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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 39

Codice 25.1
D.D. 10 giugno 2003, n. 869

Autorizzazione all’ENEL Distribuzione S.p.A. alla costruzione e all’esercizio dell’impianto elettrico n. 2728/TO, con carattere di inamovibilità costituito da una cabina primaria di trasformazione denominata “Pragelato” con tensione di esercizio di 132000/15000 Volt, che sarà ubicata nel comune di Pragelato (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - L’ENEL Distribuzione S.p.A., considerate le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata a costruire ed esercire l’impianto elettrico n. 2728/TO, con carattere di inamovibilità, costituito da una cabina primaria di trasformazione denominata “Pragelato” con tensione di esercizio di 132000/15000 Volt, che sarà ubicata nel Comune di Pragelato, (TO).

Art. 2 - Ai sensi dell’Art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la costruzione dell’impianto elettrico autorizzato.

In accoglimento della richiesta avanzata dall’Enel Distribuzione S.p.A. l’impianto è inoltre dichiarato inamovibile.

Art. 3 - Entro due anni dalla data della presente determinazione, l’ENEL Distribuzione S.p.A., deve:

- presentare al Settore Regionale competente ai sensi degli Artt. 13 e 14 della L.R. 26.04.1984 n. 23, i piani particellari con l’elenco dei proprietari dei terreni interessati dai tratti di linea e dall’impianto di trasformazione, interessante la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge 25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni;

- entro tre anni deve iniziare i lavori.

Le espropriazioni/asservimenti ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro cinque danni dalla data della presente determinazione.

Art. 4 - Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione e alle condizioni sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

Il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall’Art. 3.1.03 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i., pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. nº 79 del 05.04.1988.

Art. 5 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio dell’impianto autorizzato venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici o privati, restando l’Amministrazione Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.

Art. 6 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la ricostruzione e l’esercizio dell’impianto, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e/o privati, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell’ENEL Distribuzione S.p.A., per le parti dell’impianto di competenza.

Art. 8 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. è altresì autorizzata, per le necessità di costruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa, ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di:

- metri 15 per parte asse linee aeree.

Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.

Il Dirigente responsabile
Claudio Tomasini