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Bollettino Ufficiale n. 39 del 25 / 09 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 97-10263

Individuazione presso l’Azienda Sanitaria Ospedaliera CTO/CRF/M.Adelaide del centro per il prelievo ed il trapianto di osso e di tessuto muscolo-scheletrico da cadavere. Integrazione e ridefinizione della Banca dell’Osso

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

Premesso che la legge 1 aprile 1999 n. 91 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti” prevede all’art. 16, comma 1 che le Regioni individuino le strutture idonee ad effettuare i trapianti di organi e tessuti sulla base di criteri, requisiti e standard minimi di attività stabiliti dal Ministero della Sanità.

Dato atto che con l’Accordo 14.2.2002 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo ai requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti ed agli standard minimi di attività di cui all’art. 16, comma 1, della L. 1.4.1999 n, 91, pubblicato il 3.10.2002 sulla Gazzetta Ufficiale n. 232, è attribuita alle Regioni l’individuazione dei centri idonei ad effettuare il trapianto di tessuti.

Dato, altresì, atto che con Accordo 21.3.2002 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo alle “Linee-guida per il prelievo, la conservazione e l’utilizzo di tessuto muscolo-scheletrico” prevede che le Regioni individuino le strutture idonee al prelievo con successivo trasferimento presso la banca competente per la certificazione dell’idoneità e la conservazione ( Sezione A - punto 1.3.2) nonché le strutture idonee all’utilizzo di segmenti ossei e tessuto muscolo-scheletrico crioconservato, prelevato sterilmente da donatore cadavere, allo scopo di trapianto, da parte della Banca competente che ne certifica l’idoneità e la sicurezza (Sezione A - punto n. 1.3.4).

L’utilizzo di osso e di tessuti muscolo-scheletrici da donatore cadavere costituisce un fondamentale strumento ai fini del recupero di funzionalità e qualità della vita nel trattamento di patologie caratterizzate da perdita di massa ossea e di altri tessuti muscolo-scheletrici, in particolare nella patologia tumorale, nei grossi difetti ossei periprotesici, nella patologia traumatica, etc. Attualmente i pazienti che necessitano di tale prestazione sono inviati in strutture fuori regione.

Allo scopo di ovviare questa carenza si ritiene opportuno istituire un centro di prelievo e di trapianto di osso e di tessuti muscolo-scheletrici da cadavere che operi all’interno del sistema nazionale e regionale dei prelievi e dei trapianti di organi e tessuti e conseguentemente individuare nuove funzioni in capo alla Banca dell’osso da vivente istituita con D.G.R. 20-1133 del 23.10.2000 presso l’Azienda Sanitaria Ospedaliera CTO/CRF/Maria Adelaide.

Considerato che l’Azienda Sanitaria Ospedaliera CTO/CRF/Maria Adelaide ha presentato in data 19.3.2003 richiesta per essere riconosciuta quale centro di trapianto di osso da cadavere.

Valutato che l’Azienda Sanitaria Ospedaliera CTO/CRF/Maria Adelaide ha a disposizione l’attrezzatura ed il personale necessario per svolgere la funzione di prelievo e di trapianto di osso e di tessuti muscolo-scheletrici da cadavere.

Ritenuto opportuno individuare presso l’Azienda Sanitaria Ospedaliera CTO/CRF/Maria Adelaide la funzione di prelievo e di trapianto di osso e di tessuti muscolo-scheletrici da cadavere secondo le modalità previste dall’Azienda stessa nella propria richiesta del 19.3.2003.

Valutato, altresì, opportuno, alla luce della citata normativa nazionale e dell’istituzione del centro di prelievo e di trapianto, modificare la denominazione della Banca dell’osso - istituita con D.G.R. 20-1133 del 23.10.2000 presso l’Azienda Sanitaria Ospedaliera CTO/CRF/Maria Adelaide - in Banca dei tessuti muscolo-scheletrici cui competono - oltre ai compiti previsti dalla citata D.G.R. 20-1133 del 23.10.2000 - anche quelli di:

- collaborare a livello nazionale per il prelievo, la certificazione, la conservazione e la distribuzione di tessuti muscolo-scheletrici da donatore cadavere, e coordinare la raccolta e l’analisi dei risultati clinici regionali nell’ambito di una valutazione nazionale;

- collaborare con le altre Banche nazionali per la processazione del tessuto prelevato.

Il centro di prelievo e di trapianto di osso e di tessuti muscolo-scheletrici da cadavere e la Banca dei tessuti muscolo-scheletrici opereranno in diretta collaborazione con il Centro Regionale di Riferimento per i trapianti di organi e tessuti che ai sensi della D.G.R. 22-29192 del 24.1.2000 sovrintende l’attività di trapianto e le banche dei tessuti.

Vista la Legge 91/99;

vista la L.R. 61/97;

visti gli accordi Stato-Regioni del 14.2.2002 e del 21.3.2002 citati in premessa;

viste le DD.G.R. n. 20-1133 del 23.10.2000 e n. 22-29192 del 24.1.2000;

visto il parere positivo del CORESA in data 23.07.2003;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di individuare per le motivazioni espresse in premessa l’Azienda Sanitaria Ospedaliera CTO/CRF/Maria Adelaide quale sede del centro di prelievo e di trapianto di osso e di tessuti muscolo-scheletrici da cadavere;

- di modificare la denominazione della Banca dell’osso - istituita con D.G.R. 20-1133 del 23.10.2000 presso l’Azienda Sanitaria Ospedaliera CTO/CRF/Maria Adelaide - in Banca dei tessuti muscolo-scheletrici cui competono i compiti ulteriori elencati in premessa;

- di dare atto che il centro di prelievo e di trapianto di osso e di tessuti muscolo-scheletrici da cadavere opererà in diretta collaborazione con il Centro Regionale di Riferimento per i trapianti di organi e tessuti;

- di approvare la relativa organizzazione aziendale del centro a condizione che lo sviluppo dello stesso non determini costi superiori a quelli definiti compatibili dalla Giunta Regionale con le proprie disposizioni di programmazione finanziaria; non comporti, per l’organizzazione complessiva dell’Azienda, aumenti di personale e di strutture semplici o complesse, fatte salve eventuali destinazioni finanziarie vincolate atte a sviluppare l’attività di cui alla L. 91/99.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)