazionari

h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non costituiscono una esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta Municipale, del Segretario e di altri funzionari;

l) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni, nonche’ la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ad esso espressamente designati.

2. Le nomine , le designazioni e le revoche dei rappresentanti dei Comuni presso Enti, Aziende ed Istituzioni devono essere effettuate dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune di Pavarolo, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, pena la decadenza.

4. Quando 1/5 dei Consiglieri Comunali ne faccia richiesta scritta e motivata, con l’indicazione delle norme violate, entro 10 giorni dall’affissione all’Albo Pretorio le deliberazioni di competenza della Giunta Municipale per le materie sotto-elencate, sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimita’ denunciate: a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni; 5. Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, le delibere di cui al 4° comma sono comunicate in elenco ai Capigruppo consiliari.

Art. 29
I Gruppi consiliari

1. Nell’ambito del Consiglio Comunale si costituiscono i Gruppi Consiliari, in relazione alla lista di appartenenza ed indipendentemente dal numero, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

2. Entro il giorno precedente alla prima seduta del Consiglio neoeletto , i Consiglieri debbono comunicare al Sindaco, per iscritto, a quale Gruppo Consiliare intendono appartenere. I Consiglieri che non abbiano provveduto in termini alla predetta comunicazione formano un unico Gruppo misto, indipendentemente dal loro numero, salvo diversa volonta’ da esprimersi secondo le modalita’ indicate dal Regolamento. Nel corso della tornata amministrativa i Consiglieri dovranno comunicare tempestivamente al Sindaco, per iscritto, gli eventuali mutamenti intercorsi in ordine all’appartenenza dei rispettivi gruppi.

3. Negli stessi termini di cui al comma 2 ciascun Gruppo e’ tenuto a designare il Capogruppo. In caso di mancata desginazione entro il termine stabilito, si considera Capogruppo il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza individuali nella lista di appartenenza.

4. Dell’avvenuta designazione e dell’elenco degli appartenenti al gruppo, come di ogni successivo mutamento, e’ data comunicazione per iscritto al Sindaco, che ne riferisce al Consiglio.

Art. 30
Le Commissioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale di Pavarolo puo’ istituire al suo interno con criterio proporzionale Commissioniconsultive, di controllo o garanzia, permanenti o finalizzate, soprattutto per l’esame preventivo e il rilascio di pareri sui più importanti provvedimenti consiliari.

2. Le norme di composizione e di funzionamento e le modalita’ di voto delle Commissioni sono determinate dal Regolamento.

3. Il Sindaco e gli Assessori competenti possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

4. Le Commissioni hanno, comunque, facolta’ di chiedere l’intervento alle proprie adunanze del Sindaco, degli Assessori, dei Dirigenti dei Servizi nonche’ degli amministratori delle aziende controllate o dipendenti.

5. Il Consiglio puo’ inoltre istituire commissioni speciali e/o temporanee con la composizione prevista al punto 1 del presente articolo:

a) allo scopo di esperire indagini conoscitive e di esaminare, riferendone successivamente al Consiglio stesso, questioni di particolari interesse per l’Ente;

b) al fine di svolgere inchieste su fatti e situazioni connesse all’esercizio dell’attivita’ dell’Ente.

6. Nelle commissioni di controllo e garanzia la Presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

Art. 31
Convocazione del Consiglio - Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita’, su convocazione del Sindaco.

2. L’avviso, con l’elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri nei termini di Legge.Il Sindaco riunisce il consiglio di propria iniziativa, ovvero quando lo richieda un quinto dei Consiglieri assegnati: in quest’ultimo caso la seduta deve aver luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sono sessioni ordinarie quelle convocate in ottobre, per l’approvazione del Bilancio preventivo, e in giugno, per l’approvazione di quello consuntivo. Tutte le altre sessioni sono straordinarie, tranne quelle in cui vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall’art. 32, 2° comma lettera b) della legge 142/90.

Art. 32
Presidenza e svolgimento delle sedute consiliari

1. Il Consiglio comunale e’ presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento , da chi lo sostituisce a termini dell’art. 46.

2. Chi presiede l’adunanza del Consiglio e’ investito del potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle Leggi e dei Regolamenti e la regolarita’ delle discussioni e delle deliberazioni.

3. In particolare, il Presidente ha facolta’ di sospendere e sciogliere l’adunanza e ordinare l’espulsione di chiunque sia causa di disordine.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione verta su questioni concernenti persone.

5. Il Consiglio e’ validamente riunito con l’intervento di almeno la meta’ dei Consiglieri assegnati o arrotondati per eccesso.

Art. 33
Votazioni

1. Il Consiglio, di regola, delibera con la maggioranza assoluta dei votanti e solo su argomenti iscritti all’ordine del giorno.

2. I Consiglieri debbono astenersi nei casi previsti dalla Legge.

3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.

4. Le votazioni sono palesi, rese per alzata di mano ovvero ad iniziativa del Presidente o a richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, per appello nominale.

5. Vengono svolte a scrutinio segreto le sole votazioni concernenti persone.

6. Nelle votazioni rese a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

7. Nel caso di parita’ di voti, il Presidente puo’ far ripetere la votazione nella stessa seduta o in seduta successiva.

Art. 34
Verbalizzazione

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e dirige e coordina i procedimenti di redazione del verbale, che sottoscrive insieme al Presidente.

2. Il processo verbale e’ steso in forma integrale e deve essere approvato dal Consiglio.

3. Ogni Consigliere ha diritto che, nel verbale, si faccia constare il suo voto e i motivi del medesimo e di inserire eventuali rettifiche al verbale stesso.

Art. 35
Pubblicazione e controllo delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale , sottoscritte dal Segretario dal Presidente , sono pubblicate e sottoposte al controllo nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge.

2. Gli estratti delle deliberazioni, di cui al precedente comma , sono conservati presso gli Uffici Comunali, unitamente agli estremi di esecutivita’ e alle eventuali ordinanze di annullamento da parte del Comitato Regionale di Controllo.

SEZIONE II
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 36
La composizione della Giunta Municipale

1. La Giunta Municipale di Pavarolo e’ composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori.

2. Le cause di incompatibilita’ alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla Legge.

Art. 37
L’elezione della Giunta Municipale - Durata in carica - Decadenza

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne da’ comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione. Gli Assessori possono essere delegati per la trattazione di determinate materie.

2. La nomina della Giunta deve essere effettuata entro dieci giorni dall’insediamento ovvero dalla scadenza del precedente incarico. Se il Sindaco non procede alla nomina dei componenti della Giunta entro il termine soprastabilito, previa diffida, provvede il Prefetto.

3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non puo’ essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato Assessore.

4. La Giunta entra in funzione alla data di emanazione del provvedimento sindacale di nomina e resta in carica sino all’elezione del nuovo sindaco e del nuovo Consiglio.

5. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco il quale, nel prenderne atto, provvede successivamente alla sostituzione.

6. Le dimissioni devono essere presentate altresi’ alla Segreteria comunale perche’ ne venga apposto il protocollo.

7. Le dimissioni presentate anche oralmente o dichiarate a verbale nel corso della seduta di Giunta o del Consiglio decorrono dalla data della seduta.

8. Il Sindaco, con proprio provvedimento motivato, puo’ revocare uno o piu’ Assessori dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

9. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimenti permanenti, rimozioni, decadenza o decesso del Sindaco e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tal caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

10. I singoli componenti della Giunta possono altresi’ decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilita’ o delle incapacita’ previste dalla legge.

11. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco con proprio atto dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’ emanazione del provvedimento di nomina.

Art. 38
Le competenze della Giunta Municipale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attivita’ e svolge attivita’ propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E’ altresi’, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 39
Presidenza e svolgimento delle sedute della Giunta

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

2. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, convoca e presiede la Giunta, ne definisce gli oggetti posti all’Ordine del giorno, ne dirige e coordina l’attivita, assicurando l’unitarieta’ dell’indirizzo politico - amministrativo e la collegialita’ delle relative decisioni.

3. La Giunta e’ validamente riunita con l’intervento della maggioranza dei suoi membri.

Art. 40
Deliberazioni della Giunta

1. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti e a scrutinio segreto nei casi concernenti persone.

2. La Giunta, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilita’, puo’ adottare deliberazione concernenti variazioni di Bilancio, da sottoporre alla successiva ratifica del Consiglio entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.

3. Ove il Consiglio nega la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta , la Giunta stessa o il Consiglio nell’ambito delle rispettive competenze, adottano i necessari provvedimenti per regolare i rapporti giuridici e contabili eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarita’ tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita’ contabile.

5. I pareri negativi, di cui all’art. 53 della sopracitata legge 142/90, espressi da uno o piu’ soggetti competenti al rilascio, non impedisce l’adozione della deliberazione, purche’ siano motivate le ragioni che inducano al contrario avviso la Giunta , che si assume l’intera responsabilita’ dell’atto.

6. Le deliberazioni, sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale , sono pubblicate sottoposte al controllo eventuale nei modi e con le forme stabilite dalla legge.

Art. 41
Verbalizzazione

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, ne redige il verbale, consistente nella raccolta, in ordine di approvazione, delle delibere adottate, ivi comprese le proposte al Consiglio nonche’, a richiesta della Giunta o di ciascun componente, delle annotazioni sui punti principali della discussione.

2. I verbali sono conservati presso gli Uffici Comunali, unitamente agli estremi di esecutivita’ e alle eventuali ordinanze di annullamento da parte del Comitato Regionale di Controllo.

SEZIONE III
IL SINDACO

Art. 42
Le competenze del Sindaco

1. Il Sindaco di Pavarolo, quale capo dell’amministrazione ha la rappresentanza generale dell’Ente: a) in tutti i rapporti e le sedi politico-amministrative ad ogni livello; b) nella stipulazione dei contratti e delle convenzioni tra Enti di funzione e di servizi; c) in giudizio nei procedimenti legali od amministrativi, previa autorizzazione della giunta all’azione o alla resistenza in giudizio; d) nel potere di firma di tutti gli atti, nello interesse dell’amministrazione e per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge e/o dal presente Statuto ai responsabili dei servizi. e) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi con possibilità di delega al Direttore Generale ex art. 51 bis - commi 3 e 4 legge 142/90 e s.m.i.

2. Il Sindaco rappresenta il comune ed e’ l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonche’ sull’esecuzione degli atti.

3. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto dai Regolamenti e sovrintende all’espetamento delle Funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco e’ inoltre competente sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale nell’ambito dei criteri indicati dalla regione , e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari e degli esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze annesse all’ufficio.

7. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

8. Distintivo del Sindaco e’ la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.

Art. 43
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed e’ l’organo responsabile dell’amministrazione del comune; in particolare il sindaco: a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune nonchè l’attività della Giunta e dei singoli assessori; b) promuove e assume iniziative per concludere paccordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge sentito il consiglio comunale; c) convoca comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della Legge n. 142/90 e s.m.i.d) adotta le ordinanze contigibili e urgenti previste dalla legge; e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito Albo; f) nomina il Direttore Generale ex art. 51 bis - commi 3 e 4 - legge 142/90 e s.m.i.

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi,attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base a esigenze effettive e verificabili.h) definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al Consiglio comunale per l’approvazione entro sessanta giorni dall’insediamento dello stesso.

2. Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrative e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.

3. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell’attività amministrativa e rifermento per l’esercizio della funzione di controllo politico - amministrativo del consiglio.

Art. 44
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attivita’ del comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta

Art. 45
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.

b) Provvede alla convocazione quanto la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

d) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare

Art. 46
Il Vice - Sindaco

1. Il Vice Sindaco e’ l’Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco, contestualmente alla nomina della Giunta, per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo , nonche’ nel caso di sospensione dell’esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell’art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n.16.

2. In caso di assenza di impedimento sia del Sindaco che del Vice Sindaco, assume le funzioni vicarie l’Assessore Anziano; ove anche quest’ultimo risulti assente o impedito esercita le funzioni sostitutive il Consigliere anziano individuato secondo i criteri individuati al terzo comma dell’art. 26 del presente Statuto.

3. Il Vice Sindaco deve essere un Consigliere Comunale.

Art. 47
Deleghe agli Assessori

1. Il Sindaco puo’ delegare agli Assessori, con proprio atto da comunicare al Consiglio l’esercizio di alcune competenze, riferite ad uno o piu’ settori nei quali si svolgono le funzioni attribuite dalla Legge al Comune, ovvero a specifici programmi, secondo i criteri previsti nel documento in base al quale il Consiglio elegge la Giunta.

2. Gli Assessori relazionano nella Giunta e nel Consiglio sulle materie di deliberazioni concernenti la materia loro delegata.

3. Il Sindaco puo’ inoltre delegare agli Assessori l’adozione di singoli atti e provvedimenti di rilevanza esterna, oltre a quelli delegati ai sensi del primo comma.

4. La delega puo’ essere permanente o temporanea,generale in ordine a determinate materia o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti L’atto di delega - in forma scritta obbligatoria indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenzae deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

Art. 48
La mozione di sfiducia, la revoca e la sostituzione

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della rispettiva Giunta Municipale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta Municipale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune .

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 del Consiglieri assegnati , senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

CAPO VI
GLI ORGANI NON ELETTIVI - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 49
Il Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale e’ nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed e’ scelto nell’apposito albo .

2. Il Consiglio Comunale puo’ approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.

3. Lo Stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco in materia di organizzazione degli uffici ,presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri, e agli uffici.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del comune, nel quale l’ente e’ parte quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente,ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

6. Il segretario cura l ‘attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni , provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta Comunale.

7. Egli e’ a capo del personale e ne è responsabile.

Art. 50
L’organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune di Pavarolo disciplina con appositi regolamenti:

a) il regolamento organico del personale e la relativa dotazione organica,

b) l’organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto del principio di distinzione tra indirizzo, controllo e gestione, e in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità , ed entro i limiti di classificazione dell’Ente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti.

Art. 51
La responsabilità del Segretario comunale e dei responsabili dei servizi.

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta comunale e al Consiglio Comunale deve essere richiesto parere, in ordine alla sola regolarità Tecnica e contabile rispettivamente del servizio interessato e del responsabile di ragioneria.Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso il Comune di Pavarolo temporalmente non abbia il funzionario o i funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell’Ente in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al 1° comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 52
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento puo’ prevedere collaborazioni esterne, ad altro contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 53
La revisione economica finanziaria

1. Il Consiglio Comunale di Pavarolo elegge - a maggioranza assoluta dei suoi membri un revisore dei conti scelto tra: a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; b) gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, c) gli iscritti nell’albo dei ragionieri.

2. Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell’Ente.

3. Il Revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni: a) collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente; c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto riassuntivo.

4. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale

6. Esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulla variazioni di bilancio.

7. Nei pareri e’ espresso un motivato giudizio di legittimita’, di congruita’, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione.

CAPO VII
I SERVIZI PUBBLICI

Art. 54
I servizi pubblici locali

1. Il Comune di Pavarolo , nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e l’attivita’ rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunita’ locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.

3. Il Comune di Pavarolo puo’ gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di consorzio tra Enti, di societa’ di capitali.

4. Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del Sindaco spettano sempre al Consiglio Comunale.

Art. 55
L’istituzione dei servizi sociali

1. Per l’esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune di Pavarolo puo’ prevedere la costituzione di un’apposita istituzione.

Art. 56
Le aziende speciali

1. Per la gestione di piu’ servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune di Pavarolo puo’ costituire una o piu’ aziende speciali.

Art. 57
Le altre forme di gestione dei servizi pubblici

1. Qualora il Comune di Pavarolo ne ravvisi l’opportunita’, la convenienza, l’economicita’ e l’efficacia, puo’ adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

a) le convenzioni apposite tra il comune e la Provincia di Torino;

b) i consorzi appositi tra il Comune e la Provincia di Torino e/o tra Enti locali diversi;

c) gli accordi di programma;

d) l’unione dei Comuni.

3. Le decisioni di cui al presente articolo, su proposta del Sindaco, spettano sempre al Consiglio Comunale.

CAPO VIII
FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI PAVAROLO E PROVINCIA DI TORINO

Art. 58
I principi di collaborazione tra Comune di Pavarolo e Provincia di Torino

1. Il Comune di Pavarolo attua le disposizioni della Legge della Regione Piemonte che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il comune di Pavarolo e la Provincia di Torino congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello stato della Regione Piemonte e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune di Pavarolo con la collaborazione della Provincia di Torino puo’ - ove lo ritenga utile e/o necessario - sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attivita’ e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, come anche in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attivita’ ed opere il Comune di Pavarolo, con la Provincia di Torino, puo’ adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Art. 59
La collaborazione alla programmazione

1. Il comune di Pavarolo avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia di Torino ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione Piemonte, in ottemperanza alla Legge regionale.

2. Le proposte del Comune di Pavarolo sono avanzate nell’ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia di Torino ai fini del coordinamento.

Art. 60
La collaborazione tra Comune di Pavarolo e Provincia di Torino per le attivita’dei circondari provinciali

1. Qualora il Comune di Pavarolo sia individuato dallo Statuto della Provincia di Torino quale sede di circondario provinciale favorira’ l’allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia di Torino stessa.

2. Il Comune di Pavarolo collabora nelle forme previste dallo Statuto della Provincia di Torino a favorire la partecipazione dei cittadini alle attivita’ e ai servizi della Provincia di Torino stessa.

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 61
Le norme della finanza e della contabilita’

1. Le materie relative alle finanze e alla contabilita’ sono riservate alle Leggi dello Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dell’apposito Regolamento di contabilita.

Art. 62
Bilancio Comunale

1. L’ordimento contabile del comune e’ riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell’universalita’, unita’, annualita’, veridicita’, pubblicita’ dell’integrita’ e del pareggio economico finanziario.

3. Il Bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarita’ contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 63
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente ilconto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto e’ deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonchè la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 64
La deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto e’ deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole di 2/3 dei Consiglieri assegnati.Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione sara’ ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto sara’ approvato se otterra’ due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente 1°comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto.

3. Lo Statuto, dopo l’approvazione , e’ inviato al Co.Re.Co per il controllo di legittimita’. Lo Statuto restituito dopo l’approvazione del CO.RE.CO. e’ inviato a cura del Comune alla Regione Piemonte per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

4. Esso e’, altresi’, affisso all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed e’ inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriore forme di pubblicita’.

Art. 65
L’entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’Ente.

Art. 66
Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive dello Statuto e la sua abrogazione totale o parziale sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dalla Legge per l’approvazione dello Statuto.

2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione del precedente.

3. L’effetto abrogativo dello Statuto decorre dall’entrata in vigore di quello nuovo.