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Bollettino Ufficiale n. 39 del 25 / 09 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 2 settembre 2003, n. 53-10361

Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Rinnovo di due aree a caccia specifica ed istituzione di una terza nel territorio di competenza dell’ATC CN 2

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di autorizzare, per le motivazioni specificate in premessa e limitatamente alle stagioni venatorie 2003/2004 e 2004/2005, il rinnovo di due ACS nonché l’istituzione di una terza di seguito descritte e facenti parte dell’ATC CN 2:

- ACS “Pasco - Ghigo”, di ha 700 circa, avente i seguenti confini: S.P. Murello - Racconigi a Sud, S.S. Casalgrasso - Polonghera a Nord, confine ZRC n. 16 Bonavalle ad Est; confine ZRC n. 15 Robella ad Ovest: Vi è consentita la caccia esclusivamente a squadre, alle specie volpe (Vulpes vulpes) cinghiale (Sus scrofa) e corvidi;

- ACS “Colombetto”, di ha 800 circa, con le seguenti caratteristiche: S.P. Murello - Moretta a Sud, S.S. Polonghera - Moretta a Nord, Torrente Varaita a Est, S.S. Faule Moretta a Ovest. Vi è consentita la caccia esclusivamente a squadre, alle specie volpe (Vulpes vulpes) cinghiale (Sus scrofa) e corvidi;

- ACS “Murtizzi”, di ha 450 circa, con le seguenti caratteristiche: Rio Poetto a Nord, confine ZRC 4 a Est, S.P. dei romani a Sud, strada vicinale dei Murtizzi ad Ovest. Vi è consentita la caccia esclusivamente a squadre, alle specie volpe (Vulpes vulpes) cinghiale (Sus scrofa) e corvidi.

Il perimetro delle suddette ACS deve essere delimitato da apposite tabelle, contenenti denominazione, tipo di zona e le indicazioni dell’articolo di legge regionale di riferimento.

Nelle ACS sopra descritte l’attività venatoria è disciplinata dalle disposizioni regolamentari approvate dal Comitato di gestione dell’ATC CN 2 e riportate nelle premesse della D.G.R. n. 58-877 del 18.9.2000 con cui si è autorizzata l’istituzione delle ACS “Pasco-Ghigo” e Colombetto". Sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000.

L’eventuale rinnovo delle ACS in argomento, al termine della validità delle stesse, è subordinato alla valutazione positiva dei risultati conseguiti in ordine alla salvaguardia ed incremento delle specie oggetto di tutela nonché alla riduzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole presenti nelle aree in questione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)