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Bollettino Ufficiale n. 39 del 25 / 09 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2003, n. 39-10427

Approvazione piani di prelievo numerici alle specie volpe, starna e pernice rossa negli ATC e CA. Art. 44 l.r. 70/96. Integrazione alla DGR n. 49 - 10032 del 21.7.2003 concernente i piani di abbattimento nelle aziende faunistico - venatorie. Modifica alla DGR n. 50 - 10033 del 21.7.2003 concernente le modifiche al calendario venatorio

A relazione dell’Assessore Cavallera

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;

vista la l.r. 4 settembre 1996, n. 70;

vista la DGR n. 55 - 9629 del 9 giugno 2003 con la quale è stato approvato il calendario venatorio per l’intero territorio regionale relativo alla stagione 2003/2004;

visto l’art. 44, comma 3, della l.r. 4 settembre 1996, n. 70 che consente l’esercizio dell’attività venatoria alle specie starna, pernice rossa e volpe esclusivamente sulla base di piani numerici, tenuto conto delle stime della consistenza di ciascuna popolazione e, per la specie volpe, di quanto previsto dalla DGR n. 146 - 12056 del 9.9.1996 in considerazione del fattore rischio per l’eventuale trasmissione di epizoozie;

visti i piani numerici di prelievo alle suddette specie predisposti dai Presidenti dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA presentati alla Giunta regionale per l’approvazione;

considerato che ai fini del controllo del piano di prelievo numerico delle specie starna, pernice rossa e volpe, il cacciatore è tenuto a dare giornalmente comunicazione ai Presidenti degli ATC e dei CA di ammissione di ogni abbattimento effettuato. I Presidenti degli ATC e dei CA, a completamento del piano numerico di prelievo autorizzato, devono provvedere a pubblicizzare la chiusura dell’attività venatoria secondo le indicazioni previste al punto 12) - Pubblicità degli atti - del calendario venatorio;

ritenuto, pertanto, di autorizzare l’approvazione dei piani numerici di prelievo alle specie starna, pernice rossa e volpe, negli ATC e nei CA, secondo le indicazioni contenute nelle tabelle allegate alla presente deliberazione;

vista la D.G.R. n. 49 - 10032 del 21.7.2003 con la quale venivano approvati, tra gli altri, i piani di abbattimento nelle aziende faunistico-venatorie;

considerato che nelle aziende faunistico-venatorie è autorizzata la caccia secondo piani annuali di abbattimento proposti dai singoli concessionari elaborati sulla base della consistenza faunistica delle specie cacciabili presenti in azienda allo stato naturale, compreso l’esito della fase riproduttiva accertata con i censimenti estivi, così come stabilito dalle linee guida approvate con D.G.R. n. 13-2559 del 20.7.1998 e successive modificazioni;

viste le richieste dei piani di abbattimento relative alle specie appartenenti alla tipica fauna alpina e a quelle oggetto di incentivazione faunistica presentate dai direttori concessionari, ai sensi delle citate linee guida, riportate nella tabella allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante;

ritenuto, pertanto, di approvare ad integrazione della D.G.R. n. 49 - 10032 del 21.7.2003 i citati piani di abbattimento della fauna selvatica nelle aziende faunistico-venatorie;

vista la DGR n. 50 - 10033 del 21.7.2003 con la quale venivano approvate le modiche al calendario venatorio per la stagione venatoria 2003/2004;

vista la nota n. 306 dell’11.8.2003 con la quale il Presidente del CA CN1 chiede la rettifica della chiusura dell’attività venatoria a tutte le specie, compreso il cinghiale, al 21.12.2003 anziché al 14.12.2003 ad eccezione della lepre comune e del coniglio selvatico la cui chiusura rimane al 30.11.2003;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare, per le motivazioni riportate in premessa:

a) i piani numerici di prelievo alle specie starna, pernice rossa e volpe negli ATC e nei CA.

Il cacciatore, ai fini del controllo del piano di prelievo numerico delle specie starna, pernice rossa e volpe, è tenuto a dare giornalmente comunicazione ai Presidenti degli ATC e dei CA di ammissione di ogni abbattimento effettuato. I Presidenti degli ATC e dei CA, a completamento del piano numerico di prelievo autorizzato, devono provvedere a pubblicizzare la chiusura dell’attività venatoria secondo le indicazioni previste al punto 12) - Pubblicità degli atti - del calendario venatorio;

b) i piani di abbattimento nelle aziende faunistico-venatorie relativi alle specie appartenenti alla tipica fauna alpina e a quelle oggetto di incentivazione faunistica, ad integrazione della D.G.R. n. 49 - 10032 del 21.7.2003 e nel rispetto delle stesse modalità;

come indicati nelle tabelle allegate;

c) la modifica alla DGR n. 50 - 10033 del 21.7.2003 concernente le modificazioni al calendario venatorio per la stagione venatoria 2003/2004:

CA CN 1 : chiusura al 30.11.2003 alle specie lepre comune e coniglio selvatico

chiusura al 21.12.2003 a tutte le altre specie compreso il cinghiale.

I Comitati di gestione degli ATC e dei CA sono tenuti a dare adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, prima dell’inizio della stagione venatoria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato