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Bollettino Ufficiale n. 39 del 25 / 09 / 2003

Deliberazione del Consiglio Regionale 16 settembre 2003, n. 293 - 29179

Modifica dell’articolo 13 del Regolamento Interno del Consiglio regionale

(omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

delibera

le seguenti modificazioni al Regolamento interno:

Il comma 5 dell’articolo 13 è così sostituito: “Entro 4 giorni dalla prima seduta, i Gruppi si convocano e procedono alla costituzione dei propri organi, nominando un Presidente ed eventualmente uno o due Vicepresidenti e un Segretario, secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti interni, ove esistenti. Qualora uno o più gruppi non abbiano costituito i propri organi nei termini stabiliti, si applica quanto previsto dal comma 7".

Il comma 7 dell’articolo 13 è così sostituito: “Qualora nel corso della legislatura il Presidente non goda più della fiducia della maggioranza dei componenti del Gruppo o cessi dalla carica per qualsiasi altra causa, il Gruppo procede alla nomina del nuovo Presidente, secondo quanto stabilito dal proprio regolamento interno, ove esistente.

Qualora il Gruppo non sia in grado di indicare per la suddetta carica un altro componente, il Presidente del Consiglio regionale, presone atto, provvede entro i successivi 5 giorni, a convocare il Gruppo consiliare e, se la situazione persiste, attribuisce la funzione di Presidente di Gruppo al componente più anziano di età".

(omissis)


La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)