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Bollettino Ufficiale n. 39 del 25 / 09 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 87-10253

Contributi regionali per la realizzazione di progetti territoriali di raccolta differenziata dei rifiuti. Disposizioni da applicarsi ai soggetti beneficiari e ai soggetti ammissibili a finanziamento a seguito del nuovo assetto organizzativo dei servizi pubblici locali previsto dalla Legge n. 448/2001 e dalla Legge regionale n. 24/2002

A relazione dell’Assessore Cavallera:

In attuazione di quanto previsto dall’art. 12 della L.R. n. 59/1995 la Regione ha concesso negli anni 1999-2003 contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione sul territorio piemontese del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. n. 436-11546 del 30 luglio 1997.

I criteri programmatici, tecnici e finanziari per la concessione di tali contributi sono stati dettati dalla Giunta Regionale con provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 5 comma 6 e dell’art. 12 della L.R. n. 59/1995. In particolare:

- Con la D.G.R. n. 26-25507 del 21.09.1998 sono stati dettati i criteri per il finanziamento, nell’anno 1999, di progetti finalizzati all’attivazione di specifici servizi di raccolta differenziata (quali la raccolta della frazione organica, la raccolta dei rifiuti ingombranti, ecc) e di progetti per la realizzazione di strutture di servizio a supporto della raccolta differenziata (quali Stazioni di conferimento, aree per la raccolta di rifiuti ingombranti e/o della frazione verde, aree attrezzate per la valorizzazione dei materiali) e sono stati individuati, quali soggetti beneficiari del contributo, i Consorzi di Comuni, le Comunità Montane e le Aziende pubbliche e speciali;

- Con la D.G.R. n. 16-409 del 10.07.2000 sono stati dettati i criteri relativi al programma triennale di finanziamento per gli anni 2000-2002 per la redazione e realizzazione di progetti territoriali di raccolta differenziata dei rifiuti che prevedano l’attivazione di sistemi integrati di raccolta dei rifiuti urbani e la realizzazione di Stazioni di conferimento per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. La Deliberazione ha individuato quali soggetti titolati alla presentazione delle istanze di finanziamento i Consorzi di bacino ovvero i Consorzi di comuni già esistenti e le Aziende di proprietà o partecipate degli enti pubblici, purchè individuati dalla Provincia interessata quali Enti competenti per l’organizzazione dei servizi a livello di bacino. Infine è stato posto in capo ai soggetti beneficiari del contributo l’obbligo di mantenere, per almeno 5 anni, la proprietà dei mezzi e delle attrezzature acquisite con finanziamento regionale e di mantenere in funzione, per almeno 10 anni, le Stazioni di conferimento realizzate.

L’art. 35 L. n. 448/2001 ha modificato la disciplina in materia di servizi pubblici locali, sostituendo l’art. 113 del D.Lgs 267/2000. Tra i principi salienti della nuova norma vi è la separazione della proprietà degli impianti, sempre in capo agli enti locali - direttamente o tramite una società di capitali a maggioranza pubblica incedibile - dall’erogazione del servizio, attività da svolgersi tramite società di capitali individuate con procedure ad evidenza pubblica. Il comma 8 dell’art 35 L. n. 448/2001 prevede inoltre che gli enti locali trasformino in società di capitali, ai sensi dell’art. 115 D.Lgs 267/2000, le aziende speciali ed i consorzi che gestiscono i servizi pubblici locali. Tali società possono proseguire la loro attività di erogazione del servizio in affidamento diretto fino alla scadenza dello stesso e comunque non oltre il termine del periodo transitorio stabilito dalle norme di settore.

La L.R. n. 24/2002, che ha abrogato e sostituito quanto previsto dalla L.R. n. 59/1995, disciplina la gestione dei rifiuti in attuazione del D.Lgs. n. 22/1997. In accordo a quanto dettato dall’art. 35 L. n. 448/2001, la L.R. n. 24/2002 prevede la distinzione delle funzioni di governo, affidate all’ente pubblico, dalla gestione degli impianti e dall’erogazione del servizio, la separazione della proprietà degli impianti dall’erogazione del servizio oltrechè, dando attuazione al comma 3 dell’art 113 D.Lgs. n. 267/2000, la separazione dell’attività di gestione degli impianti da quella di erogazione del servizio. La L.R. n. 24/2002 attribuisce pertanto ai Consorzi unici di bacino le funzioni di governo e coordinamento per assicurare l’esecuzione dei servizi di gestione integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto dei rifiuti, la realizzazione e gestione delle strutture di servizio a supporto della raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti agli impianti di recupero e smaltimento. Sono invece attribuite alle Associazioni di Ambito le funzioni di governo e coordinamento relative alla realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 64-9402 del 19.05.2003 ha approvato lo schema di disciplinare tipo per la costituzione dei Consorzi di bacino e delle Associazioni di Ambito.

I Consorzi, le Aziende speciali e le Società per azioni costituite ai sensi della legge n. 142/1990, le Comunità Montane ed i singoli comuni, per l’organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti, devono pertanto adeguarsi all’assetto normativo dettato dai provvedimenti fin qui richiamati trasformandosi o adeguando il proprio statuto e la propria convenzione al contenuto del disciplinare tipo o aderendo obbligatoriamente al costituendo Consorzio di bacino.

Da quanto fin qui esposto risulta evidente la necessità di individuare nel Consorzio di bacino, deputato al governo e al coordinamento dei servizi di raccolta per il territorio di competenza, il soggetto destinatario dei finanziamenti regionali per la realizzazione del sistema integrato di raccolta dei rifiuti urbani di cui alle già citate deliberazioni della Giunta regionale n. 26-25507 del 21.09.1998 e n. 16-409 del 10.07.2000. E’ opportuno quindi che la Giunta regionale preveda delle disposizioni, contenute nell’allegato 1 alla presente deliberazione e costituente parte integrante della medesima, per i soggetti già individuati quali beneficiari di tali contributi ed i cui progetti non si concluderanno prima della costituzione dei Consorzi di bacino nonché per i soggetti ammissibili a finanziamento ai sensi della D.G.R. n. 16-409 del 10.07.2000, affinché gli stessi, a seguito dell’adeguamento al nuovo assetto organizzativo dei servizi pubblici locali previsto dalla L. n. 448/2001, dalla legge regionale n. 24/2002 e dal disciplinare tipo, possano mantenere le condizioni per l’ammissione ai predetti finanziamenti.

Vista la L.R. n. 24/2002,

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 113 come modificato dall’art. 35 della L. n. 448/2001,

Richiamate le DD.G.R. n. 26-25507 del 21.09.1998 e n. 16-409 del 10.07.2000,

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare, per le considerazioni riportate in premessa, le disposizioni riportate nell’allegato 1 al presente provvedimento da applicare ai soggetti beneficiari dei contributi ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 26-25507 del 21.09.1998 e n. 16-409 del 10.07.2000, i cui progetti non si concluderanno prima della costituzione del Consorzio di bacino di cui alla L.R. n. 24/2002, nonchè ai soggetti ammissibili a finanziamento ai sensi della D.G.R. n. 16-409 del 10.07.2000.

- di demandare alla Direzione Tutela e risanamento ambientale, Programmazione gestione rifiuti l’adozione degli atti necessari per l’attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Disposizioni per i soggetti beneficiari di contributi ai sensi delle D.D.G.R. n. 26-25507 del 21.09.1998 e n. 16-409 del 10.07.2000 ed i cui progetti non si concluderanno prima della costituzione dei Consorzi di bacino di cui alla L.R. n. 24/2002 nonché per i soggetti ammissibili a finanziamento ai sensi della D.G.R. n. 16-409 del 10.07.2000.

A. Disposizioni in merito alla titolarità del finanziamento.

La titolarità del finanziamento è in capo al soggetto al quale, con provvedimento dirigenziale, è stato concesso il contributo fino alla costituzione del Consorzio di bacino di cui alla L.R. n. 24/2002. Dopo tale data la titolarità del finanziamento a seguito della costituzione del Consorzio obbligatorio di bacino passerà a quest’ultimo, al quale saranno pertanto erogati gli acconti o il saldo del contributo a seguito di presentazione della documentazione richiesta dalle disposizioni attuative dei singoli bandi di finanziamento.

I soggetti beneficiari dei contributi di cui alle D.D.G.R. n. 26-25507 del 21.09.1998 e n. 16-409 del 10.07.2000 ed i soggetti ammissibili a finanziamento ai sensi della D.G.R. n. 16-409 del 10.07.2000 che non concluderanno le procedure di costituzione del Consorzio di bacino entro il termine perentorio del 29 novembre 2003, dovranno ritenersi decaduti dal diritto al beneficio del finanziamento in quanto non più individuati come soggetti istituzionalmente preposti al governo delle funzioni di cui all’art. 10, comma 1 L.R. n. 24/2002, salvo comprovate ed oggettive ragioni, a giustificazione del protrarsi delle operazioni di trasformazione e sentita la Provincia in merito.

B. Disposizioni in merito alle strutture ed ai beni oggetto di contributo regionale.

Il soggetto beneficiario del contributo si impegna a mantenere in capo a sé o al costituendo Consorzio unico di bacino la proprietà dei mezzi e/o delle attrezzature oggetto di contributo regionale per almeno 5 anni. Si impegna altresì a mantenere in funzione le Stazioni di conferimento realizzate con finanziamento regionale per almeno 10 anni.

In alternativa il Soggetto beneficiario, previo parere favorevole della Direzione Regionale Tutela e risanamento ambientale, Programmazione gestione rifiuti - Settore Programmazione gestione rifiuti, può attribuire la proprietà delle strutture e/o dei beni mobili finanziati a favore delle società di capitali a maggioranza pubblica incedibile di cui all’art. 35 comma 13 L. n. 448/2001. Quest’ultima si obbliga a porre le strutture e i beni finanziati nella disponibilità del soggetto individuato dal Consorzio di bacino per la gestione del servizio. I mezzi e le attrezzature dovranno essere concessi in uso tramite contratto di usufrutto.

Resta fermo il divieto di alienazione per 5 anni dei beni mobili oggetto di finanziamento e l’obbligo di mantenere in esercizio le stazioni di conferimento per almeno 10 anni.

C. Individuazione di un soggetto attuatore dell’intervento.

Il Soggetto beneficiario, previo parere favorevole della Direzione Regionale Tutela e risanamento ambientale, Programmazione gestione rifiuti - Settore Programmazione gestione rifiuti -, può individuare il soggetto a cui delegare l’attuazione dell’intervento oggetto di contributo o nella Società di capitali a maggioranza pubblica incedibile di cui all’art. 35 comma 13 L. 448/2001, la quale in virtù di quanto previsto al precedente punto B può essere proprietaria dei beni oggetto del contributo, o nella Società di capitali affidataria diretta del servizio, che non potrà in alcun caso essere proprietaria dei beni oggetto del contributo.

I rapporti tra soggetto beneficiario e soggetto attuatore dovranno essere regolati da apposita convenzione i cui elementi essenziali devono essere:

- Obbligo del soggetto attuatore di realizzare l’intervento secondo quanto previsto dal progetto finanziato, dalle prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione del contributo e secondo le indicazioni dettate dal soggetto beneficiario;

- Garanzia della copertura finanziaria dell’intervento per la quota non oggetto di contributo regionale;

- Vincolo della proprietà delle infrastrutture realizzate in capo al Consorzio di bacino, al Comune o alla Società di capitali a maggioranza pubblica incedibile di cui all’art. 35 c. 13 L. 448/2001 e delle attrezzature acquistate in capo al Consorzio di bacino o alla Società di capitali proprietaria degli impianti di cui all’art. 35 L. 448/2001. Le infrastrutture ed i beni finanziati dovranno essere disponibili ed utilizzabili dal soggetto individuato dal Consorzio di bacino per la gestione del servizio.

- Obbligo, nel caso in cui il soggetto attuatore sia individuato nella Società di capitali affidataria diretta del servizio, al termine del periodo di affidamento ed in ogni caso non oltre la scadenza del periodo transitorio di cui all’articolo 35 l. 448/2001, di mettere a disposizione la stazione di conferimento o al Consorzio di bacino o al soggetto individuato dal Consorzio per la gestione del servizio di raccolta rifiuti. Il soggetto attuatore, nel caso in cui entro il predetto termine di scadenza non abbia ammortizzato l’investimento eventualmente sostenuto per la realizzazione dell’intervento, non potrà rivendicare un credito eccedente la quota di investimento non ancora ammortizzata.

Il soggetto attuatore espleterà per conto del soggetto beneficiario le procedure ad evidenza pubblica per la costruzione delle Stazioni di conferimento e per la fornitura dei beni e dei servizi finanziati.

Tutti i rapporti con l’Amministrazione regionale inerenti il finanziamento rimangono comunque in capo al soggetto beneficiario.