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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 39
Codice 25.3
D.D. 6 giugno 2003, n. 839
Autorizzazione idraulica n. 37/03 per la realizzazione della scogliera in massi, prevista in sinistra orografica del Torrente Sangone, nellambito del Piano di Recupero in zona RA1-1 del vigente PRGC. Ditta: Comune di Beinasco
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Beinasco, ad eseguire lopera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione dellopera progetta potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dellopera di difesa, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena;
3. lopera di difesa dovrà essere idoneamente immorsata a monte nella pila della costruenda passerella pedonale, ed a valle della scarpata esistente, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. i massi costituenti la difesa spondale dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dallalveo del corso dacqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva nè lamellare: dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q.li;
5. la realizzazione della scogliera dovrà avvenire in compatibilità anche con il progetto della passerella pedonale autorizzata da questo Settore con provvedimento n. 3666 del 06.12.2001;
6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. la costruzione dellopera dovrà avvenire in periodo di magra del corso dacqua;
8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
9. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
10. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzare, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
12. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;
13. il soggetto autorizzato prima dellinizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/1999 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera