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Bollettino Ufficiale n. 39 del 25 / 09 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 53-10220

Criteri preliminari rivolti ai Comuni per la rilocalizzazione di immobili collocati in zona a rischio idraulico ed idrogeologico e la concessione di incentivi finanziari per le abitazioni e le attività produttive da rilocalizzare ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n.267

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. di adottare i criteri preliminari per l’erogazione di contributi ai Comuni per l’attuazione di Piani di rilocalizzazione di immobili collocati in zona a rischio idraulico ed idrogeologico, ai sensi dell’art.1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n.267, predisposti dai Comuni anche in conseguenza degli adempimenti previsti dagli artt.18, 18 bis e 40 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano per l’assetto idrogeologico (PAI), approvato con D.P.C.M. 24.05.2001, e dall’art.6 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n.18/2001 di adozione del PAI, così come modificato dalla Deliberazione n.6/2003, così come definiti nei punti seguenti;

2. di definire, sotto il profilo dei requisiti necessari al fine dell’inserimento di edifici a rischio nel piano di rilocalizzazione predisposto a cura dei Comuni interessati, le seguenti condizioni di ammissibilità, in relazione alla pericolosità, vulnerabilità e al conseguente rischio idrogeologico dell’area in cui insistono:

a) insediamento ricompreso nelle fasce fluviali A e B, individuate dal Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con DPCM 24 maggio 2001;

b) insediamento ricompreso nelle aree della fascia C individuate dal PAI per le quali siano vigenti misure restrittive analoghe a quelle previste per la fascia B, secondo quanto prescritto dal Piano regolatore, esclusi i casi in cui sia prevista la realizzazione di opere (limite di progetto tra la fascia B e la fascia C);

c) insediamenti collocati in area interessata da dissesto idraulico e idrogeologico ai sensi del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI);

d) insediamento ricompreso in aree classificate ad edificabilità limitata in conformità alle disposizioni del Piano regolatore, inserite o ascrivibili alla classe III e relative sottoclassi, quali la IIIc e la IIIb a pericolosità molto elevata, ai sensi della Circolare P.G.R. n. 7/LAP dell’8 maggio 1996, della successiva Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999 e della Legenda Regionale per la redazione della carta geomorfologia e del dissesto pubblicata sul supplemento al n. 30 del Bollettino UfficialeR. del 25 luglio 2002;

e) insediamento ricompreso in aree soggette a condizioni di pericolosità e di rischio di natura geologica ed idraulica, così come individuate dai piani regolatori vigenti, ai sensi delle norme regionali in materia;

f) insediamento distrutto o danneggiato in modo permanente da eventi alluvionali.

3. di stabilire che qualora l’area ove insiste l’edificio non rientri nelle fattispecie indicate al precedente punto n.2, il Comune procede all’adeguamento dello strumento urbanistico, nell’ambito degli adempimenti previsti dall’art.6 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n.18/2001, così come modificato con Deliberazione n.6/2003, e dall’art.18 delle NTA del PAI;

4. di prevedere che, nella predisposizione del piano di rilocalizzazione, i Comuni devono favorire il trasferimento delle abitazioni e delle attività produttive, aventi i requisiti di ammissibilità anzidetti, nel medesimo Comune ovvero in un ambito territoriale omogeneo;

5. di stabilire, con riferimento agli aspetti urbanistici, i criteri seguenti:

a) gli edifici da rilocalizzare non devono essere stati realizzati in contrasto con le previsioni delle leggi vigenti e degli strumenti urbanistici;

b) le aree di atterraggio delle nuove edificazioni dovrebbero essere preferibilmente individuate tra quelle già destinate ad usi residenziali e produttivi;

c) l’individuazione dei lotti prescelti per la rilocalizzazione potrà altresì avvenire nel rispetto dei disposti del 10° comma dell’art.27 della L.R. 56/1977;

6. di stabilire, in fase di prima applicazione, che le risorse finanziarie da destinare alle finalità del presente provvedimento saranno definite, compatibilmente con le risorse disponibili, con apposito articolo da includere nel disegno di legge finanziaria regionale per l’anno 2004;

7. di rinviare a successivi piani di intervento annuali, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, l’individuazione:

a) delle misure di incentivazione attivabili;

b) dei criteri di priorità nell’erogazione dei contributi;

c) delle procedure per la concessione e l’erogazione degli incentivi;

d) delle spese ammissibili;

e) dei soggetti beneficiari.

8. di costituire un gruppo di lavoro interdirezionale - coordinato dalla Direzione Difesa del suolo e composto dai rappresentanti delle Direzioni Opere Pubbliche, Commercio e artigianato, Industria, Pianificazione e Gestione Urbanistica, Economia montana e foreste, Turismo Sport e Parchi, Programmazione e valorizzazione dell’Agricoltura - per a formulazione, in relazione alle risorse rese disponibili, delle proposte degli atti deliberativi della Giunta recanti la disciplina e le modalità di predisposizione e di attuazione dei piani di rilocalizzazione e dei piani di intervento annuali di cui al precedente punto n. 7.

9. di rinviare a successivi provvedimenti dei direttori interessati l’individuazione dei partecipanti al gruppo di lavoro di cui al precedente punto n. 8

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)