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Bollettino Ufficiale n. 39 del 25 / 09 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 74-10240

Accreditamento delle sedi operative per la formazione e per l’orientamento. Approvazione delle disposizioni finali

A relazione del Presidente Ghigo:

Visto il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25/5/01, che approva le norme per l’accreditamento delle strutture formative;

Dato atto che nel precitato Decreto si specifica:

che “L’accreditamento è un atto con cui l’amministrazione pubblica competente riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione - orientamento finanziati con risorse pubbliche. Il presente Regolamento, con i relativi allegati nn. 1, 2 e 3 che ne fanno parte integrante, è attuativo dell’Allegato A dell’Accordo Stato - Regioni del 18.2.2000" (art. 1. comma 1.),

che “I requisiti minimi di cui all’art. 6, commi 1) e 2) e Allegato 2 costituiscono la base comune dei sistemi regionali di accreditamento” (art. 1. comma 3),

che “il procedimento che porta al rilascio dell’accreditamento si avvale:

a) di una verifica istruttoria, nella quale si esamina e valuta la documentazione prodotta; b) di una verifica in loco, nella quale si accerta la conformità e l’operatività rispetto ai requisiti prescritti."(art. 8 comma 3),

che “Le modalità e l’organizzazione di tali controlli sono specificati dalle Regioni.” (art.8, comma 4),

che “ Le Regioni possono individuare ulteriori criteri e procedure aggiuntive a quelle previste nel successivo art. 8.” (art. 6, comma 2),

che “Le Regioni segnalano al Ministero gli eventuali ulteriori requisiti stabiliti ai sensi dell’art. 6 , comma 2.” (art. 8, comma 4);

Visto l’Accordo Stato - Regioni del 1° agosto 2002, repertorio Atti n. 1515 avente per oggetto “Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province e le Province autonome di Trento e di Bolzano sull’accreditamento delle strutture formative e delle sedi orientative.” e in specifico le parti in appresso citate:

convengono

1) Di adottare il modello operativo per l’accreditamento in due fasi a breve termine, più un’ulteriore evoluzione:

a) entro il 30 giugno 2002 le sedi potranno essere accreditate relativamente agli indicatori “capacità logistiche (A2), situazione economica (B), livelli di efficacia ed efficienza in attività pregresse (D) e interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio (E)”;

b) entro il 30 giugno 2003 l’accreditamento riguarderà anche il controllo dei processi (capacità gestionali - A1) e/o la verifica delle credenziali anche relative alle competenze professionali degli operatori che assicurano il presidio delle funzioni (da C1 a C9);

Ogni Regione e Provincia Autonoma, nella sua autonomia, stabilisce con quale modalità sono tenuti sotto controllo i processi di cui al criterio A1 e/o sono verificate con modalità trasparenti ed evidenze oggettive le credenziali degli operatori che assicurano il presidio di tutte le funzioni, come esplicitate nell’allegato 2. Ogni Regione e Provincia Autonoma specifica inoltre la validità temporale delle credenziali anche relative alle competenze professionali;

c) successivamente, a seguito della costruzione di un compiuto sistema di descrizione e certificazione delle competenze dei lavoratori della formazione professionale, armonizzato a livello nazionale, per l’accreditamento sarà richiesta anche la disponibilità di competenze professionali riconosciute/certificate.

(...)

5. Di adottare con riferimento all’art. 12 del DM 166/01 gli allegati al presente documento, elaborati anche sulla base delle sperimentazioni regionali del modello operativo di accreditamento.

6. Nell’ambito del periodo di sperimentazione le Regioni e le Province Autonome possono adeguare i parametri relativi agli indicatori di efficacia ed efficienza (criterio D), al fine di pervenire ad un miglioramento della capacità di misurazione dell’efficacia e dell’efficienza delle prestazioni formative. L’andamento delle sperimentazioni sarà sottoposto a monitoraggio di cui all’art. 12 del DM 166/2001 per giungere alla messa a punto del modello operativo."

Vista la D.G.R. 77-4447 del 12-11-2001(e s.m.i.) di approvazione delle “Regole per l’accreditamento delle strutture ai fini dello svolgimento delle attività di formazione professionale finanziate con fondi pubblici.” e in particolare l’art. 13 comma 1) che recita “Per verificare l’adeguatezza dei manuali operativi e per procedere ad eventuali aggiustamenti, entro il 1 marzo 2003, verranno sottoposte a monitoraggio e a valutazione le modalità di applicazione e i risultati ottenuti, tenendo conto della praticabilità e della funzionalità al raggiungimento dei risultati;

Dato atto che monitoraggio e verifica sono stati svolti ed i risultati confrontati nel Comitato Guida per la qualità e in tavoli tecnici con le Province;

Tutto ciò premesso;

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare le disposizioni finali per l’accreditamento delle strutture di formazione e di orientamento allegate alla presente deliberazione quale parte integrante.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

REGIONE PIEMONTE

DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ACCREDITAMENTO DELLE SEDI OPERATIVE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO

Art. 1) Definizione dell’Accreditamento

1. L’accreditamento è l’atto con cui la Regione Piemonte riconosce alle sedi operative di un organismo la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione - orientamento finanziati con risorse pubbliche oppure di cui viene richiesto il riconoscimento.

2. L’accreditamento è rivolto a introdurre standard di qualità dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale, secondo parametri oggettivi, per realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nei territori di riferimento.

3. L’accreditamento viene concesso ai soggetti, di cui all’art.3, a prescindere dalle scelte organizzative e a condizione che i soggetti da accreditare rispettino il contratto collettivo di lavoro di riferimento, per il personale dipendente, o le normative e gli accordi relativi a forme flessibili di impiego ed accettino il sistema di controlli pubblici.

Art. 2) Ambito

1. L’accreditamento è rilasciato alle sedi operative, previo controllo dei requisiti, strumenti e procedure di cui agli artt. 5, 6, 7 e 9, anche con riferimento agli organismi di appartenenza.

2. Per sede operativa si intende quell’insieme di strutture/organizzazione presente stabilmente in località specifiche presso le quali normalmente vengono svolte le attività corsuali. La sede operativa può non coincidere con il locale in cui vengono erogati la formazione e l’orientamento , che può essere definito come una sede occasionale dipendente dalla sede operativa, responsabile di tutti gli adempimenti. Presso la sede operativa avviene il controllo dei requisiti dell’accreditamento, compresi quelli relativi all’art. 5, comma e) - interrelazioni maturate sul territorio. Regione e Province decidono, attivando se necessario anche modalità di reciproca consultazione, ciascuna per le attività ascrivibili ai bandi di competenza, se una sede occasionale è considerabile come tale in riferimento alla distanza chilometrica, al bacino per l’impiego e alla tipologia di corso.

3. Per l’accesso alle risorse pubbliche, l’accreditamento degli organismi opera nell’ambito di quanto disciplinato dalle leggi di settore vigenti.

4. Per attività di orientamento si intendono gli interventi di carattere informativo, formativo, consulenziale, finalizzati a promuovere l’auto-orientamento e a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro e il sostegno all’inserimento occupazionale.

5. Per attività di formazione si intendono gli interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in presenza e/o a distanza.

Art. 3) - I destinatari dell’accreditamento

1. Sono tenute all’accreditamento le sedi operative di organismi, pubblici e privati, che organizzano ed erogano attività di orientamento e formazione professionale, finanziate con risorse pubbliche, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale.

2. Sono inoltre tenute all’accreditamento anche le sedi operative di organismi pubblici e privati, che organizzano ed erogano attività di orientamento e di formazione professionale di cui chiedono il riconoscimento ai sensi dell’art.14 della L.R. 63/95.

3. Le sedi operative devono disporre di risorse gestionali, logistiche ed umane, aver maturato livelli di efficacia ed efficienza in attività pregresse e mantenere interazioni con il sistema sociale e produttivo locale secondo predefiniti standard.

4. Non sono soggetti all’accreditamento:

a) i singoli datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale. Tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative, stabilite dalla Regione e dalle Province. In sede di emanazione delle diverse direttive sono definite le modalità di valutazione di tali soggetti in quanto proponenti;

b) le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;

c) le aziende singole in cui si svolgono corsi finalizzati all’assunzione;

d) le strutture che prestano servizi configurabili come azioni di assistenza tecnica;

e) gli Atenei, esclusivamente per le azioni di sistema riferite alle lauree professionalizzanti, purchè abbiano almeno una sede operativa accreditata;

f) tutti gli operatori, esclusivamente per i bandi di formazione formatori / operatori e limitatamente alle linee che prevedono formazione sulle procedure regionali.

5. Nel caso di iniziative formative promosse da un’associazione di soggetti devono risultare accreditate tutte le sedi operative che attuano tali iniziative.

Art. 4) Tipologie di accreditamento

1. L’accreditamento viene rilasciato alle sedi operative in relazione agli ambiti dell’orientamento e/o della formazione professionale.

2. L’accreditamento per l’orientamento viene rilasciato per le attività di cui all’art. 2, comma 2, per tutte le tipologie di destinatari e in riferimento alle macroaree informazione orientativa, formazione orientativa, consulenza orientativa e sostegno all’inserimento al lavoro.

3. L’accreditamento per le attività di formazione professionale viene rilasciato in relazione a tre macrotipologie formative:

A. obbligo formativo: comprende i percorsi previsti dalla L. 144/99 art.68 comma 1 lett. b) e c), realizzati nel sistema di formazione professionale e nell’esercizio dell’apprendistato;

B. formazione superiore: comprende la formazione post-obbligo formativo, la Istruzione Formazione Tecnica Superiore prevista dalla L. 144/99 art. 69, l’alta formazione relativa ad interventi all’interno e successivi ai cicli universitari;

C. formazione continua: destinata a soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all’occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto l’obbligo formativo.

4. L’accreditamento per la formazione nell’area dello svantaggio e per adulti disoccupati viene rilasciato all’interno di ciascuna macrotipologia, a condizione che vengano rispettati gli ulteriori specifici requisiti.

5. All’interno di ogni macrotipologia sono individuati anche requisiti necessari esclusivamente per l’adozione di alcune metodologie specifiche e per alcune tipologie specifiche d’utenza, fatti salvi gli altri requisiti. In specifico, in relazione all’utenza vengono individuate le seguenti tipologie: la formazione per l’area dello svantaggio (tipologia d), per l’handicap (tipologia h), per adulti disoccupati e formazione continua a domanda individuale (tipologia ad), per gli apprendisti (tipologia ap), per la formazione a distanza (tipologia fad), lauree (tipologia L).

6. Per i progetti integrati di istruzione-formazione, gestiti da ATS, a condizione che il capofila possieda l’accreditamento previsto ai commi precedenti, la formazione e l’informazione orientativa possono essere erogate anche da istituti scolastici accreditati su una tipologia ridotta denominata integrazione istruzione/ formazione (tipologia iif). Nella determinazione di approvazione del manuale operativo riferito a tale tipologia ridotto, saranno specificate le modalità con cui le scuole accreditate per la Macrotipologia B potranno erogare formazione in qualità di membri dell’ATS anche in percorsi in obbligo formativo.

7. Le sedi operative possono essere accreditate per una o più macrotipologie e per una o più tipologie specifiche.

8. La sede operativa accreditata per la formazione assicura le attività orientative direttamente o avvalendosi di sedi operative accreditate per l’orientamento.

9. In sede di approvazione dei manuali operativi di cui al successivo art. 7 è possibile effettuare accorpamenti fra le tipologie, qualora si evidenziasse omogeneità dei requisiti necessari.

10. L’accreditamento per le sedi operative che richiedono esclusivamente il riconoscimento dei corsi si avvarrà di specifici manuali operativi da cui saranno escluse le procedure relative ai finanziamenti ed alla rendicontazione.

11. Le sedi operative accreditate per le macrotipologie A, B e C sono automaticamente accreditate anche per i riconoscimenti nelle rispettive macrotipologie.

Art. 5) Struttura dell’Accreditamento

1. Per poter essere accreditate le sedi operative devono garantire il rispetto dei requisiti di cui al modello operativo dell’Allegato 2 del DM 166/01 come modificato dall’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2002 e degli ulteriori requisiti regionali specificati nei manuali operativi di cui all’art.7, relativi ai seguenti criteri:

a) capacità gestionali (a1) e logistiche (a2)

b) situazione economica

c) competenze professionali

d) livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate

e) interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio

Art. 6) Struttura del sistema regionale di accreditamento. Accreditamento basato sulle procedure

1. Il sistema di accreditamento della Regione Piemonte, nel rispetto dei requisiti di cui al comma precedente, definiti dal DM n.166/01 come modificato dall’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2002, è basato sulle procedure, intese come capacità di organizzazione e capacità gestionale. Le procedure sono finalizzate al conseguimento di risultati.

2. Per sviluppare la qualità complessiva del sistema formativo piemontese, l’accreditamento si basa su una soglia minima regionale irrinunciabile e su ulteriori indicatori facoltativi. Tali indicatori facoltativi consentono di accedere ad alcuni livelli di valutazione ex ante dei progetti o di individuare insiemi di organismi per particolari sperimentazioni e/o azioni. Tali procedure ed indicatori facoltativi possono inoltre dar luogo a “classi”, tali da permettere di porre ulteriori soglie per l’accesso a sperimentazioni e/o ad interventi di carattere limitato.

3. Le procedure e gli indicatori obbligatori e facoltativi sono definiti nei manuali operativi di cui all’art.7.

4. Nello sviluppo del sistema, le procedure e gli indicatori attualmente definiti come facoltativi possono essere riclassificati in obbligatori e possono essere previsti ulteriori procedure ed indicatori sia obbligatori che facoltativi.

Art. 7) Strumenti dell’accreditamento. I manuali operativi.

1. Gli strumenti dell’accreditamento sono i manuali operativi, riferiti alle varie tipologie corsuali.

2. Nei manuali operativi sono stabiliti gli indicatori da verificare da parte dei valutatori.

3. I manuali operativi contengono tutti gli indicatori e i criteri/parametri di cui all’allegato 2 del citato DM 166/01 come modificato dall’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2002, ad esclusione di quelli tenuti sotto controllo con le modalità di cui al successivo comma 4 e all’ art. 9 comma 3, e alcuni indicatori criteri/parametri aggiuntivi.

4. Gli indicatori dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nelle attività precedentemente realizzate, poiché consistono in dati informatizzati già in possesso della Regione, vengono automaticamente inseriti nella pratica dell’accreditamento e aggiornati ad ogni verifica di mantenimento. Per i nuovi organismi tali indicatori non vengono utilizzati e sono soggetti a verifica dopo un esercizio corsuale. Per gli organismi che abbiano un rapporto consolidato viene effettuata una media fra le precedenti annualità, il cui numero viene specificato con determinazione del Settore Standard Formativi - Qualità ed Orientamento Professionale, previo parere favorevole del Comitato guida per la qualità. Con la stessa procedura la Regione precisa i criteri di calcolo di tali indicatori.

5. Le soglie minime di tali indicatori sono quelle specificate a livello nazionale ed elaborate sulla base degli archivi in possesso delle Amministrazioni regionali e provinciali, anche con interpolazione con le medie regionali relative alla diverse Macrotipologie e tipologie.

6. A seguito di riscontro statistico, effettuato entro il 31/12 di ogni anno, la Giunta Regionale determina l’eventuale modifica della soglia di alcuni parametri.

7. I manuali operativi - e loro modificazioni - vengono elaborati dal Comitato Guida per la Qualità istituito ai sensi dell’art. 25 della L.R. 63/95 e approvate con determinazione del dirigente del Settore Standard Formativi - Qualità ed Orientamento Professionale, previo controllo della loro rispondenza ai criteri enunciati nel presente quadro procedurale di riferimento ed esperite le opportune consultazioni.

8. Ogni manuale operativo è strutturato come segue:

a) contiene l’indicazione dei parametri per l’accreditamento delle strutture. Per ciascun parametro viene elaborata una scheda, che lo descrive per esteso. Il riferimento al sistema nazionale, per ciascun parametro, viene indicato in apposito elaborato approvato con le stesse modalità di approvazione dei manuali

a) i parametri vengono aggregati in “indicatori” , che discendono direttamente dai criteri di cui all’art.5;

b) dalla descrizione del parametro vengono quindi esplicitati una serie di “evidenze”, per specificare che cosa esattamente viene richiesto alla struttura relativamente al parametro in questione;

c) a fianco di ciascun parametro e/o evidenza vengono riportati:

d.1) il Riferimento: all’Organismo o alla Sede operativa o a un mix obbligatorio o ancora organismo o sede a scelta dell’organismo medesimo;

d.2) la Tipologia: si specifica se il parametro o l’evidenza sono validi per tutte le tipologie o se sono riferibili solo a qualche tipologia particolare. Quando non specificato il parametro o l’evidenza valgono per tutte.

d.3) le “Note Prescrittive”, che indicano per quale tipologia l’evidenza è prescritta;

d.4) l’indicazione di parametri ed evidenze volontari che possono servire come base

procedurale per quanto precisato all’art.6, comma 2 o per assegnare alcuni punteggi nella valutazione ex ante (criteri/parametri e evidenze così indicati non sono obbligatori per l’accreditamento);

Art. 8) Rapporto tra accreditamento e certificazione sistema qualità ISO 9001 e successivi.

1. Considerate le analogie tra accreditamento e certificazione, gli organismi in possesso della certificazione sistema qualità ISO 9001 possono essere accreditati con un iter abbreviato che non preveda la verifica delle procedure già controllate in sede di certificazione ISO 9001.

2. La certificazione, per consentire l’iter previsto nel comma precedente, deve essere rilasciata da organismi di certificazione dei Sistemi Qualità accreditati nell’area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA) da SINCERT o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation)

3. Le modalità dell’iter abbreviato sono specificate al successivo art.9, comma 5

Art. 9) Procedure per l’accreditamento

1. La Regione approva la lista dei valutatori di accreditamento. Di tale lista fanno parte valutatori indicati da organismi di certificazione dei Sistemi Qualità accreditati nell’area dei servizi formativi da SINCERT o da altri organismi equivalenti firmatari del “Multilateral Agreement” in ambito “European Accreditation”, che abbiano frequentato, con esito positivo, i corsi, resi pubblici tramite bando, appositamente istituiti dalla Regione e che abbiano superato con la successiva prova di simulazione pratica presso una sede operativa. Tale lista è approvata con determinazione dirigenziale, è pubblica ed aggiornabile, contiene l’elenco dei valutatori con relativo organismo di certificazione di riferimento.La regione verifica il mantenimento dei requisiti da parte dei valutatori, sulla base di analisi documentali, verifiche in affiancamento presso le sedi accreditate/accreditande ed esiti dei monitoraggi in itinere; sulla base di tale verifica, provvede alla conferma, sospensione o esclusione dei valutatori dalla Lista approvata

2. L’organismo che intende accreditarsi presenta domanda sia alla Regione Piemonte sia al valutatore prescelto fra quelli presenti nella lista dei valutatori di accreditamento, specificando se richiede accreditamento con iter completo o abbreviato in quanto già in possesso della certificazione sistema qualità ISO 9001. In caso di indisponibilità del valutatore prescelto nei tempi richiesti, l’organismo deve effettuare un’ulteriore scelta e darne comunicazione.

3. La domanda presentata alla Regione Piemonte deve essere corredata da documentazione attestante lo Stato giuridico dell’organismo, per effettuare le verifiche di corrispondenza con la legislazione di settore vigente, e attestante l’affidabilità economico - finanziaria del legale rappresentante come previsto dall’allegato 2 al DM 166/01 per l’indicatore B.1.b (assenza di condanne per reati di natura amministrativo - finanziaria, assenza di dichiarazioni di procedure di fallimento)

4. Il valutatore pianifica la visita presso l’organismo. Della data di tale visita, sia il valutatore che l’organismo informano la Regione con un anticipo di almeno dieci giorni, in modo che la medesima possa programmare l’eventuale partecipazione di propri funzionari con compiti di supervisione. Durante la visita avviene la verifica di conformità alle evidenze del manuale per mezzo del controllo documentale e il controllo dell’applicazione delle procedure indicate. Al termine della visita il valutatore consegna all’organismo la relazione sulla visita, rilevando punti di forza e di debolezza del sistema ed eventuali non conformità, nonché il manuale operativo con ciascuna evidenza verificata.

5. Per la tipologia lauree i valutatori, di cui al comma 1, devono essere affiancati da Esperti Tecnici; a tal fine, viene predisposto un elenco di Esperti Tecnici Universitari per l’Accreditamento (ETUA), con le medesime modalità di cui al comma 1. Di tale lista fanno parte esperti tecnici indicati dagli atenei e che abbiano una documentata esperienza di valutazione dei Corsi di Studi Universitari (partecipazione a progetti CRUI-Campus, CRUI- CampusOne, in qualità di valutatore o di formatore; membri dei Nuclei di Valutazione Universitari ex DM 370/99; partecipazione a corsi su Sistemi Qualità) Tale lista è approvata con determinazione dirigenziale, è pubblica ed aggiornabile, contiene l’elenco degli ETUA con relativo Ateneo di riferimento

6. I precedenti commi 2 e 4, per quanto riguarda le tipologie lauree sono da integrarsi come segue:l’Ateneo che intende accreditarsi presenta domanda sia alla Regione Piemonte, sia al valutatore, sia all’ETUA, prescelti fra quelli presenti nelle rispettive Liste approvate; l’ETUA prescelto non deve avere rapporti stabili, di qualunque tipo, con l’Ateneo che richiede l’accreditamento. In caso di indisponibilità del valutatore e/o dell’ETUA, nei tempi richiesti, l’Ateneo deve effettuare un’altra scelta e darne comunicazione. Il valutatore pianifica la visita, previo accordo con l’ETUA.

7. Per le sedi in possesso di certificazione del sistema qualità ISO 9001, il valutatore segna sul manuale operativo con la sigla “MQ” tutte le evidenze che sono già compiutamente tenute sotto controllo dal Sistema qualità della sede operativa e procede alla verifica per le restanti evidenze.

8. L’organismo invia alla Regione il manuale per ogni sede verificato e la relazione del valutatore, eventualmente completata con le azioni correttive; la Regione integra il manuale con i dati di efficienza ed efficacia e rilascia l’accreditamento o richiede adeguamenti, comprensivi di tempistica, o ulteriore documentazione necessaria, ed inserisce nel sistema informativo i dati relativi all’accreditamento dell’organismo.

9. I tempi del procedimento di rilascio sono di 30 giorni a partire dalla ricezione del manuale verificato e della relazione del valutatore.

10. Le sedi operative accreditate, con la specificazione della tipologia di accreditamento, vengono inserite in un apposito elenco regionale, che viene costantemente aggiornato.

11. Alle strutture cui appartengono le sedi che non ottengono il rilascio dell’accreditamento devono essere comunicate le motivazioni.

12. All’accreditamento e ai provvedimenti relativi (moratoria, sospensione, revoca, mantenimento, ecc.) provvede il Direttore della Formazione Professionale - Lavoro su proposta del responsabile del Settore Standard Formativi - Qualità ed Orientamento Professionale, che si avvale a tal fine di nuclei di valutazione, composti da almeno tre funzionari regionali della Direzione Formazione Professionale - Lavoro. Tali nuclei di valutazione sono nominati dal Direttore e comprendono la presenza del segretario del Comitato Guida per la Qualità o suo sostituto. In sede di mantenimento tali nuclei possono comprendere la presenza di funzionari delle Province in cui insistono le sedi operative. Il responsabile del Settore Standard Formativi - Qualità e Orientamento professionale può emanare, sentito il Comitato Guida per la Qualità, con determina, ulteriori disposizioni sulle loro modalità di funzionamento e sui criteri di valutazione.

13. La supervisione e la vigilanza della corretta applicazione delle procedure di accreditamento sono espletati dal Comitato Guida per la Qualità che svolge funzione di Comitato di Garanzia dell’Accreditamento, in quanto composto da rappresentanti nominati dalle parti maggiormente interessate al procedimento e cioè: Amministrazioni pubbliche, Organismi Formativi, Associazioni imprenditoriali, Organizzazioni Sindacali. I membri devono astenersi dall’esaminare e dal valutare pratiche in cui siano o possano essere in conflitto di interesse. Nella sua funzione di Comitato di garanzia dell’Accreditamento, il Comitato Guida per la Qualità non comprende i funzionari regionali, può essere integrato da ulteriori rappresentanti nominati dalle parti interessate al procedimento al fine di favorire un’equa distribuzione numerica. Per lo svolgimento di tale funzione inoltre elegge nel suo seno il presidente, approva le proprie regole interne, ha il potere di esaminare a campione o su segnalazione le pratiche e di richiederne eventualmente la revisione. A tale richiesta, il dirigente del Settore Standard Formativi - Qualità e Orientamento professionale è tenuto a dare seguito e risposta motivata. I membri del Comitato Guida pel la Qualità, nella loro funzione di Comitato di Garanzia dell’accreditamento sono tenuti al segreto professionale. Il Comitato viene convocato con cadenza periodica, secondo le necessità.

14. Il Settore Standard Formativi - Qualità ed Orientamento Professionale provvede anche all’emanazione di disposizioni per i valutatori circa le modalità di audit.

15. L’elenco delle sedi operative accreditate e del relativo organismo è approvato con determinazione dirigenziale, in cui vengono specificate le tipologie, ed integrato con la stessa tipologia di provvedimento.

16. La Regione predispone un sistema informatizzato in cui siano presenti tutti i dati dei manuali operativi.

17. Dell’avvenuto accreditamento e dei successivi aggiornamenti viene data contestualmente comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 10) Durata temporale dell’accreditamento e suo aggiornamento.

1. La Regione provvede a verificare almeno annualmente, per tutte le sedi comprese quelle di cui al successivo art. 12, tramite ricezione del verbale di visita dei valutatori e valutazione del nucleo, il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l’accreditamento. Le modalità di tale visita e le evidenze da sottoporre a controllo annuale sono specificate con le modalità previste dall’art. 7 comma 7.

2. La Regione, inserisce inoltre, all’interno del monitoraggio in itinere dei corsi, dei controlli sull’accreditamento e cura la raccolta a tal fine dei controlli effettuati dalle Province, secondo quanto concordato con le medesime del Protocollo d’Intesa relativo alle azioni di monitoraggio del 2/04/03.

3. L’accreditamento può essere sospeso o revocato in caso di riscontrata difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione.

4. La Regione, qualora riscontri l’esistenza di rilevanti non conformità in sedi operative con certificazione del sistema qualità, oltre ad applicare le sanzioni di cui al comma precedente, procederà alla segnalazione delle difformità riscontrate all’organismo che ha riconosciuto i soggetti certificatori in questione.

5. Gli indicatori di accreditamento relativi all’efficienza e all’efficacia vengono aggiornati automaticamente in base ai dati rilevati.

6. Procedure e indicatori volontari dell’accreditamento possono essere aggiornati su domanda dell’organismo e a seguito della relativa istruttoria. Il Settore Standard Formativi - Qualità ed Orientamento Professionale stabilisce le modalità di controllo in base alla natura delle procedure e degli indicatori di cui si richiede l’aggiornamento.

Art. 11) Definizione di standard di competenze professionali dei formatori

1) Considerata che l’impostazione del sistema di accreditamento della Regione Piemonte è basato sul controllo dei processi , compresi quelli di cui al criterio (capacità gestionali - A1) non è necessaria la verifica delle credenziali anche relative alle competenze professionali degli operatori che assicurano il presidio delle funzioni (da C1 a C9);

2) La Regione Piemonte sperimenta, previa concertazione tra le parti sociali, modalità di certificazione delle competenze al fine di contribuire alla definizione degli standard mini a livello nazionale.

Art. 12) Accreditamento provvisorio per sedi di recente costituzione

1. L’accreditamento costituisce requisito obbligatorio per l’accesso ai bandi relativi ad interventi d’orientamento e di formazione professionale, salvo i casi di esclusione di cui all’art.3 comma 4. A far data dal 1 luglio 2003 la Regione e le Province emanano bandi riservati ai soggetti in regola con la normativa sull’accreditamento. Dalla medesima data l’accreditamento viene concesso, per l’obbligo formativo, alle sedi operative in cui si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale.

2. A far data dal 1 luglio 2003 l’accreditamento costituisce requisito obbligatorio anche per la concessione del riconoscimento. Sono esclusi dall’accreditamento per i riconoscimenti i corsi di area professionalizzante all’interno di un iter che porta al Diploma di Stato.

3. Per le sedi operative di nuova costituzione che non possono disporre dei requisiti relativi ai criteri d) ed e) del comma 1) dell’art. 5, può essere richiesto l’accreditamento provvisorio, che comprende gli stessi criteri delle sedi preesistenti con la sola esclusione di quelli precitati. La Regione e le Province, ciascuna per i bandi di competenze, possono stabilire, per ogni direttiva, se conferire un punteggio simbolico a tali dati mancanti.

4. Per le sedi operative di nuova costituzione vengono stilati due differenti manuali per ogni macrotipologia e per ogni tipologia specifica espressamente dedicati:

a) alle sedi operative di organismi che hanno già sedi accreditate nella Regione Piemonte

b) alle sedi operative di organismi che non hanno sedi accreditate nella Regione Piemonte.

6. L’accreditamento provvisorio decade non appena i dati di efficienza ed efficacia vengono rilevati - e comunque entro due anni - e può essere trasformato in definitivo, qualora ne sussistano le condizioni. La rilevazione dei criteri di efficacia ed efficienza, in sede di mantenimento viene fatta sui dati a mano a mano disponibili.

Art. 13) Norme transitorie - sperimentazione

1. I manuali operativi approvati in base alle regole per l’accreditamento di cui alla DGR 77-4447 del 12-11-01 e s.m.i. rimangono in vigore, in quanto compatibili con il presente regolamento e potranno essere successivamente aggiornati secondo le modalità di cui al precedente art.7)

2. Anche gli accreditamenti rilasciati nel periodo di sperimentazione, per il medesimo motivo, mantengono la loro validità e possono essere aggiornati secondo le modalità di cui al precedente art.10

3. Per quanto riguarda l’obbligo formativo (macrotipologia A e tipologia ap. In obbligo) , gli accreditati in data precedente al 1° luglio 2003 hanno tempo fino al 31-12-2003 per ottemperare a quanto previsto all’art.12, comma 1. .

4. In parziale deroga al rispetto del requisito delle interrelazioni col territorio e di quanto disposto al riguardo al precedente art.2 comma 3, le sole attività approvate prima del 1° luglio 2003 possono essere autorizzate al proseguimento anche quando siano riferite ad un’unica sede operativa, purché accreditata ai sensi del precedente comma 1.

5. Nelle more dell’allineamento dei dati informatizzati per gli indicatori di efficacia ed efficienza potrà essere richiesta l’autocertificazione dei medesimi. Tale autocertificazione può essere richiesta, sempre nelle more dell’allineamento, anche per motivare eventuali scostamenti. In tal caso, la decisione relativa all’accreditamento viene presa previo parere favorevole del Comitato di Garanzia per l’Accreditamento.

6. Per i centri per l’impiego pubblici, la rispondenza agli standard regionali dei servizi per l’impiego vale come accreditamento fino ad ulteriori disposizioni in merito. Qualora i medesimi esternalizzino i servizi di orientamento sono tenuti ad avvalersi di sedi operative accreditate.